TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-10-26, n. 202110973

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-10-26, n. 202110973
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202110973
Data del deposito : 26 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2021

N. 10973/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04207/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4207 del 2021, proposto da
Ciss Istituto Minerva S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 13;



contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituto Roma S.r.l. non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

nota prot. U.0010287 del 01.04.2021, successivamente pervenuta, dell'USR Lazio avente ad oggetto “Risposta Vs pec del 05-03-2021” nella parte in cui dichiara la mancata inclusione dell'Istituto Minerva nell'elenco dei soggetti destinatari dei contributi per l'a.s. 2020/2021 e altri atti indicati in ricorso


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in ricorso nella parte in cui negavano alla ricorrente il diritto di ricevere contributi dal MI per l’attività scolastica effettivamente erogata.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

La società ricorrente gestisce l’istituto paritario Minerva di Roma, nell’ambito del quale sono attivi diversi indirizzi, ed in particolare: - Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale – Infanzia.

La ricorrente rappresenta di avere diritto a percepire una quota delle sovvenzioni riservate alle scuole paritarie e di non aver ricevuto quanto le spettava a partire dall’anno scolastico 2019/2020.

In particolare, secondo l’amministrazione, lo status di scuola paritaria non creava di per sé il diritto a partecipare al riparto dei contributi qualora non venga soddisfatta la condizione svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciale quando l’atto costitutivo o statuto prevede: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’istituto, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici”. Tali condizioni, a giudizio dell’amministrazione, non appaiono rispettate dal tenore dell’art.22 dello Statuto della s.r.l. C.I.S.S. MINERVA nominato ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-UTILI nel quale invero si legge” Si applicano, in ogni caso, in materia di bilancio e di distribuzione degli utili , le disposizioni di

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