TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2012-06-20, n. 201205672

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2012-06-20, n. 201205672
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201205672
Data del deposito : 20 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04107/2011 REG.RIC.

N. 05672/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04107/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4107 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Frosinone Consorzio Export Soc. Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e Consorzio R.O.M.E, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti F M S e S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G V, situato in Roma, viale Mazzini n. 11;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R S ed elettivamente domiciliata presso il difensore nella sede dell’Avvocatura dell’Ente, situata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

per l'annullamento,

previa sospensione,

quanto al ricorso introduttivo:

- della determinazione del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio n. B1431 del 1° marzo 2011, di cui è stata data notizia con e-mail del 7 marzo 2011, avente ad oggetto: “Legge 21 febbraio 1989, n. 83 - Interruzione dell'accoglimento delle domande di contributo a valere sul bando pubblico approvato con determinazione dipartimentale 4/09/2011 n. 369”;

- di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, implicito o esplicito;

quanto ai motivi aggiunti:

- della Determinazione del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale n. B9168 dell’1 dicembre 2011, non notificata ai ricorrenti ma depositata in giudizio, avente ad oggetto: “Legge 21 febbraio 1989 n. 83 – Bando pubblico regionale approvato con Determinazione Dipartimentale n. 369/2001 – Dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità e comunque non accoglibilità delle domande di contributo a valere sul bando summenzionato, annualità 2011, e contestuale revoca del Bando medesimo”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che:

- con l’atto introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti in seguito proposti, i ricorrenti impugnano i provvedimenti meglio indicati in epigrafe;

- con atto depositato in data 23 maggio 2011 si è costituita la Regione Lazio;

- con ordinanza n. 2147 del 10 giugno 2011 il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione di cui all’atto introduttivo;

- in data 23 aprile 2012 la Regione Lazio ha prodotto copia della Determinazione dirigenziale n. B02233 del 17 aprile 2012, avente ad oggetto: “Legge 21 febbraio 1989, n. 83 – Annullamento parziale della Determinazione dipartimentale n. B9168 dell’1/12/2011” e, in particolare, l’annullamento in autotutela della menzionata determinazione “nella parte in cui provvede a dichiarare irricevibile, inammissibile e comunque non accoglibili le domande di contributo pervenute entro il 31/03/2011”, prevedendo – nel contempo – che “si provvederà ad istruire le domande di contributo presentate entro il 31/03/2011, ad approvare l’elenco dei Consorzi ammessi ai benefici di cui alla Legge 83/89 ed a concedere loro i contributi previsti nei limiti delle risorse disponibili”;

- nel corso della camera di consiglio del 24 maggio 2012, il difensore della Regione Lazio ha prodotto copia della nota in medesima data, con cui quest’ultima ha comunicato alla società ricorrente Frosinone Consorzio Expert “l’avvio del procedimento finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti e requisiti necessari per l’ammissione a finanziamento della domanda presentata da codesto Consorzio…..” e, dunque, ha chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che – tutto ciò premesso e tenuto, in particolare, conto del riavvio da parte dell’Amministrazione resistente della procedura tesa, tra l’altro, a valutare la domanda di contributo presentata dai ricorrenti - non permanga al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, peraltro, che sussistano – in ragione delle peculiarità del caso – giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;

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