TAR Lecce, sez. I, sentenza 2010-01-27, n. 201000322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2010-01-27, n. 201000322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201000322
Data del deposito : 27 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01920/2009 REG.RIC.

N. 00322/2010 REG.SEN.

N. 01920/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2009, proposto da:
Sorgenia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. M B, E S D, S V, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l'accertamento e la declaratoria

del fatto che la Regione Puglia, non avendo adottato la determinazione conclusiva del procedimento di rilascio di autorizzazione unica previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 - avviato con domanda di Sorgenia s.p.a. protocollata in data 29 marzo 2007 e concernente il progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 42 MW, da realizzarsi nel Comune di Salice Salentino (LE) - è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 il dott. L V e uditi altresì, il Prof. Avv. E S D e l’Avv. Mario Bucello per la società ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 29 marzo 2007, la società ricorrente presentava all’Amministrazione Regionale istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la realizzazione e l’esercizio nel Comune di Salice Salentino di un “Parco Eolico”;
la domanda era corredata dalla documentazione prevista dalla delib. G.R. 23 gennaio 2007 n. 365 e dall’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 12 aprile 2001 n. 11.

In data 6 dicembre 2007, la ricorrente trasmetteva altresì all’Amministrazione regionale la documentazione richiesta con la nota 31 ottobre 2007 n. 11186 (peraltro, in larga parte, già allegata alla domanda di autorizzazione);
in data 7 gennaio 2009, era altresì trasmesso alla Regione Puglia il piano particellare d’esproprio con i riferimenti catastali a tutte le particelle ricadenti nel realizzando Parco eolico.

La Regione Puglia rimaneva però assolutamente inerte e non concludeva il procedimento nel termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
la società ricorrente presentava pertanto il presente ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza, la declaratoria dell’obbligo per la Regione Puglia di concludere con provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito dell’istanza presentata in data 29 marzo 2007 e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Amministrazione del termine per provvedere contenuto nell’emananda sentenza.

Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Nella fattispecie, non possono, infatti, sussistere dubbi in ordine all’obbligo dell’Amministrazione Regionale di concludere il procedimento instaurato a seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 29 marzo 2007 con un provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione dell’art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso) e comunque di una ratio generale di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato.

Del resto, nella fattispecie, è ormai decorso il termine di 180 giorni per la definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e l’Amministrazione non ha nemmeno convocato la conferenza di servizi nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza previsto dal terzo comma del cit. art. 12 del d.lgs. 387 del 2003;
sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che la realizzazione dell’opera sia soggetta a V.I.A. (nella fattispecie, è, infatti, ormai decorsa anche la sospensione per un massimo di 90 giorni prevista dall’art. 14-ter, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’ipotesi di interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale);
la ricorrente ha poi soddisfatto, già in data 6 dicembre 2007, la richiesta di integrazione istruttoria rivoltale dalla Regione, peraltro relativa a documentazione, in larga parte, già allegata alla domanda di autorizzazione.

Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento, deve quindi trovare accoglimento la pretesa della società ricorrente ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 29 marzo 2007 e relativa alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Salice Salentino.

Deve quindi essere affermato l’obbligo per la Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla ricorrente in data 29 marzo 2007, entro il termine indicato in dispositivo;
la nomina del Commissario ad acta è rinviata alla fase successiva all’eventuale decorso infruttuoso del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre ad IVA e CAP.

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