TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-12-19, n. 201801193

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-12-19, n. 201801193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201801193
Data del deposito : 19 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2018

N. 01193/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00229/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 229 del 2018, proposto da:
L'Ultima Spiaggia S.a.s. di Frezzato Ermanno &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L D, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nel ricorso e domicilio fisico presso lo studio dell'avvocato L D, in Piove di Sacco, Via Michiel 81;

contro

Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C P e D P, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC dell’avvocato D P indicato nell’atto di costituzione e domicilio fisico eletto presso i predetti difensori nella sede municipale di Chioggia – Ufficio dell’Avvocatura civica, in Chioggia, Corso del Popolo 1193;
Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto - sede di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

C S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Alegiani, con domicilio ex lege presso l’indirizzo PEC indicato nel controricorso e domicilio fisico presso lo studio dell'avvocato Pierpaolo Alegiani, in Jesolo, Piazza Venezia 9 - Laguna Center;

per l'annullamento

dell’atto pluriennale di concessione demaniale marittima turistica, sottoscritto dal Comune di Chioggia in favore di C S.r.l.s. in data 2/10/2017, a rogito del Notaio in Chioggia Dott. A C, repertorio 155.877, raccolta 21.490, registrato a Chioggia il 16/10/2017, al n. 2491, Serie 1T, relativo all’ambito n. 61 del piano particolareggiato dell’arenile di Sottomarina e Isola Verde, e di ogni atto antecedente e presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e di C S.r.l.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Espone la società ricorrente di essere concessionaria di una porzione di spiaggia in località Isola Verde di Chioggia, individuata con l’ambito n. 63 del piano dell’arenile di Sottomarina e Isola Verde, in cui svolge la sua attività di gestione di uno stabilimento balneare.

Rappresenta, dunque, che essendo interessata ad ampliare la propria attività ed avendo appreso che la concessione demaniale n. 5 del 2011, relativa all’ambito n. 61 del piano dell'arenile, era scaduta o prossima alla scadenza, ha avanzato al Comune di Chioggia istanza di accesso (civico ex art. 5 co. 2 D.Lgs 33/2013 s.m.i.) in data 20 aprile 2017 per prendere visione ed ottenere copia della concessione demaniale turistica rilasciata alla società C S.r.l.s. sull’arenile della località Isola Verde di Chioggia, ambito n. 61, e dell’ultimo atto di rinnovo della medesima, indicante la scadenza della sua validità.

Rappresenta altresì parte ricorrente che, dopo alcuni solleciti il Comune di Chioggia, con e-mail del 18 maggio 2017, ha inviato copia della concessione demaniale n. 5/2011, che riportava come scadenza della sua validità il 31 dicembre 2016, e le due successive autorizzazioni al subingresso, che avevano portato all’intestazione della concessione demaniale de qua alla società C S.r.l.s..

La ricorrente - con istanza del 20 giugno 2017 (prot. n. 28726) - ha quindi segnalato formalmente al Comune di Chioggia l'intervenuta scadenza della concessione demaniale rilasciata alla società C S.r.l.s. (in data 31 dicembre 2016), evidenziando che la predetta società continuava nondimeno a gestire quel tratto di spiaggia, e ha chiesto contestualmente allo stesso Comune di far cessare l’occupazione e l’utilizzo senza titolo dell’ambito in questione ed avviare il procedimento per l’assegnazione (dell’ambito n. 61 dell’arenile) ad un nuovo concessionario mediante gara, aggiungendo che non risultava più possibile concedere la proroga della concessione.

La società ricorrente rappresenta di non aver tuttavia ricevuto alcuna risposta e di non aver trovato alcuna pubblicazione sull’albo pretorio comunale on-line relativa all’avviso di concorso per l’assegnazione di quel suolo;
di conseguenza, con nota in data 14 novembre 2017 ha chiesto al Comune di Chioggia spiegazioni in merito alla permanenza di C S.r.l.s. sul suolo demaniale (sul presupposto dell’intervenuta scadenza della concessione nel dicembre 2016), e contestualmente ha avanzato istanza di accesso civico generalizzato sugli atti relativi alla concessione demaniale marittima turistica per l’ambito 61 dell’arenile in località Isola Verde, al fine di prenderne visione ed ottenerne copia, per verificare la sopravvenienza di fatti o provvedimenti a giustificazione della occupazione del suolo demaniale.

La società ricorrente rappresenta di essere stata ammessa a prendere visione degli atti amministrativi presso il competente ufficio comunale in data 12 dicembre 2017, venendo così a conoscenza del fatto che il 2 ottobre 2017 il Comune di Chioggia, su istanza di C S.r.l.s., aveva modificato la durata della concessione de qua , prorogandola per venti anni;
infatti, espone la ricorrente, con contratto a rogito del notaio in Chioggia dott. A C, in data 2 ottobre 2017, Rep. n. 155.877, Racc. n. 21.490, il Comune ha concesso alla società C S.r.l.s. il mutamento della durata della concessione demaniale marittima per l’ambito n. 61 della spiaggia in località Isola Verde, invocando l’art. 54 e la lett. e) bis dell’allegato S/3 della L.R.V. 33/2002.

Ciò, lamenta parte ricorrente, è avvenuto nonostante che la concessione fosse già scaduta il 31 dicembre 2016, e che, di conseguenza, per la gestione del relativo ambito dell'arenile, avrebbe dovuto essere rilasciata una nuova concessione, con la necessaria procedura comparativa delle richieste concorrenti.

Con il richiamato mutamento del contenuto della concessione precedente, si duole parte ricorrente, il Comune ha invece in sostanza prorogato per venti anni una concessione demaniale (la n. 5/2011) ormai non più sussistente;
inoltre, tale proroga è anche avvenuta - lamenta l’esponente - in mancanza di un presupposto che sarebbe stato comunque necessario e indefettibile, quand'anche fosse stata rilasciata tempestivamente (ossia prima della scadenza della concessione), e cioè senza che C S.r.l.s. avesse proposto di realizzare nuovi investimenti economici che potessero giustificare almeno formalmente la proroga medesima (ed infatti, sostiene parte ricorrente, l’investimento economico sull’area demaniale, preso in considerazione dal Comune per poter sostenere di avere applicato quanto disposto dalla lett. e) bis dell’allegato S/3 della L.R.V. 33/2002, ovvero la costruzione di un chiosco da spiaggia, è in realtà già stato realizzato nell’anno 2014, come dichiarato nello stesso atto di concessione demaniale impugnato, cioè ben tre anni prima del rilascio della proroga impugnata).

Il Comune, lamenta infine parte ricorrente, ha concesso la proroga nella gestione dell'ambito di arenile a C S.r.l.s. pur sapendo della domanda dell'odierna ricorrente di mettere a concorso la concessione, e senza nemmeno risponderle sul punto.

Dunque, con ricorso, spedito per la notifica in data 2 febbraio 2018 e depositato in data 23 febbraio 2018, L'Ultima Spiaggia S.a.s. di Frezzato Ermanno &
C. ha avversato gli atti indicati in epigrafe.

1.1. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Chioggia e C S.r.l.s., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame e comunque insistendo per la sua infondatezza.

Non si è costituita l’Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto - sede di Venezia.

1.2. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2018, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. In limine litis , il Collegio dichiara l’inutilizzabilità del documento depositato dalla parte ricorrente in data 14 novembre 2018 (come risulta dal sistema), in violazione del termine perentorio fissato dall'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. (arg. ex Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3477;
Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2018, n. 2247;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 maggio 2018, n. 3602;
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 maggio 2018, n. 1053), non avendo peraltro la parte autrice del deposito fornito dimostrazione dell’estrema difficoltà di produzione nei termini di legge (art. 54, comma 1, cod. proc. amm.;
cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3705;
Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3192).

2. Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni frapposte dalle parti resistente e controinteressata.

2.1. Il Comune resistente ha dedotto l’ inammissibilità del ricorso per carenza di interesse , argomentando nel senso che la società ricorrente non ha partecipato alla gara avviata dal Comune per selezionare l’avente titolo alla variazione della concessione demaniale n. 5/2011.

La ricorrente avrebbe dovuto presentare al Comune, nel termine stabilito nell’avviso di gara, una domanda concorrente rispetto a quella della controinteressata, o quantomeno avrebbe dovuto formulare le sue osservazioni alla domanda di variazione demaniale della controinteressata per poter ora legittimamente contestare la concessione pluriennale ad essa rilasciata.

In difetto di domanda di partecipazione alla gara il ricorso è dunque inammissibile.

2.2. La controinteressata ha parimenti eccepito l’ inammissibilità del ricorso. Carenza di interesse. Secondo C S.r.l.s. non corrisponde a verità che l’avviso di concorso per l’assegnazione del suolo oggetto di concessione non sia stato pubblicato sull’albo pretorio impedendo la partecipazione di altri interessati alla procedura ad evidenza pubblica;
espone di aver in data 20.05.2016 presentato istanza di variazione della concessione demaniale marittima turistica n. 05/2011, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Chioggia con prot. 31146 del 29.06.2016, n. reg. 2070, per la durata di 5 giorni e in visione per 60 giorni sul foglio annunci on-line del Comune, in relazione alla quale non è pervenuta nessuna osservazione né istanza concorrente, tanto meno da parte della ricorrente.

La ricorrente, dunque, si duole di una presunta illegittimità del provvedimento di concessione pur non avendo partecipato alla procedura di evidenza pubblica cui il Comune di Chioggia ha dato corso in ossequio alle previsioni normative di cui all’allegato S/3 lettera e) bis e ter della L.R.V. n.33/2002, e dunque, pur non essendo titolare di alcun interesse leso dal provvedimento impugnato.

2.3. Le eccezioni – accomunate dalla medesima quaestio iuris - sono fondate.

Giova premettere, in punto di fatto e seguendo la prospettiva diacronica, che la concessione demaniale marittima turistica n. 5/2011, in relazione alla quale in data 31 maggio 2013 (prot. 23041, n. reg. 4/2013) il Comune di Chioggia ha autorizzato la controinteressata C s.r.l. a subentrare, aveva scadenza 31 dicembre 2016 (cfr. pag. 2 della concessione de qua ).

Con nota assunta al protocollo del Comune di Chioggia in data 20 maggio 2016 (prot. 0024565) la controinteressata ha richiesto la variazione del contenuto della concessione 05 del 09.02.2011 comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a vent’anni in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 4 novembre 2002, n. 33, allegato S3, punto “e/bis” .

Veniva quindi, con nota prot. n. 31146 del 29 giugno 2016 da parte del Comune di Chioggia - Settore P.d.T. – Servizio Demanio Marittimo Turistico indirizzata all’Ufficio Messi, trasmesso l’avviso inerente la variazione del contenuto della concessione demaniale marittima turistica n. 05/2011, in corso di validità, comportante una durata di anni 20 ai sensi dell’art. 54 della Legge regionale Veneto n. 33/2002 al fine di provvedere tempestivamente alla pubblicazione ai sensi dell’art. 48, II comma L.R. 33/02 all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Nell’avviso in questione si richiama espressamente l’art. 54 e le procedure di cui all’allegato S/3 lettera e)bis-e)ter della legge regionale Veneto n. 33/2002 sull’obbligo di dar corso ad una procedura di evidenza pubblica.

Il messo comunale ha attestato (n. reg. 2070) in data 15 luglio 2016 che l’atto in questione è rimasto affisso all’albo on line del Comune di Chioggia dal 29 giugno 2016 al 14 luglio 2016.

Il legale della controinteressata C S.r.l.s. ha poi contestato - con nota del 27 aprile 2017 indirizzata al presidente della Regione Veneto (prot. n. 167532 del 2 maggio 2017) - il ritardo del Comune nella formalizzazione dell’atto (non avendo l’Amministrazione convocato l’istante innanzi al notaio), chiedendo di diffidare il Comune a provvedere o, in alterativa, esercitare i poteri sostituivi di legge.

Con la sopra richiamata istanza del 20 giugno 2017 (prot. n. 28726) la società ricorrente ha segnalato formalmente al Comune di Chioggia l'intervenuta scadenza della concessione demaniale rilasciata alla società C S.r.l.s. (in data 31 dicembre 2016), evidenziando che la predetta società continuava nondimeno a gestire quel tratto di spiaggia, e ha chiesto contestualmente allo stesso Comune di far cessare l’occupazione e l’utilizzo senza titolo dell’ambito in questione ed avviare il procedimento per l’assegnazione (dell’ambito n. 61 dell’arenile) ad un nuovo concessionario mediante gara, aggiungendo che non risultava più possibile concedere la proroga della concessione.

Successivamente, la Regione Veneto con nota in data 7 agosto 2017 (prot. n. 340868) - alla luce della nota del 27 aprile 2017 del legale di C S.r.l.s. - chiedeva al Comune di Chioggia di relazionare in merito alla asserita inerzia nel rilascio del titolo di concessione.

Il Comune di Chioggia, con nota in data 10 agosto 2017 (prot. n. 0038558 del 14 agosto 2017) riscontrava la richiesta regionale, evidenziando le ragioni sottese alla necessità di rimandare la stesura degli atti, invitando al contempo il legale di C S.r.l.s. a prendere contatti con l’ufficio demanio per comunicare e fissare congiuntamente la data di stipula dell’atto.

Dunque, con atto pluriennale in data 2 ottobre 2017 (registrato il successivo 16 ottobre 2017 al n. 2491, Serie 1T) sottoscritto dal Comune di Chioggia e da C S.r.l.s., a rogito del notaio dott. A C, repertorio 155877, raccolta 21490, relativo all’ambito n. 61 del piano particolareggiato dell’arenile di Sottomarina e Isola Verde, dopo aver ricostruito l’ iter procedimentale, è stata autorizzata la variazione della concessione demaniale marittima ad uso turistico n. 05/2011, comportante una durata di anni 20 ai sensi dell’art. 54 della legge regionale Veneto n. 33/2002, con le modalità e le procedure previste dagli allegati S/2 e S/3.

Ciò premesso in punto di fatto, giova ricordare che l’art. 48 ( Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni ) della legge reg. Veneto 4 novembre 2002, n. 33 stabilisce che << 1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3. 2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda >>
e l’art. 54 ( Procedura comparativa in materia di concessioni ) della medesima legge – come sostituito dall'art. 3 della legge reg. Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 - che << 1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni.

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