TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-11-18, n. 202207145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-11-18, n. 202207145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207145
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 07145/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05220/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5220 del 2021, proposto da
Parco Eolico Buonalbergo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla via Monte di Dio n. 66;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;
Ministero della Transizione ecologica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento dirigenziale della Regione Campania - Direzione generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali - Staff tecnico amministrativo Valutazioni ambientali prot. n. 488652 del 4 ottobre 2021, avente a oggetto “ CUP 8882 - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 per l’Impianto eolico composto da 4 aerogeneratori da 5,8 Mw ciascuno potenza complessiva 23,2 Mw da realizzarsi nel Comune di Buonalbergo in loc. Monte Morrone - Serre Vescigli - Proponente Parco Eolico Buonalbergo s.r.l. Rigetto e Archiviazione ”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui il “ Preavviso di archiviazione ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 ” prot. n. 455282 del 15 settembre 2021 e la nota del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale CRESS prot. n. 92507 del 31 agosto 2021, ivi richiamata;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero della Transizione Ecologica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Con l’impugnato provvedimento prot. PG/2021/0488652 del 4 ottobre 2021, la Direzione generale per Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione Campania ha disposto l’archiviazione, per propria incompetenza, dell’istanza presentata dalla ricorrente con prot. n. 3870 del 5 gennaio 2021 per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’articolo 27- bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per un impianto eolico composto da 4 aerogeneratori da 5,8 Mw ciascuno e potenza complessiva di 23,2 Mw, da realizzarsi nel Comune di Buonalbergo in località Monte Morrone - Serre Vescigli.

I motivi del mancato accoglimento dell’istanza, già rappresentati con la nota di preavviso prot. n. 455282 del 15 settembre 2021 (cui non risulta che la ricorrente abbia controdedotto), sono i seguenti:

- il punto di connessione alla rete elettrica nazionale del progetto d’impianto eolico è la Stazione elettrica Terna “Ariano Irpino”;

- a tale Stazione elettrica Terna “Ariano Irpino” è prevista anche la connessione del progetto d’impianto eolico della Buonaenergia s.r.l., autorizzato con D.D. n. 88 del 10 febbraio 2012 e D.D. n. 367 del 13 luglio 2012, avente potenza complessiva pari a 20 Mw;

- come risultante dalle visure camerali n. T449029539 e n. T449031064 del 13 settembre 2021, la Buonalbergo s.r.l. e la Buonaenergia s.r.l. sono entrambe di proprietà del medesimo soggetto, la Nisida s.r.l.;

- inoltre, nella medesima Stazione elettrica Terna di Ariano Irpino è prevista la connessione di altri tre impianti eolici (autorizzati) facenti capo alla società Irpinia Vento, a sua volta riconducibile alla medesima Nisida s.r.l., proprietaria della Parco Eolico Buonalbergo s.r.l. e della Buonaenergia s.r.l.;

- gli impianti, entrambi nel comune di Buonalbergo: condividono la maggior parte del tracciato dell’elettrodotto per la connessione alla rete elettrica nazionale (con opere di connessione nei Comuni di Buonalbergo, San Giorgio la Molara, Ginestra degli Schiavoni, Castelfranco in Miscano, Casalbore, Montecalvo Irpino e Ariano Irpino);
sono contigui, essendo la distanza minima (calcolata tra l’aerogeneratore B7 del progetto della Parco Eolico Buonalbergo s.r.l. e l’aerogeneratore T8 della Buonaenergia s.r.l.) pari a circa 200 m;
presentano una distanza minima inferiore anche alla distanza tra aerogeneratori appartenenti allo stesso impianto ( e.g. gli aerogeneratori T5 e T6 del progetto della Buonaenergia distano tra loro circa 600 m, così come gli aerogeneratori B4 e B7 del progetto della Parco Eolico Buonalbergo);

- il progetto d’impianto eolico da 23,2 Mw di cui all’istanza prot. n. 3870 del 5 gennaio 2021 si configura, dunque, dal punto di vista della VIA, non come un nuovo impianto, bensì come un ampliamento dell’impianto già autorizzato con D.D. n. 88 del 10 febbraio 2012 e D.D. n. 367 del 13 luglio 2012, per una potenza complessiva pari a 42,3 Mw, ed è “ destinato a determinare un impatto sostanzialmente unico e cumulativo sull’ambiente circostante ”, stanti “ la prossimità areale dei due impianti, la riconducibilità delle due opere allo stesso centro di interesse e, non ultimo, come requisito oggettivo, la condivisione dello stesso punto di connessione alla rete elettrica ”;

- ne deriva che “ l’Autorità competente per la valutazione dell’ampliamento dell’impianto da 20 Mw con l’impianto da 26,81 Mw è la DG CRESS del Ministero per la Transizione Ecologica ” e non la Regione Campania, e che il progetto “ deve essere valutato unitariamente all’impianto da 20 Mw autorizzato con D.D. n. 88 del 10-02-2012 e D.D. n. 367 del 13/07/2012 del quale costituisce l’ampliamento ”.

Secondo la Regione Campania, viene, in ultima analisi, a configurarsi una fattispecie di “artato frazionamento” di un progetto di impianto eolico unitario, costituito in realtà dalla sommatoria tra l’impianto della Buonaenergia s.r.l., già autorizzato, e il nuovo impianto oggetto dell’istanza della Parco Eolico Buonalbergo s.r.l.

Secondo la ricorrente, invece:

- l’atto impugnato sarebbe illegittimo per avere l’Amministrazione “ confuso la disciplina e la ratio della valutazione degli impatti cumulativi, prevista dagli artt. 5 e 22 D.Lgs. 152/2006 ” – alla quale l’istante non intende sottrarsi – “ e quella del cd. "artato frazionamento" di iniziative imprenditoriali unitarie, prevista invece dalla normativa in materia di incentivazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (tra cui il DM 23/6/2016) ”;

- la determinazione regionale sarebbe, inoltre, irragionevole, alla luce del diverso stato dei procedimenti autorizzativi dei due impianti (il primo risalente a oltre 9 anni fa);

- l’“ archiviazione per incompetenza ” sarebbe illegittima perché adottata dopo il decorso dei termini “ perentori ” di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 – di cui violerebbe anche la ratio di semplificazione e concentrazione – e agli articoli 19, 23 e 27- bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché per violazione dell’articolo 2, comma 8- bis , della legge n. 241 del 1990;

- in punto di fatto, rileverebbe la circostanza che “ i due impianti di 20 MW e di 23,2 MW sono localizzati a una distanza superiore a 500 mt tra loro, su particelle catastali ben diverse e nient’affatto contigue ”;

- la Regione avrebbe violato il principio per il quale “ se l’Amministrazione non si ritiene competente a decidere l’istanza presentata da un amministrato non può archiviarla sic et simpliciter ma deve trasmetterla d’ufficio all’Amministrazione ritenuta competente ”.

Il ricorso è infondato.

Il Consiglio di Stato – pronunciandosi in relazione a un caso del tutto analogo – ha chiarito (in riforma della sentenza n. 5604 del 2021 di questa Sezione) che:

- la presentazione delle istanze in momenti differenti e la – peraltro limitata – distanza tra gli aerogeneratori “ non valgono ai fini del riconoscimento dei due impianti come distinti ”, sicché l’Amministrazione “ può legittimamente trarre la conclusione di trovarsi al cospetto di un unico progetto, con la conseguenza di assoggettare il medesimo a verifica di compatibilità ambientale in caso di superamento delle soglie di potenza previste dalla normativa di settore ”;

- “ il collegamento funzionale tra le istanze può ben desumersi da alcuni elementi indiziari o sintomatici della unicità della operazione imprenditoriale, quali la unicità dell’interlocutore che ha curato i rapporti con l’Amministrazione, la medesimezza della società alla quale vanno imputati gli effetti giuridici della domanda di autorizzazione (presenti nel caso in esame) e, per finire, la unicità del punto di connessione ”;

- “ nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità è necessario … avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione ” (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5465 del 2022).

Esattamente nella direzione sopra indicata si muove il provvedimento impugnato, che ha ravvisato i tre elementi sintomatici della unitarietà del progetto nel fatto che gli impianti sono localizzati in aree contigue, sono riconducibili al medesimo centro d’interessi, condividono gran parte del tracciato oltre allo stesso punto di connessione. Ne deriva che, correttamente, la Regione ha ritenuto che il progettato impianto di cui all’istanza prot. n. 3870 del 5 gennaio 2021 non sia un impianto funzionalmente autonomo dall’esistente impianto della Buonaenergia s.r.l., ma ne costituisca sostanzialmente un ampliamento, sicché ogni valutazione dovrà avere a oggetto l’impatto complessivo, la cui soglia di rilevanza radica la competenza statale.

Alla luce di tali presupposti, risulta legittima la conclusione alla quale è pervenuta la Regione Campania, per cui la proposta progettuale del 5 gennaio 2021 “ si configura come un frazionamento che elude la necessità della valutazione unitaria dell’opera finale e che ha come ulteriore effetto quello di vanificare le disposizioni della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplinano l’individuazione dell’autorità competente in materia di VIA ” (Consiglio di Stato, sentenza n. 5465 del 2022, cit.).

Neppure sono fondate le censure attinenti all’asserita violazione dei termini procedimentali, dalla quale (quand’anche verificata) non scaturisce l’illegittimità del provvedimento. In particolare, l’invocata “perentorietà” di tali termini, cui fa riferimento il comma 8 dell’articolo 27- bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, è disposta “ ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”, vale a dire solo per quanto concerne la responsabilità dei funzionari, l’attivazione dei poteri sostitutivi ed eventuali profili risarcitori.

Inoltre, giammai il superamento dei termini di conclusione del procedimento potrebbe radicare la competenza dell’Amministrazione erroneamente investita dell’istanza, in luogo di quella deputata dalla legge ad assumere la determinazione finale (quanto all’invocato articolo 2, comma 8- bis , della legge n. 241 del 1990, esso è relativo alla diversa ipotesi in cui è la stessa legge a dare significato giuridico al comportamento omissivo delle Amministrazioni coinvolte in una conferenza di servizi).

Né, infine, è causa d’illegittimità dell’atto l’aver indicato all’interessata l’Amministrazione statale cui rivolgere la propria istanza, anziché procedere a trasmetterla d’ufficio.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. La complessità della materia sorregge, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio.

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