TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-12-10, n. 202422315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-12-10, n. 202422315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202422315
Data del deposito : 10 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2024

N. 22315/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05525/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5525 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione CL AP ON: L'Avvocato del D10s, DA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Lubrano, Angelo Pisani, Carlo Claps, Oreste Pallotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;



contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, Corte Federale di Appello Figc, non costituiti in giudizio;



nei confronti

EN FOl CL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Bellacosa, Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, Davide Sangiorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
Societa' Ssc AP, Societa' Inter FOl CL, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Procura Federale della Figc, Federazione FIGC, Corte Federale d’appello FIGC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. - non costituiti in giudizio;



Per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A. della decisione della Corte Federale di Appello presso la F.I.G.C., Sezioni Unite, 30 gennaio 2023, n. 0063, nella parte in cui la stessa – pur avendo accertato che la Società EN ha alterato la regolarità dei Campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 – non ha irrogato anche la sanzione della “revoca dell'assegnazione del titolo di campione di Italia o di vincente del campionato” (art. 8.1., lett. l, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) o della “retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza” (art. 8.1., lett. h, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.) o della penalizzazione di 15 punti in Classifica (disposta per la stagione 2022-2023) anche per la stagione 2018-2019 (tutte sanzioni che avrebbero determinato l'assegnazione primo posto alla Società AP), non disponendo, per tali stagioni, la revoca degli scudetti vinti dalla stessa Società EN e, in particolare, laddove non ha disposto anche la revoca dello scudetto 2018-2019 assegnato alla EN o laddove non ha disposto la retrocessione all'ultimo posto in classifica della EN nella stagione 2018-2019 o la penalizzazione di 15 punti in classifica (disposta per la stagione 2022-2023) anche per la stagione 2018-2019 (tutte sanzioni che avrebbero determinato l'assegnazione primo posto alla Società AP), nella quale la Società AP si è classificata al secondo posto, con la conseguenza che la Società AP avrebbe ottenuto l'assegnazione del relativo scudetto

con conseguente condanna della F.I.G.C. e della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. a disporre la revoca dello scudetto 2018-2019 assegnato alla EN (o la retrocessione all'ultimo posto o la penalizzazione di 15 punti sulla Classifica 2018-2019) e la assegnazione dello scudetto al AP (giunto secondo in classifica), anche come misura di risarcimento dei danni in forma specifica;

nonché per l’annullamento

in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A., di ogni atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso, ivi compreso l'art. 4 e l'art. 31.1. del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nella parte in cui gli stessi non prevedono la irrogazione della sanzione della “revoca dell'assegnazione del titolo di campione di Italia o di vincente del campionato” (art. 8.1., lett. l, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) o della “retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza” (art. 8.1., lett. h, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) o (per quanto attiene l'art. 31.1.) della penalizzazione (di 15 punti) in classifica (disposta per la stagione 2022-2023) anche per la stagione 2018-2019 (tutte sanzioni che avrebbero determinato l'assegnazione primo posto alla Società AP), nei casi in cui la violazione del principio di lealtà sportiva (art. 4) o l'illecito amministrativo base (art. 31.1.) abbiano determinato l'alterazione della regolarità del relativo campionato; con conseguente condanna della F.I.G.C. e della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. a disporre la revoca dello Scudetto 2018-2019 assegnato alla EN o la sua retrocessione all'ultimo posto nella relativa classifica o la penalizzazione (di 15 punti) in classifica e la assegnazione dello scudetto 2018-2019 al AP (giunto secondo in classifica), anche come misura di risarcimento dei danni in forma specifica;

e per il conseguimento del risarcimento dei danni

in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A. , subiti dalle stesse Associazioni, quantificati in misura pari ad euro 1,00 (uno/00) per ciascuna Associazione, determinati dalla mancata irrogazione della sanzione disciplinare della “revoca dell'assegnazione del titolo di campione di Italia o di vincente del campionato” (art. 8.1., lett. l, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) o della “retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza” (art. 8.1., lett. h, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) o della penalizzazione di 15 punti in classifica nei confronti della EN e dalla mancata conseguente assegnazione del relativo scudetto 2018-2019 alla Società AP; con conseguente condanna della FIGC e della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. a pagare la somma di un euro a favore di ciascuna Associazione ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni;

nonché per l’accertamento della spettanza

in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A., del titolo di Campione di Italia e di vincente del campionato di Serie A 2018-2019 alla Società SSC AP, anche come misura di risarcimento dei danni in forma specifica.

-Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione CL AP ON: L'Avvocato del D10s il 21/7/2023:

per l'annullamento

in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A. della decisione della Corte Federale di Appello presso la F.I.G.C., Sezioni Unite, 30 maggio 2023, n. 0110, nella parte in cui la stessa – pur non essendo posto in discussione l'accertamento dalla stessa disposto con la precedente decisione in data 30 gennaio 2023, relativo al fatto che la Società EN ha alterato la regolarità dei Campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 – non ha irrogato anche la sanzione della “revoca dell'assegnazione del titolo di campione di Italia o di vincente del campionato” (art. 8.1., lett. l, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) per la stagione 2018-2019, non disponendo, per tali stagioni, la revoca degli scudetti vinti dalla stessa Società EN e, in particolare, laddove non ha disposto anche la revoca dello scudetto 2018-2019 assegnato alla EN, stagione nella quale la Società AP si è classificata al secondo posto , con la conseguenza che la Società AP avrebbe ottenuto l'assegnazione del relativo scudetto, laddove lo stesso fosse stato correttamente revocato alla Società EN;

con conseguente condanna della F.I.G.C. e della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. a disporre la revoca dello Scudetto 2018-2019 assegnato alla EN e la assegnazione dello Scudetto al AP (giunto secondo in classifica), anche come misura di risarcimento dei danni in forma specifica;

nonche' per l'annullamento previo accertamento incidentale della illegittimita'

in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A., di ogni atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso, ivi compreso l'art. 4 e l'art. 31.1. del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nella parte in cui gli stessi non prevedono la irrogazione della sanzione della “revoca dell'assegnazione del titolo di campione di Italia o di vincente del campionato” (art. 8.1., lett. l, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) per la stagione 2018-2019, nei casi in cui la violazione del principio di lealtà sportiva (art. 4) o l'illecito amministrativo base (art. 31.1.) abbiano determinato l'alterazione della regolarità del relativo campionato; con conseguente condanna della F.I.G.C. e della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. a disporre la revoca dello scudetto 2018-2019 assegnato alla EN e la assegnazione dello scudetto 2018-2019 al AP (giunto secondo in classifica), anche come misura di risarcimento dei danni in forma specifica;

nonché per il

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