TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-11-12, n. 202011784

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-11-12, n. 202011784
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011784
Data del deposito : 12 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2020

N. 11784/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06062/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6062 del 2020, proposto da
E.Ri.Fo. Ente per la Ricerca e la Formazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V P, C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V P in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;

contro

Regione Lazio, in persona del presidente della giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via M. Colonna 27;

PER L'ACCERTAMENTO DEL SILENZIO INADEMPIMENTO

serbato dalla Regione Lazio nel procedimento iniziato con richiesta di rimborso del 6.08.2018 inviata da E.RI.FO alla Regione Lazio – Direzione Lavoro (attualmente, Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro) – Area Attuazione Interventi, con riferimento ai progetti presentati nell'ambito dell'Avviso Pubblico “Formazione per gli ex Lavoratori ALMAVIVA CONTACT SPA”, ed il cui termine di conclusione, interrotto con comunicazione prot. 0458616 del 14.06.2019 resa dall'Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso, ha ripreso nuovamente a decorrere con la presentazione delle controdeduzioni formulate da E.RI.FO in data 20.06.2019, ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/1990, ed è stato fissato dall'Amministrazione in sessanta (60) giorni decorrenti dalla ricezione delle suddette controdeduzioni,

Con contestuale condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione del provvedimento richiesto, conclusivo dell'intera procedura;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Premesso che, con ricorso notificato alla Regione Lazio il 24 luglio 2020, l’ente ricorrente chiede l’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento della Regione Lazio nel procedimento avviato con richiesta di rimborso del 6 agosto 2018, con la condanna dell’amministrazione resistente all’adozione del provvedimento richiesto;

Ritenuto di dover rilevare, d’ufficio, l’inammissibilità del ricorso;

Si deve considerare che l'azione avverso il silenzio è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, essendo configurata come strumento diretto a superare l’inerzia dell’amministrazione nell’emanazione di un provvedimento motivato, a seguito di un’istanza volta a dare impulso all’esercizio del potere amministrativo (ex multis, T.A.R. Liguria, 30 marzo 2016, n. 303);

L’azione è, invece, inammissibile se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo;
si ritiene, coerentemente, che, se è dedotta in giudizio una posizione di diritto soggettivo, il rimedio si rivela inutile, essendo sempre consentito all'interessato chiedere l'accertamento del proprio diritto soggettivo al Giudice competente, di volta in volta individuabile nel Giudice Ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva, ovvero nel Giudice Amministrativo, ove sussista la giurisdizione amministrativa esclusiva (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 14-01-2016, n. 190);

Nel caso controverso, l’istanza della parte ricorrente è volta a sollecitare la conclusione del procedimento di rimborso per l’espletamento dei progetti formativi rivolti agli ex lavoratori di una società per azioni che hanno aderito all’assegno di riconvocazione, progetti ammessi al finanziamento dalla competente Direzione regionale con 7 distinti provvedimenti adottati dal 14 maggio 2018 e il 17 luglio 2018;

La suddetta istanza, con la quale la parte ricorrente ha contestato la parziale non ammissibilità al rimborso dei corsi di formazione espletati, ponendo in evidenza le ragioni che giustificherebbero l’integrale diritto al rimborso, costituisce esercizio del diritto soggettivo appena indicato;

L’istanza presentata dalla parte ricorrente, infatti, non tende a sollecitare l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, bensì a affermare l’asserito inadempimento all’obbligo di rimborsare integralmente i corsi di formazione, discendente dai provvedimenti amministrativi di ammissione al finanziamento che costituiscono il presupposto del rapporto patrimoniale;

Per ottenere l’adempimento degli obblighi assunti dalla controparte, quindi, l’ente ricorrente non avrebbe dovuto rivolgersi al giudice amministrativo, oltre tutto sprovvisto di giurisdizione sulla pretesa sostanziale, bensì adire il giudice ordinario proponendo un’azione di accertamento del diritto affermato e di condanna all’adempimento delle conseguenti obbligazioni;

Ritenuto il ricorso, pertanto, inammissibile, per difetto di una condizione dell’azione, ravvisabile nella possibilità giuridica dell’azione stessa;

Ritenuto, infine, di dover disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, valutate le circostanze del caso;

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