TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-12-19, n. 201801193
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2018
N. 01193/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2018, proposto da:
L'Ultima Spiaggia S.a.s. di Frezzato Ermanno & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L D, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nel ricorso e domicilio fisico presso lo studio dell'avvocato L D, in Piove di Sacco, Via Michiel 81;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C P e D P, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC dell’avvocato D P indicato nell’atto di costituzione e domicilio fisico eletto presso i predetti difensori nella sede municipale di Chioggia – Ufficio dell’Avvocatura civica, in Chioggia, Corso del Popolo 1193;
Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del Veneto - sede di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
C S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Alegiani, con domicilio ex lege presso l’indirizzo PEC indicato nel controricorso e domicilio fisico presso lo studio dell'avvocato Pierpaolo Alegiani, in Jesolo, Piazza Venezia 9 - Laguna Center;
per l'annullamento
dell’atto pluriennale di concessione demaniale marittima turistica, sottoscritto dal Comune di Chioggia in favore di C S.r.l.s. in data 2/10/2017, a rogito del Notaio in Chioggia Dott. A C, repertorio 155.877, raccolta 21.490, registrato a Chioggia il 16/10/2017, al n. 2491, Serie 1T, relativo all’ambito n. 61 del piano particolareggiato dell’arenile di Sottomarina e Isola Verde, e di ogni atto antecedente e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e di C S.r.l.s.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone la società ricorrente di essere concessionaria di una porzione di spiaggia in località Isola Verde di Chioggia, individuata con l’ambito n. 63 del piano dell’arenile di Sottomarina e Isola Verde, in cui svolge la sua attività di gestione di uno stabilimento balneare.
Rappresenta, dunque, che essendo interessata ad ampliare la propria attività ed avendo appreso che la concessione demaniale n. 5 del 2011, relativa all’ambito n. 61 del piano dell'arenile, era scaduta o prossima alla scadenza, ha avanzato al Comune di Chioggia istanza di accesso (civico ex art. 5 co. 2 D.Lgs 33/2013 s.m.i.) in data 20 aprile 2017 per prendere visione ed ottenere copia della concessione demaniale turistica rilasciata alla società C S.r.l.s. sull’arenile della località Isola Verde di Chioggia, ambito n. 61, e dell’ultimo atto di rinnovo della medesima, indicante la scadenza della sua validità.
Rappresenta altresì parte ricorrente che, dopo alcuni solleciti il Comune di Chioggia, con e-mail del 18 maggio 2017, ha inviato copia della concessione demaniale n. 5/2011, che riportava come scadenza della sua validità il 31 dicembre 2016, e le due successive autorizzazioni al subingresso, che avevano portato all’intestazione della concessione demaniale de qua alla società C S.r.l.s..
La ricorrente - con istanza del 20 giugno 2017 (prot. n. 28726) - ha quindi segnalato formalmente al Comune di Chioggia l'intervenuta scadenza della concessione demaniale rilasciata alla società C S.r.l.s. (in data 31 dicembre 2016), evidenziando che la predetta società continuava nondimeno a gestire quel tratto di spiaggia, e ha chiesto contestualmente allo stesso Comune di far cessare l’occupazione e l’utilizzo senza titolo dell’ambito in questione ed avviare il procedimento per l’assegnazione (dell’ambito n. 61 dell’arenile) ad un nuovo concessionario mediante gara, aggiungendo che non risultava più possibile concedere la proroga della concessione.
La società ricorrente rappresenta di non aver tuttavia ricevuto alcuna risposta e di non aver trovato alcuna pubblicazione sull’albo pretorio comunale on-line relativa all’avviso di concorso per l’assegnazione di quel suolo; di conseguenza, con nota in data 14 novembre 2017 ha chiesto al Comune di Chioggia spiegazioni in merito alla permanenza di C S.r.l.s. sul suolo demaniale (sul presupposto dell’intervenuta scadenza della concessione nel dicembre 2016), e contestualmente ha avanzato istanza di accesso civico generalizzato sugli atti relativi alla concessione demaniale marittima turistica per l’ambito 61 dell’arenile in località Isola Verde, al fine di prenderne visione ed ottenerne copia, per verificare la sopravvenienza di fatti o provvedimenti a giustificazione della occupazione del suolo demaniale.
La società ricorrente rappresenta di essere stata ammessa a prendere visione degli atti amministrativi presso il competente ufficio comunale in data 12 dicembre 2017, venendo così a conoscenza del fatto che il 2 ottobre 2017 il Comune di Chioggia, su istanza di C S.r.l.s., aveva modificato la durata della concessione de qua , prorogandola per venti anni; infatti, espone la ricorrente, con contratto a rogito del notaio in Chioggia dott. A C, in data 2 ottobre 2017, Rep. n. 155.877, Racc. n. 21.490, il Comune ha concesso alla società C S.r.l.s. il mutamento della durata della concessione demaniale marittima per l’ambito n. 61 della spiaggia in località Isola Verde, invocando l’art. 54 e la lett. e) bis dell’allegato S/3 della L.R.V. 33/2002.
Ciò, lamenta parte ricorrente, è avvenuto nonostante che la concessione fosse già scaduta il 31 dicembre 2016, e che, di conseguenza, per la gestione del relativo ambito dell'arenile, avrebbe dovuto essere rilasciata una nuova concessione, con la necessaria procedura comparativa delle richieste concorrenti.
Con il richiamato mutamento del contenuto della concessione precedente, si duole parte ricorrente, il Comune ha invece in sostanza prorogato per venti anni una concessione demaniale (la n. 5/2011) ormai non più sussistente; inoltre, tale proroga è anche avvenuta - lamenta l’esponente - in mancanza di un presupposto che sarebbe stato comunque necessario e indefettibile, quand'anche fosse stata rilasciata tempestivamente (ossia prima della scadenza della concessione), e cioè senza che C S.r.l.s. avesse proposto di realizzare nuovi investimenti economici che potessero giustificare almeno formalmente la proroga medesima (ed infatti, sostiene parte ricorrente, l’investimento economico sull’area demaniale, preso in considerazione dal Comune per poter sostenere di avere applicato quanto disposto dalla lett. e) bis dell’allegato S/3 della L.R.V. 33/2002, ovvero la costruzione di un chiosco da spiaggia, è in realtà già stato realizzato nell’anno 2014, come dichiarato nello stesso atto di concessione demaniale impugnato, cioè ben tre anni prima del rilascio della proroga impugnata).
Il Comune, lamenta infine parte ricorrente, ha concesso la proroga nella gestione dell'ambito di arenile a C S.r.l.s. pur sapendo della domanda dell'odierna