TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-12-06, n. 202422085
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2024
N. 22085/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05719/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5719 del 2024, proposto da Ebafos – Ente bilaterale aziendale per la formazione e la sicurezza e organismo paritetico intersettoriale, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Raponi, Luigi Cerchione, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prot. n. 1998 del 28 febbraio 2024, recante rigetto dell'istanza di iscrizione di EBAFoS nel Repertorio degli organismi paritetici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell'11 ottobre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel presente ricorso, ivi inclusi:
2) la nota prot. n. 1300 del 1° febbraio 2024 della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali recante il parere obbligatorio negativo sull'istanza di iscrizione;
3) la nota prot. 1212 del 6 febbraio 2024 della Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro recante preavviso di rigetto;
4) la nota prot. n. 2429 del 26 febbraio 2024 della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali recante ulteriore parere obbligatorio negativo e rigetto delle osservazioni della ricorrente;
5) in via subordinata e in parte qua , il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell'11 ottobre 2022;
6) in via subordinata e in parte qua , il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 230 del 22 novembre 2023;
nonché per la condanna
al risarcimento dei danni .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 29 aprile 2024 e depositato il successivo 23 maggio Ebafos - Ente bilaterale aziendale per la formazione e la sicurezza e organismo paritetico intersettoriale ha impugnato gli atti meglio descritti in epigrafe e, in particolare, il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prot. n. 1998 del 28 febbraio 2024, recante rigetto dell’istanza di iscrizione di EBAFoS nel Repertorio degli organismi paritetici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell’11 ottobre 2022 e, in subordine ed in parte qua , i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell’11 ottobre 2022 e n. 230 del 22 novembre 2023.
Avverso il diniego di iscrizione ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione ed errata applicazione dell’articolo 2, d.m. n. 171/2022; violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà e carenza dei presupposti; violazione dell’art. 2, d.lgs. 81/2008; violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990.
Secondo l’ente ricorrente gli elementi indicati ai numeri i), ii), iii) e iv) della lettera b) dell’art. 2 dm. 171/2022 non costituirebbero dei requisiti tassativi da possedere in via cumulativa ma dei parametri sulla base dei quali valutare nel loro complesso la rappresentatività delle associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori che costituiscono l’organismo paritetico, con conseguente illegittimità del mancato riconoscimento del requisito della rappresentatività per effetto della insussistenza del requisito di cui al numero iv) della lettera b) dell’art. 2 dm. 171/2022 a fronte del fatto che i contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni UNAPRI e FIRAS-SPP si applichino solamente ad una minima parte dei lavoratori ad essa iscritti.
Deduce altresì parte ricorrente che la suddetta verifica non avrebbe dovuto essere compiuta singolarmente su ognuna delle associazioni che compongono l’organismo paritetico e che la decisione di respingere la domanda della ricorrente non risulterebbe adeguatamente motivata con riguardo al “criterio numerico o percentuale in base al quale valutare quando possono ritenersi ’maggiori’ e quindi idonei gli indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico”, a fronte della specificità dell’ente ricorrente che si caratterizza come plurisettoriale, presente con figure che sono disciplinate dalla legge (d.lgs. 81/08) ed hanno qualifiche specifiche (RSPP – Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione).
Le peculiarità della categoria rappresentata renderebbe errata l’applicazione dell’indice in esame se calcolato sulla totalità dei lavoratori del settore, anziché sui lavoratori che hanno le richiamate qualifiche.
EBAFoS rileva inoltre che il requisito dei “maggiori indici pubblici percentuali” (del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico) andrebbe valutato solo se i suddetti indici fossero disponibili (“ove disponibili”) e che il Ministero avrebbe dovuto considerare che si tratta di “un contratto collettivo di lavoro di recente sottoscrizione (più precisamente in data 20 ottobre 2023), per il quale non è ancora disponibile il relativo indice pubblico percentuale che misura il numero di lavoratori cui viene concretamente applicato” (mentre i dati relativi al numero dei lavoratori cui sono applicati i CCNL sono disponibili da parte dell’Inps soltanto a decorrere dal mese di aprile/maggio di ogni anno).
Rappresenta, ancora, il ricorrente che da febbraio ad aprile 2023 sarebbero stati iscritti altri organismi paritetici in totale assenza di prova del possesso del requisito in discorso;
2) violazione ed errata applicazione dell’art. 6 bis, d.P.R. n. 57/2017, introdotto dal d.p.c.m. n. 140 del 24 giugno 2021; violazione degli articoli 25 e 29, d.m. n. 230/2023, attesa l’obbligatorietà ma non la vincolatività del parere della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali; mancherebbe una autonoma valutazione da parte della neo istituita Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce delle funzioni, come previste dall’art. 6 bis del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al d.P.R. n. 57/2017, introdotto dal d.p.c.m. n. 140 del 24 giugno 2021 e del d.m. 230/2023.
In subordine EBAFoS impugna il d.m. 171/2022 ove interpretato in malam partem ovvero nel senso di ritenere tassativi e da possedere in via cumulativa tutti e 4 i requisiti di cui all’art. 2, comma 2 della lettera b).
La suddetta interpretazione, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe viziata da:
a) violazione dell’art. 2, d.lgs. 81/2008; violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione; eccesso di potere per manifesta incoerenza e carenza dei presupposti.
Tra le varie censure la ricorrente denuncia la genericità del criterio che non specifica le modalità in base alle quali valutare quando possono ritenersi “maggiori”, e quindi idonei, gli indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui applicare il CCNL dalle aziende del sistema