TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-03-18, n. 202103329
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Pubblicato il 18/03/2021
N. 03329/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11006/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11006 del 2020, proposto da
A S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
Atac S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, L B e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Trotta Bus Services S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a – del provvedimento di Atac del 15.12.2020, con il quale si è disposta la revoca della aggiudicazione del Servizio di TPL (Lotto 2) disposta a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 50/2016, in favore della Società ricorrente, con interruzione del servizio, già in corso, con decorrenza dal 20.12.2020;
b – ove occorra, di tutti gli accertamenti istruttori di ATAC per la verifica dei requisiti in capo alla Società ricorrente, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
c – di tutti gli atti conseguenti, e tra questi, la esclusione della Società ricorrente dal sistema di qualificazione 143/20;
d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
e per l'accertamento
del diritto della Società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 lett. e) n. 1) c.p.a., alla aggiudicazione dell'appalto controverso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Atac S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con avviso di qualificazione del 30 ottobre 2020, Atac S.p.A. indicava una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di TPL integrativo e temporaneo, suddiviso in due lotti.
La A S.p.A., odierna ricorrente, presentava domanda di qualificazione.
Esperiti i necessari controlli, Atac inviava, agli operatori prequalificati, la lettera per formulare l’offerta.
La ricorrente presentava offerta per entrambi i lotti ed, all’esito della procedura, risultava prima graduata per il lotto 2.
Con determina n. 59/2020, comunicata in data 11 dicembre 2020, Atac disponeva la aggiudicazione dell’appalto del lotto 2 in favore della Società ricorrente.
Con la medesima missiva, Atac comunicava alla A S.p.A. il pre-affidamento dell’appalto nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di qualificazione, ricordando che, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione era subordinata all’esito positivo dei controlli.
Con successivo provvedimento del 15 dicembre 2020, Atac disponeva la revoca della aggiudicazione, stabilendo altresì l’interruzione del servizio, già in corso, con decorrenza dal 20 dicembre 2020.
Il provvedimento di revoca risulta così motivato:
“ Con presente si comunica la revoca dell’aggiudicazione disposta in vostro favore con Determinazione n. 59/2020 […] subordinata, come ivi indicato, all’esito positivo dei controlli previsti all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, pena la decadenza dall’affidamento del servizio. Tale revoca interviene a seguito di esito negativo dei controlli ex art. 80, comma 5, lett. g), relativamente alla mancata dichiarazione delle annotazioni ANAC nell’ambito del DGUE (sez. D, punto 2) ove invece è stato dichiarato espressamente da parte vostra di non avere iscrizioni per false dichiarazioni nel Casellario, rinvenute invece in fase di controllo unitamente a una serie di gravi inadempimenti iscritti ed oggi pendenti. Si comunica altresì che ATAC procederà per i motivi di cui sopra all’esclusione di codesta società dal Sistema di Qualificazione 143/20 ed ai conseguenti adempimento di legge ”.
Il provvedimento di revoca è stato impugnato dalla A, che ha pure domandato l’accertamento, ai sensi dell’art. 133 lett. e) n. 1) c.p.a., del suo diritto all’aggiudicazione dell’appalto.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 E 10 BIS L. 241/90 IN RELAZIONE A ARTT. 32 E 80 D.LGS. 50/2016) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO - DIFETTO DEL
PRESUPPOSTO)
Il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in violazione delle garanzie partecipative e in contraddizione con la determina n. 45/20, con la quale Atac aveva definito la fase di qualificazione, accertando il possesso, in capo alla ricorrente, dei requisiti di ammissione.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 80