TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-03-24, n. 201504498
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Testo completo
N. 04498/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2008, proposto da:
CO AU, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Fanigliulo, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Fanigliulo in Roma, Via della Piramide Cestia, 31;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Giustizia del 6 novembre 2007, notificato il 10 dicembre 2007, con il quale si rigetta la domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili;
nonché di tutti gli atti a tale provvedimento connessi, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2014 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 1° febbraio 2008, il sig. CO AU ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia del 6 novembre 2007, con il quale è stata rigettata la sua domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili.
2. La domanda da lui presentata in data 7 febbraio 2005, infatti, era stata rigettata con provvedimento del Ministero del 2 agosto 2005, sulla base del parere reso dalla Commissione centrale per i revisori contabili nella seduta del 5 luglio 2005.
Avverso tale provvedimento, il sig. CO proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, che veniva accolto, ai fini della rinnovazione del procedimento, atteso che il gravato provvedimento non era stato preceduto dalla comunicazione preventiva di cui all’art. 10bis, l. n. 241/90.
Il Ministero della Giustizia, in ottemperanza alla suddetta decisione, ai sensi dell’art. 10bis, cit., invitava dunque il sig. CO a proporre osservazioni e/o documenti rispetto alla determinazione negativa sulla sua istanza di iscrizione.
Il ricorrente svolgeva le sue osservazioni ma ciò