TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2012-05-10, n. 201200259

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2012-05-10, n. 201200259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201200259
Data del deposito : 10 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00408/2012 REG.RIC.

N. 00259/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00408/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2012, proposto da:


Snc G L e F, rappresentata e difesa dall'avv. A G V, con domicilio eletto presso P Petix in Bologna, piazza Dè Calderini, 6;


contro

Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. M A F, con domicilio eletto presso F B in Bologna, Strada Maggiore N. 31;

nei confronti di

Rimini &
Rimini Spa, A B;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. 22508 del 17 febbraio 2012 del diniego al rilascio della concessione in sanatoria relativamente all'istanza di condono prot. 6423/87 del 31 maggio 1986;

- del parere prot. 37628 del 5 marzo 2009 del parere prot. 169232 del 15 novembre 2011;

- dei provvedimenti prot. 173461 del 23 novembre 2011, prot. 184050 del 15 dicembre 2011, prot. 42899 del 29 marzo 2012 nonché del provvedimento prot. 30404 del 2 marzo 2012;

- di ogni altro atto, connesso, presupposto e o consequenziale non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che non sussiste il “fumus boni juris” non avendo il Comune rinnovato la concessione del bene demaniale, su cui sussiste l’opera abusiva, per effetto delle proprie valutazioni discrezionali in ordine all’uso dell’area anche in relazione al previsto intervento di riqualificazione dell’area;

Ritenuto che le spese possono compensarsi tra le parti.

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