TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-08-24, n. 202313422
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Testo completo
Pubblicato il 24/08/2023
N. 13422/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14274/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14274 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M E, D M, M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Pcm Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, rappresentato e difeso dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della comunicazione prot. n. -OMISSIS- della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, Servizio II, di rigetto della dichiarazione di prestazione occasionale e temporanea della professione di Accompagnatore di media montagna conosciuta in data 13.09.2022, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, endoprocedimentale ed esoprocedimentale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Divisione dello Sport e del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo -OMISSIS- ha premesso in fatto che: egli è cittadino -OMISSIS- e dal 2003 esercita la professione di -OMISSIS- (accompagnatore di media montagna) nello Stato federato del -OMISSIS-; volendo svolgere la professione anche in Italia, in particolare nella Regione -OMISSIS- e nella -OMISSIS-, in data 30 luglio 2022 egli ha presentato, ai sensi dell’art. 10 D.lgs. n. 206/2007, una dichiarazione di prestazione occasionale e temporanea della professione di accompagnatore di media montagna; in data 13 settembre 2022 l’amministrazione resistente ha comunicato il provvedimento con cui ha concluso, con esito negativo, la verifica preliminare prevista dall’art. 11 D.lgs. n. 206/2007.
L’interessato ha pertanto impugnato il provvedimento negativo, chiedendone l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 TFUE, dell’art. 11, comma 1, D.lgs. n. 206/2007 nonché eccesso di potere per motivazione insufficiente; subordinatamente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990.
Al riguardo il ricorrente rappresenta che, in mancanza di un atto generale con cui lo Stato italiano abbia dichiarato che la professione di accompagnatore di media montagna ha ripercussioni in materia di pubblica sicurezza (presupposto per l’applicazione della verifica preliminare di cui all’art. 11 D.lgs. n. 206/2007), l’amministrazione avrebbe dovuto specificamente motivare sulla concreta esistenza di tali ripercussioni. Si aggiunge, inoltre che, anche nel caso in cui esistesse il predetto atto generale, il provvedimento impugnato sarebbe comunque illegittimo per carenza di motivazione in quanto non lo menziona.
2) Eccesso di potere per motivazione insufficiente, subordinatamente per motivazione irragionevole; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, D.lgs. n. 206/2007.
Sotto tale profilo il ricorrente deduce che il provvedimento non ha specificato le ragioni per le quali la verifica preliminare sarebbe nel caso in esame finalizzata “ad evitare il pericolo di danni gravi per la salute e la sicurezza del prestatore e dei destinatari dei servizi”, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 2, D.Lgs. citato. In ogni caso, a prescindere dal difetto di motivazione, si rappresenta che tale presupposto non ricorre, atteso che l’accompagnatore di media montagna si limita ad illustrare alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi. Si aggiunge, ancora, che il riferimento alla salute e la sicurezza del prestatore del servizio sarebbe irrilevante, tenuto conto che l’art. 11, sopra citato, dà rilievo solo alla tutela della salute e sicurezza dei destinatari del servizio.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, commi 3 e 5, D.lgs. n. 206/2007; subordinatamente inefficacia ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, l. n. 241/1990; in ulteriore subordine violazione dell’art. 7 e dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990.
Al riguardo il ricorrente evidenzia che l’amministrazione ha provveduto oltre il termine previsto dall’art. 11 D.lgs. n. 206/2007, con conseguente formazione del silenzio assenso ai sensi del medesimo art. 11, comma 5; l’atto emanato tardivamente deve essere quindi considerato invalido, o comunque inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis , l. n. 241/1990 e, qualora fosse qualificato come atto di autotutela, sarebbe invalido per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e per la mancata considerazione degli interessi del destinatario.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis, L n. 241/1990, subordinatamente dell’art. 7, comma 1, L n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, commi 3 e 4, D.lgs. n. 206/2007; violazione e/o falsa applicazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, L n. 241/1990; in subordine violazione e/o falsa del principio comunitario di proporzionalità richiamato dall'art. 1, comma 1, L n. 241/1990.
Sotto tale profilo il ricorrente rappresenta che l’amministrazione ha provveduto senza comunicare il preavviso di rigetto, in violazione