TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-07-23, n. 201510178

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-07-23, n. 201510178
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201510178
Data del deposito : 23 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04047/2015 REG.RIC.

N. 10178/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04047/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 4047/15, proposto dai sig.ri A M R, C F R, C R e N R, in qualità di azionisti della Riva Fire s.p.a. in liquidazione, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti L T e G F e con questi elettivamente domiciliati in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47, presso lo studio dell’avv. Torchia,

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, tutti in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché i dott.ri P G e C C, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché

nei confronti di

Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari straordinari e del sub Commissario pro termpore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Clarich, Marco Annoni e Giuseppe Caia e con questi elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 32, presso lo studio dell’avv. Clarich,

per l'annullamento

del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, con il quale la Ilva s.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 347 del 2003;
del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015, di ammissione dell’Ilva Servizi Marittimi s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 347 del 2003;
per quanto occorre possa, dei decreti del Ministero dello sviluppo economico, tutti del 20 febbraio 2015, di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 347 del 2003, dell’Ilvaform s.p.a., della Innse Cilindri s.r.l., della Sanac s.p.a., della società Lynnaise De Deroulage s.a.;nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi: l’istanza del 21 gennaio 2015, con la quale il commissario straordinario dell’Ilva s.p.a., dott. P G, ha chiesto l’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del d.l. n. 347 del 2003;
per quanto occorrer possa, del d.P.C.M. del 6 giugno 2014, che ha nominato il dott. P G Commissario straordinario dell’Ilva s.p.a. in Milano;
del decreto del Ministero dell’ambiente del 21 agosto 2014, con il quale l’avv. C C è stato nominato sub Commissario dell’Ilva s.p.a..


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico e dei dott.ri P G e C C;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari e del sub commissario;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell’1 luglio 2015 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 20 marzo 2015 e depositato il successivo 27 marzo i sig.ri A M R, C F R, C R e N R, in qualità di azionisti della Riva Fire s.p.a. in liquidazione, hanno impugnato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, con il quale la Ilva s.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 347 del 2003, nonché i decreti del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015, di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 347 del 2003, dell’Ilva Servizi Marittimi s.p.a. dell’Ilvaform s.p.a., della Innse Cilindri s.r.l., della Sanac s.p.a., della società Lynnaise De Deroulage s.a..

Parte ricorrente espone, in fatto, che l’Ilva s.p.a., di cui la Riva Fire s.p.a. è socia con l’87% delle azioni (di cui il 61,62% direttamente ed il restante 25,38% per il tramite della Siderlux s.r.l.), è stata assoggettata a commissariamento straordinario con d.l. 4 giugno 2013, n. 61. L’art. 1 di detto decreto ha introdotto un procedimento speciale per il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale “la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute a causa dell’inosservanza reiterata dell’autorizzazione integrata ambientale”. Il commissariamento è disposto con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura dodici mesi, prorogabili di dodici mesi sino ad un massimo di trentasei mesi. Nel caso della società Ilva non si è seguito il procedimento ordinario ma il commissariamento è stato disposto in via legislativa, ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 61 del 2013 e successivamente, con d.P.C.M. 5 giugno 2013 è stato nominato il commissario nella persona del dott. Enrico Bondi e successivamente, con d.P.C.M. 6 giugno 2014, del dott. P G. Con d.m. 21 agosto 2014 è stato nominato il nuovo sub commissario nella persona dell’avv. C C. Aggiunge parte ricorrente che nel periodo di commissariamento la società Ilva ha realizzato ricavi di gran lunga inferiori al precedente periodo. In particolare, rispetto al 2011 l’impresa ha perso 2,4 miliardi di euro di ricavi e 710 milioni di euro di margini operativi lordi. I ricavi realizzati nel 2013, pari a 3.,5 miliardi di euro, rendono economicamente non sostenibile il modello di business di un’acciaieria come la Ilva s.p.a., la cui gestione è caratterizzata da costi fissi elevatissimi. Il Commissario non ha cercato di risollevare queste perdite rimettendo in sesto l’impresa, ma ha piuttosto cercato di venderla, ritenendo questo esito l’unico possibile. A fronte di queste ingenti perdite è stato adottato il d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, che estende la disciplina prevista per l’amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali alle imprese, quale è l’Ilva, che gestiscono uno degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, introducendo una serie di modifiche al d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. legge Marzano). In applicazione della novella del 2015 il Commissario straordinario G in data 21 gennaio 2015 ha presentato istanza al Ministero dello sviluppo economico per l’ammissione dell’Ilva s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347 del 2003 e ricorso al Tribunale di Milano per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società, sempre ai sensi del d.l. n. 347 del 2003. Il ricorso è stato accolto con sentenza n. 86 del 2015 del Tribunale di Milano, impugnata dalla società Riva Fire innanzi alla competente sede giurisdizionale.

Con l’impugnato decreto del 21 gennaio 2015 il Ministero dello sviluppo economico ha ammesso l’Ilva s.p.a. con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione straordinaria ed ha nominato commissari straordinari della procedura i dott.ri P G, C C e E L.

2. Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta deducendo vizi propri e vizi di illegittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel d.l. n. 1 del 2015.

a) Illegittimità dei provvedimenti impugnati per vizi propri - Illegittimità per difetto di istruttoria - Sulla totale e illegittima estromissione dei titolari ed azionisti dell’impresa dal procedimento di ammissione all’amministrazione straordinaria.

L’impugnato provvedimento, che ammette la società Ilva alla procedura straordinaria, è assolutamente peculiare, perché l’iniziativa dell’ammissione all’amministrazione straordinaria non viene presa dal titolare o dagli azionisti dell’impresa, che sono stati del tutto estromessi, ma da un commissario straordinario, che era stato nominato per realizzare e porre in opera le misure previste dal Piano ambientale approvato con d.P.C.M. del 14 marzo 2014. In altri termini, sui proprietari dell’impresa (o sui suoi azionisti) ricadono gli effetti negativi della gestione commissariale che ha portato al verificarsi delle condizioni per chiedere l’amministrazione straordinaria.

b) Illegittimità per difetto di motivazione – Sulla mancata verifica della sussistenza dei requisiti necessari in capo ai commissari straordinari nominati e sulla mancata motivazione della nomina.

L’impugnato decreto ministeriale è illegittimo nella parte in cui - apoditticamente ed erroneamente – afferma la sussistenza dei necessari requisiti in capo ai tre commissari straordinari nominati. In particolare, per il dott. G e il dott. C - già, rispettivamente, commissario e sub commissario dell’Ilva s.p.a. - sussiste la causa ostativa prevista dall’art. 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, id est “aver esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo dell’impresa insolvente” o l’essersi “in qualsiasi modo ingerito nella medesima”.

c) Illegittimità per sviamento di potere – Sull’inesistenza del potere dei commissari straordinari di vendere o affittare complessi aziendali dell’Ilva s.p.a. in assenza di previa adeguata istruttoria.

Nessuna norma primaria attribuisce ai commissari straordinari il potere di compiere gli atti di disposizione dei complessi aziendali senza che sia stata dimostrata l’impossibilità di proseguire l’attività di impresa, come illegittimamente disposto dal d.m. 21 gennaio 2015.

d) Illegittimità dei provvedimenti impugnati in via derivata: illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, primo periodo, e comma 4, d.l. n. 1 del 2015 per violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost.

Il primo periodo del comma 2 dell’art. 1, d.l. n. 1 del 2015 ha previsto che l’istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1, d.l. n. 207 del 2012 possa essere presentata dal commissario straordinario. Nella specie però il commissario straordinario era stato nominato per la realizzazione di misure ambientali e a questo solo scopo doveva essere svolto l’esercizio dei suoi poteri di gestione. La norma, di cui si contesta l’illegittimità costituzionale, attribuisce al commissario il potere non solo di chiedere l’ammissione all’amministrazione straordinaria ma anche di affittare o vendere l’impresa, peraltro secondo modalità derogatorie rispetto alle ordinarie procedure di amministrazione straordinaria. La norma censurata viola, in tal modo, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) nonché quelli di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), della tutela del diritto di proprietà (art. 42 Cost.), dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

e) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 1 del 2015 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. – Sulla contrarietà ai principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della norma che consente di nominare il soggetto, già commissario straordinario ai sensi del d.l. n. 61 del 2013, commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria.

La norma, della cui illegittimità costituzionale si sospetta, ha introdotto un’ingiustificata eccezione al principio secondo cui chi ha, in qualche modo o misura, partecipato all’attività che ha condotto l’impresa allo stato di insolvenza non può assumere la responsabilità di gestire la procedura di amministrazione straordinaria che nell’insolvenza trova il proprio presupposto.

f) Illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, d.l. n. 1 del 2015 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – Sulla contrarietà al principio di ragionevolezza e al diritto di difesa della norma che qualifica come “di pubblica utilità” l’attività di gestione dell’impresa svolta dal commissario straordinario.

Il comma 3 dell’art. 2, d.l. n. 1 del 2015, nella parte in cui afferma che l’attività di gestione dell’impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del d.P.C.M. 14 marzo 2014 “è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto”, è costituzionalmente illegittimo perché viola il paramento di ragionevolezza qualificando di pubblica utilità tutte le azioni e le attività del commissario, indipendentemente dal loro contenuto e dai loro effetti.

g) Illegittimità costituzionale dell’artt. 2, comma 6, d.l. n. 1 del 2015 per violazione degli artt. 2, 24 e 28 Cost..

La norma, che rende immuni i Commissari straordinari e i funzionari da essi funzionalmente delegati da ogni responsabilità penale e amministrativa, viola il principio di ragionevolezza e il diritto di difesa e di azione garantito dall’art. 24 Cost., nonché il principio di responsabilità dei pubblici funzionari (art. 28 Cost.).

h) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11 quinquies, d.l. n. 61 del 2013, come da ultimo modificato dal d.l. n. 1 del 2015, per violazione degli artt. 3, 25, 27, 41, 42, 43, 111 e 117, comma 1, Cost.

E’ costituzionalmente illegittima la previsione normativa relativa al trasferimento ai commissari, su loro richiesta, delle somme sottoposte a sequestro penale.

Tale previsione non è conforme neanche ai principi comunitari.

i) Sull’illegittimità dell’art. 3, comma 1, primo periodo, e comma 1 bis, d.l. n. 1 del 2015 per violazione degli artt. 3, 25, 27, 41, 42, 43, 111 e 117, comma 1, Cost. – Sulla contrarietà ai predetti parametri costituzionali.

E’ costituzionalmente illegittima la previsione secondo cui il nuovo commissario è abilitato a subentrare nel procedimento di utilizzo delle somme sequestrate.

l) Illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, d.l. n. 1 del 2015 per violazione degli artt. 3, 25, 27, 41, 42, 43, 111 e 117, comma 1, Cost. – Sulla contrarietà ai predetti parametri costituzionale della norma che consente al commissario straordinario di richiedere l’impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria.

La norma viola il principio di presunzione di innocenza ed il diritto di proprietà perché ha l’effetto di rendere definitivi ed irreversibili gli effetti di una misura cautelare, quale è il sequestro, senza che sia stata formulata alcuna statuizione di condanna nei confronti del soggetto che subisce la misura.

3. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, che hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva della Riva Fire s.p.a. in liquidazione, mentre nel merito hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso. Si sono altresì costituiti in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ma senza espletare attività difensiva, i dott.ri P G e C C.

4. Si è costituita in giudizio Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, nella persona dei Commissari straordinari e del sub Commissario, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. All’udienza dell’1 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa i sig.ri A M R, C F R, C R e N R, in qualità di azionisti della Riva Fire s.p.a. in liquidazione, hanno impugnato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, con il quale la Ilva s.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 347 del 2003, nonché i decreti del Ministero dello sviluppo economico del 20 febbraio 2015, di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 347 del 2003, dell’Ilva Servizi Marittimi s.p.a. dell’Ilvaform s.p.a., della Innse Cilindri s.r.l., della Sanac s.p.a., della società Lynnaise De Deroulage s.a..

Il d.m. 21 gennaio 2015 è stato adottato ai sensi della novella introdotta dal d.l. 5 gennaio 2015, n. 1 ed ha un duplice contenuto: a) accoglie l’istanza del commissario straordinario dell’Ilva s.p.a. di ammettere la società in amministrazione straordinaria a norma dell’art. 2, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347;
b) nomina i Commissari straordinari nelle persone dei dott.ri P G, C C e E L.

Nel decreto il Ministero sottolinea la “necessità che i Commissari compiano tempestivamente gli atti necessari ed opportuni ad assicurare la prosecuzione dell’attività in vista della cessione dei complessi aziendali prospettata dalla società istante, anche attraverso il temporaneo affitto dell’azienda o di rami della stessa”. Dunque l’amministrazione straordinaria è finalizzata (… prosecuzione dell’attività “in vista”) alla vendita dell’Ilva s.p.a.

Parte ricorrente censura detto decreto deducendo motivi di illegittimità propri (da 1 a 3) e motivi di illegittimità derivata dall’essere costituzionalmente illegittima la norma (d.l. n. 1 del 2015) in applicazione della quale il decreto è stato adottato (da 4 a 10).

Con i motivi di illegittimità propri – che per ragioni di ordine logico-giuridico devono essere esaminati prioritariamente – parte ricorrente deduce (secondo motivo) l’esistenza in capo ai commissari straordinari nominati di elementi di incompatibilità ex art. 4, d.m. 10 aprile 2013, n. 60.

Contrariamente a quanto eccepito dall’Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria il motivo è ammissibile.

Ed infatti sebbene, come affermato da parte resistente, l’eventuale accoglimento dello stesso non avrebbe l’effetto di caducare l’intero decreto di ammissione all’amministrazione straordinaria dell’Ilva, non può negarsi l’interesse di parte ricorrente alla nomina di Commissari che non versino in situazioni di incompatibilità.

Al fine del decidere tale profilo di doglianza il Collegio ritiene necessario disporre incombenti istruttori.

Ed invero, l’art. 1, comma 2, d.l. n. 1 del 2015 ha aggiunto il comma 2 ter all’art. 2, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 prevedendo (ultimo alinea) che il Commissario straordinario, che ha chiesto l’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, può essere nominato Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria.

Tale norma derogatoria dei principi generali in materia di incompatibilità – peraltro tacciata di incostituzionalità da parte ricorrente – non si estende alla figura del sub Commissario. Il dott. C era stato nominato sub Commissario dell’Ilva s.p.a. con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 agosto 2014, ai sensi dell’art. 22 quater, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 2, d.l. n. 91 del 2013.

Nei suoi confronti trova dunque applicazione l’art. 4, d.m. n. 60 del 10 aprile 2013, secondo cui “1. Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario: a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente ovvero si è in qualsiasi modo ingerito nella medesima;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente;
c) il creditore ed il debitore dell'impresa insolvente;
d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa insolvente”.

Il Collegio ritiene infatti non assecondabile l’assunto dell’Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria secondo cui tale norma non si applicherebbe ai Commissari (e al sub Commissario) che hanno svolto tali funzioni ai sensi del d.l. n. 61 del 2013. Il d.m. n. 60 del 2013 detta le disposizioni regolamentari per la “determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”. SI riferisce dunque alle grandi imprese in crisi, tra cui rientra naturalmente anche la società Ilva. E ciò tanto più che, ove deroghe ai principi generali siano state ritenute necessarie (in particolare, per il Commissario straordinario che può essere identificato anche nella persona fisica del Commissario straordinario che ha chiesto l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria) il Legislatore lo ha previsto espressamente (art. 1, comma 2, d.l. n. 1 del 2015).

Ciò chiarito in punto di diritto, in fatto va evidenziato come la Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria ha depositato in atti documentazione (all.to n. 17 del 21 maggio 2015), e in particolare carteggi tenuti con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrebbero attestare che il dott. C non ha “esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa”. Ritiene peraltro il Collegio necessario un approfondimento istruttorio, non essendo provato (ed anzi, essendo improbabile) che tutta l’attività del dott. C svolta nella qualità di sub Commissario si esaurisca in quella menzionata nei documenti depositati. Il Collegio richiede pertanto una “documentata relazione” in ordine all’attività “effettivamente” espletata (a prescindere dunque da quanto previsto dall’art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 61 del 2013) dal sub Commissario dal 21 agosto 2014 sino al 20 gennaio 2015. Tale relazione - che dovrà dare conto di tutta l’attività concretamente posta in essere dal dott. C e non richiamare i poteri allo stesso conferiti dalla normativa primaria - dovrà essere depositata in atti dal Ministro dell’ambiente, e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico per quanto di rispettiva conoscenza, dal dott. P G, che era stato nominato Commissario straordinario dell’Ilva s.p.a. a decorrere dal 4 giugno 2014, e dallo stesso dott. C.

Visti il primo ed il terzo motivo il Collegio ritiene altresì necessario, al fine di meglio inquadrare, nella sua totalità ed oggettività, la vicenda contenziosa e del decidere, acquisire copia: a) di eventuali comunicazioni trasmesse, in virtù di quanto statuito nella seduta del 20 giugno 2013 dell’assemblea ordinaria di Ilva s.p.a., al dott. Mario Tagarelli (oltre a quelle già agli atti di causa, depositate da Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria);
b) degli allegati all’istanza del Commissario G di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, richiamati sia nell’impugnato decreto che tale istanza ha accolto sia in calce all’istanza stessa, ma non versati in atti. Ove tali documenti attengano alla corrispondenza intercorsa con ditte straniere e non siano in lingua italiana, è necessario depositare la relativa traduzione;
c) se non inclusa nel punto b, copia della documentazione attestante il disinteresse da parte della Riva Fire s.p.a. e di altri investitori a partecipare ad un eventuale aumento di capitale, come affermato nell’istanza commissariale del 21 gennaio 2015.

A tali incombenti istruttori le parti sopra individuate sono obbligate a provvedere, secondo la relativa competenza, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, alla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia.

E’ fissata sin d’ora, ai sensi dell’art. 65, comma 2, c.p.a., la successiva udienza di trattazione della causa all’udienza del 24 febbraio 2016.

Resta sospesa ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.

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