TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-03-24, n. 201504498
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N. 04498/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2008, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso l’avv. G F in Roma, Via della Piramide Cestia, 31;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Giustizia del 6 novembre 2007, notificato il 10 dicembre 2007, con il quale si rigetta la domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili;
nonché di tutti gli atti a tale provvedimento connessi, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2014 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 1° febbraio 2008, il sig. C A ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia del 6 novembre 2007, con il quale è stata rigettata la sua domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili.
2. La domanda da lui presentata in data 7 febbraio 2005, infatti, era stata rigettata con provvedimento del Ministero del 2 agosto 2005, sulla base del parere reso dalla Commissione centrale per i revisori contabili nella seduta del 5 luglio 2005.
Avverso tale provvedimento, il sig. C proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, che veniva accolto, ai fini della rinnovazione del procedimento, atteso che il gravato provvedimento non era stato preceduto dalla comunicazione preventiva di cui all’art. 10bis, l. n. 241/90.
Il Ministero della Giustizia, in ottemperanza alla suddetta decisione, ai sensi dell’art. 10bis, cit., invitava dunque il sig. C a proporre osservazioni e/o documenti rispetto alla determinazione negativa sulla sua istanza di iscrizione.
Il ricorrente svolgeva le sue osservazioni ma ciò nonostante, in data 6 novembre 2007, l’amministrazione emanava il provvedimento di rigetto, oggetto del presente gravame, in quanto il sig. C, non aveva dimostrato di aver svolto, a norma dell’art. 11, d. lgs. n. 88/1992, come successivamente modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a), l. n. 132/1997, alla data del 20 aprile 1995 le funzioni previste dall’art. 12, co. 2, R.D.L. 24-7-1936 n. 1548, per un periodo minimo di dieci anni, atteso che lo stesso non risultava iscritto in alcun albo professionale.
3. Avverso tale provvedimento, il ricorrente deduce i seguenti vizi di illegittimità.
I. Violazione dell’art. 13, comma 1, lett. a) l. 27 maggio 1997, n. 132. Violazione dell’art. 12, R.D.L. 24 luglio1936, n. 1548.
II. Violazione dell’art. 12, comma 3, R.D.L. 24 luglio1936, n. 1548.
III. Violazione dell’art. 11, comma 3, d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Violazione dell’art. 27, d. lgs. n. 88/1992.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
5. Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2014 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 13, co.1, lett. a), l. 27 maggio 1997, n. 132, statuisce che “ sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , coloro che alla data del 20 aprile 1995: a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ”.
I requisiti per poter essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conto sono enunciati, quindi, all’art. 12, r.d.l. 24 luglio1936, n. 1548, in cui si afferma:
a) al secondo comma, che “ per essere iscritti nel ruolo occorre dimostrare di avere esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni, ovvero di aver ricoperto sempre lodevolmente altri uffici i quali richiedano svolgimento di attività analoga a quelle precedentemente indicate, e siano tali da convincere la Commissione centrale del pieno possesso da parte del richiedente delle attitudini necessarie per la funzione di revisore dei conti. Il termine di cinque anni è ridotto a tre anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno cinque anni all'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio, ed è ridotto a quattro anni se si tratti di professionisti iscritti da almeno sei anni all'albo dei ragionieri ”;
b) al secondo comma, che “q ualora richieda l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti chi non sia professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito, la iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti può essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di avere ricoperto per non meno di un decennio alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della Commissione centrale sia accertata la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia ”.
Innanzitutto, l’art. 13, l.n. 132/1997, fissa, quale termine perentorio, il 20 aprile 1995, data entro la quale il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti richiesti.
Alla data del 20 aprile 1995, il sig. C non risulta iscritto in alcun albo professionale legalmente istituito, in quanto impregiudicata la questione inerente la natura dell’elenco dei revisori delle cooperative di cui al d. lgs. n. 220/2002, egli risulta iscritto al sopradetto elenco solo a decorrere dal 5.10.1995.
Ebbene, in virtù delle norme su richiamate, quando l’iscrizione sia chiesta da chi, alla data del 20 aprile 1995, “ non sia professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito ” l’iscrizione può essere disposta “ solo in via eccezionale ” quando il richiedente provi di aver ricoperto per non meno di un decennio:
- le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile in società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni, ovvero
- altri uffici i quali richiedano svolgimento di attività analoga, in modo che a giudizio della commissione risulti accertata la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia.
Alla data del 20 aprile 1995, tali requisiti non risultano integrati, in quanto il sig. C ha attestato di aver svolto le suddette funzioni a decorrere dal 6.6.1990, considerando la più risalente attestata, ovvero quella di consigliere d’amministrazione c/o il Consorzio Liguria Pesca, non fornendo, dunque, prova alcuna di aver svolto le richieste funzioni nell’arco di almeno un decennio antecedente alla data del 20 aprile 1995.
2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto essere rigettato.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.