TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-03-19, n. 202100268
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 19/03/2021
N. 00268/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2019, proposto da
Soc. Agr. Fantoni Giulio e Cristiano S.S., Soc. Agr. Sanguanini Roberto, Massimo e Nicola S.S., Soc. Agr. Rossi Giorgio e Alessandro S.S, Soc. Agr. Bozzoli Aldo e Fabrizio S.S, Soc. Agr. Musa Leopoldo, Angelo e Matteo S.S., Soc. Agr. Brugnoli Romano e Stefano S.S, Soc. Agr. Golfrè Andreasi L. P. e L. S.S, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , F P, P C, D C e A S, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia presso gli Uffici di quest’ultima, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- delle comunicazioni AGEA ricevute dai ricorrenti tra il giorno 8/10/2018 e il 11/10/2018, aventi ad oggetto “Regime Quote Latte – versamento del prelievo esigibile” e relativi allegati, inviate con raccomandata con avviso di ricevimento ad ognuno dei ricorrenti, con le quali AGEA ha comunicato alle stesse aziende agricole i debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari) che risultano esigibili, maggiorati degli interessi maturati alla data della comunicazione stessa, e ne ha intimato il versamento, come di seguito elencate:
1. Soc.Agr. Fantoni Giulio e Cristiano s.s., Comunicazione: INL33-04480335-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025490;
2. Soc. Agr. Sanguanini Roberto, Massimo e Nicola s.s., Comunicazione: INL33-04480342-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025498;
3. Soc. Agr. Rossi Giorgio e Alessandro s.s., Comunicazione: INL33-04480339-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025495;
4. Soc. Agr. Bozzoli Aldo e Fabrizio s.s., Comunicazione: INL33-04480334-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025489;
5. Soc. Agr. Musa Leopoldo, Angelo e Matteo s.s., Comunicazione: INL33-04480348-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025504;
6. Soc. Agr. Brugnoli Romano e Stefano s.s., Comunicazione: INL33-04480345-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025501;
7. Soc. Agr. Golfrè Andreasi L. P. e L. s.s., Comunicazione: INL33-04480341-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025497;
8. Pavoni Ferruccio, Comunicazione: INL33-04480338-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025493;
9. Carra Paolo, Comunicazione: INL33-04480595-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025865;
10. Carra Dante, Comunicazione: INL33-04480594-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025864;
11. Santelli Ave, Comunicazione: INL33-04480631-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025901;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base delle comunicazioni impugnate, ha iscritto i ricorrenti nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica degli stessi ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021 la dott.ssa M B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Secondo i ricorrenti, produttori di latte cui sono stati applicati prelievi supplementari a causa dell’eccesso di produzione, le intimazioni di pagamento censurate, che individuano i debiti esigibili, ma non ancora riscossi, relativi alle campagne lattiero-casearie ricomprese tra quella del 1995/96 e quella del 2001/02, sarebbero illegittime in quanto:
1. adottate in violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, dal momento che le intimazioni impugnate sarebbero state comunicate in assenza della previa notifica, ai ricorrenti, degli atti di accertamento presupposti;
2. adottate oltre i termini prescrizionali, in violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà. AGEA non avrebbe mai notificato ai ricorrenti gli atti di accertamento/imputazione del prelievo a loro carico, avendo eventualmente comunicato il prelievo supplementare solo al rispettivo acquirente latte. In mancanza di una specifica notifica ai produttori degli atti presupposti entro i termini prescrizionali, AGEA non avrebbe potuto agire per il recupero del prelievo anche nei confronti dei produttori, per intervenuta prescrizione del debito. L’acquirente non potrebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, essere ritenuto “responsabile in solido” del versamento;
3. affette da illegittimità propria e derivata per illegittimità comunitaria derivata degli atti di compensazione nazionale presupposti alle imputazioni di prelievo supplementare per tutti i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999 e seguenti: i dati di produzione nazionale che hanno portato al calcolo del prelievo supplementare a carico dello Stato italiano, e quindi dei singoli ricorrenti, anche per le annate oggetto di intimazione, non sarebbero attendibili e le norme interne (art. 1, comma 8, L. n. 119/99 e art. 1, comma 5, L. n. 79/00) sulla base delle quali è stata effettuata, ogni fine periodo oggetto di intimazione (ossia dal 1995/96 al 2001/2002), la riassegnazione delle quote inutilizzate, a monte del calcolo del prelievo imputato a carico dei singoli ricorrenti, sarebbero in contrasto con l’art. 2, n. 1, del Reg. (CEE) n. 3950/92, dal momento che la riassegnazione delle quote inutilizzate sarebbe avvenuta favorendo determinate categorie di produttori (cui non appartengono i ricorrenti), mentre in base al citato regolamento comunitario avrebbe dovuto essere effettuata tra tutti i produttori, proporzionalmente alle quote loro attribuite. Dunque, se le operazioni di riassegnazione delle quote inutilizzate fossero state effettuate secondo quanto prescritto dalla normativa comunitaria, i ricorrenti sarebbero stati oggetto di imputazioni di prelievo inferiori rispetto a quelle indicate nelle intimazioni impugnate;