TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-05-29, n. 202300714

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-05-29, n. 202300714
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300714
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 00714/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00495/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

- del provvedimento n. Cat. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso il 16.01.2023, a firma del Questore della Provincia di -OMISSIS-, notificato all’interessato in data 20.02.2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udito il procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;


Il ricorrente è un cittadino pakistano che, dopo essere stato titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha ottenuto, nel 2019, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di cui ha chiesto il rinnovo alla scadenza.

Tale istanza è stata rigettata in quanto, nonostante la memoria prodotta a seguito del preavviso di rigetto comunicato all’interessato, la Questura ha ritenuto prevalente l’esigenza di tutela della sicurezza pubblica a fronte della -OMISSIS- dello straniero per il -OMISSIS- di-OMISSIS- ai sensi dell’art. 609 bis del codice penale, intervenuta il -OMISSIS- (solo pochi giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno il 9 luglio 2020).

Ritenendo tale atto illegittimo, il suo destinatario lo ha impugnato, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 4, comma 3, D. Lgs. 286/98, per violazione dell’art. 380 c.p.p., per violazione dell’art. 5, comma 9, D. Lgs. 286/98, oltre che per carenza sia di un’adeguata fase istruttoria, sia della dovuta motivazione.

La Questura, infatti, non avrebbe considerato che lo straniero è stato condannato per l’ipotesi normativa di-OMISSIS- di minore gravità prevista all’art. 609 bis , ultimo comma, c.p.. In disparte il fatto che avverso tale pronuncia pende, comunque, appello, l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che non rientra tra le fattispecie di -OMISSIS- per cui l’art. 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio proprio la-OMISSIS- di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis del c.p..

Non poteva, dunque, operare alcun automatismo.

Tutto ciò premesso, il ricorso non può trovare positivo apprezzamento.

Come previsto dal comma 5 dell’art. 5 del d. lgs. 286/98, che richiama il comma 3 dell’art. 4 dello stesso testo unico, la presenza di una condanna, anche con sentenza non definitiva, per -OMISSIS- inerenti la -OMISSIS-, impedisce la permanenza in Italia dello straniero.

Il puntuale riferimento della norma a questa categoria di -OMISSIS- rende del tutto irrilevante che la fattispecie lieve del -OMISSIS- punito dall’art. 609 bis del c.p. non rientri tra quelle previste dall’art. 380 c.p.p., dovendosi ritenere che sia da qualificarsi ostativo qualsiasi violazione della -OMISSIS-.

Il Collegio non ignora la giurisprudenza formatasi in ordine alla necessità, a fronte della commissione del -OMISSIS- nella forma lieve, di operare una valutazione di pericolosità in concreto ravvisata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 2023, peraltro riferita alla particolare fattispecie della lieve prevista dal comma 5 dell’art. 73 del DPR 309/1990.

Ciononostante, nel caso di specie, parte ricorrente non comprova l’esistenza di alcun elemento che avrebbe potuto essere oggetto di bilanciamento nell’ipotesi di una valutazione di pericolosità in concreto, in particolare con riferimento all’esistenza di una situazione familiare da valorizzare.

Del tutto inutile risulta il mero richiamo alla giurisprudenza che impone una valutazione della pericolosità attuale e concreta dello straniero, dal momento che il -OMISSIS- è stato commesso molto recentemente (e, dunque, non vi è alcuna esigenza di attualizzare) e comunque rientra tra quelli ostativi rispetto a cui il legislatore ha operato a monte una valutazione implicita di pericolosità sociale, che potrebbe essere revocata in dubbio solo fornendo elementi a dimostrazione dell’inserimento sociale, della riabilitazione e, soprattutto, della necessità di tutelare eventuali legali familiari.

Nulla di tutto ciò è ravvisabile nella fattispecie: il ricorrente, infatti, si è limitato a comprovare l’esistenza di un contratto di lavoro, peraltro a tempo determinato e fonte di un reddito che non è dimostrato possa superare il minimo dell’assegno sociale.

In buona sostanza, dunque, non solo parte ricorrente non ha fornito, nel corso dell’istruttoria, elementi utili a confutare l’implicita valutazione di pericolosità sociale del -OMISSIS- operata dal legislatore, ma ciò non è accaduto nemmeno nel corso del giudizio, che, dunque, non può che concludersi con una pronuncia di rigetto.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

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