TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-30, n. 202416930

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-30, n. 202416930
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416930
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2024

N. 16930/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12559/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12559 del 2018, proposto da E M, rappresentato e difeso dagli avv. G C, G C e C L M, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Parioli 55 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. giorgiocarta@pec.it;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’accertamento

del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al r.d. 3 giugno 1926 n. 941, per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della missione internazionale denominata EULEX, senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance, con la maggiorazione degli interessi legali sulle somme da liquidarsi, dalla maturazione fino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 20 settembre 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2018 e depositato il 7 novembre 2018, E M, militare dell’Arma dei carabinieri, ha rappresentato di aver partecipato dal 12 dicembre 2008 al 20 febbraio 2009 alla missione internazionale di polizia civile dell’Unione europea denominata “ European Union Rule of Law Mission ” (EULEX) in Kossovo. Ha precisato che nel periodo di servizio svolto gli è stata elargita l’indennità di missione giornaliera di cui all’art. 1, r.d. 3 giugno 1926 n. 941, lamentando di aver subito la decurtazione delle somme corrisposte a titolo di daily allowance direttamente dall’Unione europea. Ha, pertanto, chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione integrale della citata indennità di missione, senza detrazione di quanto percepito come daily allowance .

Con memoria di puro stile depositata l’8 marzo 2023 si è costituita l’intimata Amministrazione.

Con ordinanza presidenziale istruttoria 11 marzo 2024 n. 1340 è stato chiesto al Ministero resistente di voler fornire ogni chiarimento o documento utile ai fini del decidere;
a tale incombente l’Amministrazione non ha fornito riscontro.

Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 20 settembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è infondato è può essere deciso alla stregua dei principi espressi in tema da una ormai consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2022 n. 4809;
sez. II, 3 giugno 2022 n. 4564;
sez. II, 7 gennaio 2022 nn. 139 e 140;
TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 29 settembre 2023 n. 14405).

Infatti, l’art. 1, r.d. n. 941 del 1926, ascrive chiaramente all’indennità in parola un carattere omnicomprensivo, stante l’unitaria considerazione di una serie di difficoltà, di disagi e oneri ivi enucleata (“ disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario ”) che la percezione del trattamento de quo è volta a compensare per equivalente monetario (Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2022 n. 4809;
sez. II, 7 gennaio 2022 nn. 139 e 140;
sez. II, 30 luglio 2019 n. 5368;
sez. IV, 28 novembre 2018 n. 6734;
sez. IV, 13 novembre 2018 n. 6387;
TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 29 settembre 2023 n. 14405). Siffatto carattere omnicomprensivo osta alla contestuale percezione di un’altra voce indennitaria, da cui deriverebbe una sostanziale locupletazione dell’interessato, che verrebbe ad essere indennizzato due volte per la medesima tipologia di disagi e cioè a dire quelli che si incontrano nella prestazione dell’attività lavorativa all’estero (Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2022 n. 4809;
sez. II, 7 gennaio 2022 nn. 139 e 140;
TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 29 settembre 2023 n. 14405).

Non può, dunque, essere condivisa la tesi per cui le due indennità avrebbero presupposti diversi e, segnatamente, la daily allowance riconosciuta dall’Unione Europea avrebbe natura di ristoro e/o rimborso forfettario di peculiari spese vive forfettizzate di natura personale per la permanenza nel teatro operativo (vitto e alloggio), mentre il trattamento di missione attribuito dal diritto nazionale avrebbe valenza indennitaria del disagio sopportato per lo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede ordinaria di servizio (Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2022 n. 4809;
sez. II, 7 gennaio 2022 nn. 139 e 140;
TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 29 settembre 2023 n. 14405). Né il riconoscimento di un solo emolumento comporta violazione del diritto europeo o del principio di uguaglianza, perché l’indennità di missione non può essere inferiore alla daily allowance riconosciuta in ambito europeo, ove ne sussistano i presupposti (Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2022 n. 4809;
sez. II, 7 gennaio 2022 nn. 139 e 140;
TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 29 settembre 2023 n. 14405).

3. – Stante la natura della questione giuridica trattata, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi