TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2012-02-23, n. 201200266
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N. 00266/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00520/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2012, proposto da:
ITER Gestioni e Appalti s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E S, presso cui ha domicilio in Napoli, via Melisurgo, 4;
contro
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto presso l’avv. Bruno Ricciarelli, in Napoli, Piazza Bovio, 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera n.96 del 1 dicembre 2011 della R.F.I. s.p.a. avente ad oggetto la revoca della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento stazioni ferroviarie nonché la revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore della ricorrente con delibera n. 78 del 16 settembre 2011;
- della nota del 2 dicembre 2011 e relativi allegati con cui, ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006, è stata comunicata alla ricorrente l’adozione dell’impugnato atto di revoca;
- delle note dell’8 novembre 2011 e del 24 novembre 2011, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, allo stato non conosciuti e non comunicati con i quali è stata disposta la revoca del finanziamento delle opere di cui è risultata aggiudicataria la ricorrente;
- nonché per il risarcimento dei danni in forma specifica ovvero per equivalente e, in subordine, per la liquidazione dell’indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/90;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, non appare sfornito di fumus il motivo di ricorso che attiene alla violazione dell’art. 7 della L. 241/90, in ragione della posizione giuridica qualificata della ricorrente (aggiudicataria definitiva dell’appalto) e della natura discrezionale del gravato atto di revoca in autotutela (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 8 luglio 2009 n. 3823);