TAR Latina, sez. I, sentenza 2009-09-14, n. 200900820
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00820/2009 REG.SEN.
N. 01060/2008 REG.RIC.
N. 00004/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2008, proposto dalla Società Italiana Costruzioni (S.I.C.) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. A V, rappresentata e difesa dall’avvocato M C, con domicilio eletto in Latina, Segreteria T.a.r., alla via A. Doria, n. 4;
contro
Consorzio per lo Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Frosinone, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio eletto in Latina, Largo Celli, n. 3 (presso S a A);
nei confronti di
Nuova Micro Stamp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonella Andreoli, con domicilio eletto in Latina, Segreteria T.a.r., alla via A. Doria, n. 4;
Sul ricorso numero di registro generale 4 del 2009, proposto dalla IAV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. A V, rappresentata e difesa dall’avvocato M C, con domicilio eletto in Latina, Segreteria T.a.r., alla via A. Doria, n. 4;
contro
Comune di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;
Consorzio A.S.I. di Frosinone, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio eletto in Latina, Largo Celli, n. 3 (presso S a A);
nei confronti di
Nuova Micro Stamp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonella Andreoli, con domicilio eletto in Latina, Segreteria T.a.r., alla via A. Doria, n. 4;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 1060 del 2008:
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone n. 166 del 22 novembre 2005 riguardante l’assegnazione provvisoria di un terreno alla Società controinteressata; della convenzione stipulata per l’assegnazione definitiva tra il Consorzio A.S.I. e la Società controinteressata;
quanto al ricorso n. 4 del 2009:
del permesso a costruire n. 10399 del 27 dicembre 2007 rilasciato alla controinteressata Nuova Micro Stamp S.r.l., per la realizzazione di fabbricato ricadente nella zona industriale di Frosinone; nonché dei nulla osta del Consorzio ASI di Frosinone prot. 3555 del 12 settembre 2005 e 4856 del 24 novembre 2006.
della delibera del C.d.A. del Consorzio A.S.I. n. 166 del 22 novembre 2005 di assegnazione provvisoria alla società controinteressata di un terreno sito in Frosinone per la costruzione di uno stabilimento industriale di componenti meccanici ed elettromeccanici, della convenzione stipulata il 24 ottobre 2006 per l’assegnazione definitiva tra il Consorzio A.S.I. e la società controinteressata, del nulla osta prot. 3555 del 12.09.2005 e 4856 del 24.11.2006.
Visti i ricorsi con i relativi allegati.
Viste le costituzioni in giudizio di Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Nuova Micro Stamp S.r.l.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23/07/2009 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Con atto consegnato per la notifica il 7 novembre 2008 - depositato il successivo 27 - la Società Italiana Costruzioni (S.I.C.) S.r.l., espone: [a] di essere proprietaria delle aree distinte al foglio n. 14 - particella 705 (già particelle 687, 692, 698, 702, 704, 705) -, nonché assegnataria delle stesse in forza di delibera consortile n. 2 del 31 gennaio 2005 ed annessa convenzione sottoscritta il 2 agosto 2005; [b] di aver appreso, ad esito di corrispondenza connessa all’inizio di lavorazioni interessanti il lotto confinante nonché di parziale invasione della sua proprietà, dalla Nuova Micro Stamp S.r.l. notizia dell’assegnazione a favore di quest’ultima delle aree menzionate; [c] di aver quindi conseguito copia della delibera consortile di assegnazione alla Nuova Micro Stamp S.r.l. delle aree su indicate. Ciò posto, argomenta la domanda deducendo: violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 7 legge n. 241/90 - violazione del P.R.T. A.S.I. e del Regolamento delle Assegnazioni) - eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria ed errore nei presupposti di fatto.
2 Con memoria depositata il 13 dicembre 2008 si è costituita la Nuova Micro Stamp S.r.l., che ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità, nonché opposto l’infondatezza del ricorso. Identiche eccezioni ha sollevato il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, costituitosi con atto depositato il 19 dicembre 2008.