TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-10-24, n. 202303154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-10-24, n. 202303154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303154
Data del deposito : 24 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2023

N. 03154/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00033/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2023, proposto da
Assemblea Territoriale Idrica di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-Acquaenna S.C.P.A. - Gestione del Servizio Idrico Integrato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Sicilia, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
-Libero Consorzio Comunale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 42 del 14.10.2022 del Sindaco del Comune di Enna, assunta al prot. dell'A.T.I. Enna n. 2704/2022 del 17.10.2022, per le ragioni e nelle parti specificate infra;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Sindaco di Enna del 28.10.2022, assunta al prot. dell'A.T.I. Enna n. 2843/2022 del 28.10.2022, per le ragioni e nelle parti specificate infra;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Sindaco di Enna del 6.10.2022, assunta al prot. dell'A.T.I. Enna n. 2630/2022 del 06.10.2022, per le ragioni e nelle parti specificate infra;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Sindaco di Enna del 12.07.2022, assunta al prot. dell'A.T.I. Enna n. 1979/2022 del 12.07.2022, per le ragioni e nelle parti specificate infra;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Enna, della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Protezione Civile e di Acquaenna S.C.P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’Assemblea Territoriale Idrica di Enna (A.T.I.) ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 42 del 14 ottobre 2022, nella parte in cui dispone che gli adempimenti in essa indicati sono anche di competenza dell’A.T.I. Enna e gravano sul Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), che gli obblighi di intervenire incombono anche sull’A.T.I. e sul S.I.I. e che l’A.T.I possiede le risorse per potere intervenire.

Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL’AGENZIA PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO N. 664/2015 DEL 28.12.2015 E DELL’ALLEGATO A), ART. 1 PUNTO 1.1. – VIOLAZIONE DELLA DELIBERAZIONEDELL’ASSEMBLEA DI A.T.O N. 5 ENNA N. 9 DEL 28.04.2010 – VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO DELLA CONVENZIONE TRA A.T.O N. 5 ENNA E SOGGETTO GESTORE COSÌ COME RETTIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI A.T.O. N. 5 ENNA N. 9 DEL 28.04.2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L.VO N. 152/2006 – CARENZA ISTRUTTORIA – CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO E DI FATTO – CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA.

In sintesi, la ricorrente afferma che il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con la normativa di settore, nonché con le convenzioni intervenute tra le parti coinvolte.

Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 141, comma 2 D. L.vo n. 152/2006, dal quale discenderebbe la riconducibilità dell’attività di gestione delle fognature miste - ossia raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane – e, quindi, domestiche e meteoriche, nell’ambito del Servizio Idrico Integrato, mentre ne sarebbero escluse le acque bianche, così come anche la gestione delle c.d. “fognature bianche”.

La gestione delle acque bianche, nonché la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, non rientrebbero quindi nel S.I.I. ai fini della determinazione dei corrispettivi ed esulerebbero dalle attività affidate dall’A.T.I., in convenzione, al gestore AcquaEnna SCPA, non potendo pertanto l’A.T.I. sopportare,

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