TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-16, n. 202300776
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2023
N. 00776/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03238/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2018, proposto da
I M F, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Maria Barbata Tosatti 77;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R R e dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
F C, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. rep.QH/1675/2017 num. prot. QH/70678/2017 del 27/12/17 del Dipartimento Sviluppo Economico Attivita' Produttive ed avente ad oggetto il differimento dei termini stabiliti dalla D.D. n. 1856 del 30/12/016 per la ricollocazione temporanea dei posteggi ascrivibili alla tipologia commerciale “automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)”;
di ogni atto precedente, successivo e conseguenziale, nonchè, dell'intero procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2022 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente Sig.ra Franceschelli Iolanda Matilde di essere autorizzata con O. S. 228 del 5/11/2009 all'esercizio del commercio su area pubblica, settore non alimentare e alimentare con somministrazione dei prodotti venduti. Rappresenta che in esecuzione delle determinazioni assunte dal “Tavolo Tecnico per il Decoro” e approvate formalmente con Del Giun. Com. 233/014, la postazione commerciale in esame rientra tra quelle risultate incompatibili con le esigenze di tutela e decoro delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico e che con DD. 1828 del 16/06/2015 è stato disposto il trasferimento coattivo delle postazioni, per la durata di mesi 18 a partire dal 10/07/015, presso le nuove sedi di esercizio. Quindi, con successiva D.D. n. 36 del gennaio 2017 veniva ulteriormente prorogata la ricollocazione temporanea dei posteggi siti nella aree individuate dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 233/014; ciò a causa dei lavori del Tavolo Tecnico ancora in itinere ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Capitolina 128 del 27/12/016 avente per oggetto: indirizzi in ordine alla ricollocazione temporanea dei posteggi commerciali nelle aree individuate dalla Deliberazione Giunta Capitolina 233/014, oggetto la detta ricollocazione temporanea di ricorso chiamato anch’esso alla odierna pubblica udienza.
Riferisce infine parte ricorrente che con la successiva D.D. di cui in epigrafe, oggetto della presente impugnativa, interveniva ulteriore proroga, nell'ottica del prolungamento dei termini così come fissati dal “decreto mille proroghe” convertito in L. 19/017 che prevede la scadenza di tutte le concessioni esistenti su area pubblica alla data del 31/12/2'018. differendo così il termine sino all'adozione del piano di riordino generale dei posteggi su area pubblica.
Avverso gli atti impugnati è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce eccesso di potere sotto il profilo della ingiustizia manifesta, essendo la sosta intestata alla Sig.ra Franceschelli da anni, e, segnatamente, dal 5/11/2009, posizionata in una collocazione transitoria, senza che l'Amministrazione sia stata in grado di assolvere al proprio compito e assegnare in modo definitivo un posteggio a detta attività commerciale; difetto di motivazione, in quanto i provvedimenti impugnati prendono le mosse dal fatto che i lavori del tavolo tecnico non si sono
conclusi senza che nulla però venga