TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-07-10, n. 201301989

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-07-10, n. 201301989
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201301989
Data del deposito : 10 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03102/2012 REG.RIC.

N. 01989/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03102/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3102 del 2012, proposto da:
Technoray s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. A B e M C, elettivamente domiciliato eletto presso lo studio del primo in Catania, via Cilestri n.41;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale di gara in data 3.12.2012 con cui la Commissione della selezione indetta dall'A.S.P. di Ragusa per l'affidamento "chiavi in mano", a noleggio quinquennale, della realizzazione e gestione di un sistema informativo di archiviazione e gestione delle immagini diagnostiche per le UU.OO. di radiodiagnostica e Poliambulatori dell'A.S.P. di Ragusa ha disposto l'esclusione del costituendo r.t.i. odierno ricorrente;

- di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che con il ricorso indicato in epigrafe, l’impresa ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo, tra l’altro, la nullità del bando per violazione dell’art. 2 della l.r. 10/2008;

PRESO ATTO della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse depositata in data 18/06/2013, con la quale il difensore dell’impresa ricorrente ha comunicato che, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 1181/2012, l’Azienda intimata ha revocato il bando impugnato, precisando, quindi, di non aver più alcun interesse a ricorrere e insistendo per la condanna alle spese dell’Azienda intimata;

CONSIDERATO, che per quanto sopra, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e che l’articolazione concreta della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio, tenuto anche conto dei divergenti orientamenti giurisprudenziali concernenti le conseguenze della nullità di cui all’art. 2 della l.r. 15/2008 (cfr. T.A.R. Palermo n. 468/2013 e 725/2013).

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