TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-03-03, n. 201100362
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N. 00362/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01640/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Sud Servizi Generali S.c., rappresentata e difesa dall'avv. V A, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. S. Basso, corso Mazzini n. 134/B;
contro
Comune di Torremaggiore, rappresentato e difeso dall'avv. F V, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. per la Puglia;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad ottenere la revisione del canone di gestione del servizio di raccolta RSU, a norma dell’art. 6 della L. n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 44, L.28.12.1994 n. 724,
e per la condanna
del Comune di Torremaggiore al pagamento, in favore della società ricorrente, degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, ex art. 6 della L. n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 44, L.28.12.1994 n. 724.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torremaggiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Annalisa Agostinacchio, per delega dell'avv. V A, e F V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato e depositato rispettivamente il 26 ottobre 2005 e 9 novembre 2005, la società Sud Servizi Generali chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare la nullità, per contrasto con l'articolo 6 della legge n. 537 del 1993, come modificato dall’articolo 44 della legge 28 dicembre 1994 n. 724, e con gli articoli 1339, 1341, 1419, secondo comma, e 1664 del codice civile, dei contratti sottoscritti dalla ricorrente e dall'Amministrazione per regolare il rapporto di servizio di spazzamento, di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani per il I gennaio 2004 - 30 settembre 2005. L’interessata domandava quindi di accertare il diritto ad ottenere per quel periodo la revisione prezzi, con conseguente condanna del Comune di Torremaggiore.
Si costituiva in giudizio l’Ente municipale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, con provvedimento n. 196 del giorno 11 aprile 2008 il Dirigente del Settore tecnico del Comune di Torremaggiore determinava di riconoscere alla società ricorrente l’adeguamento del canone del servizio per la raccolta r.s.u. espletato, in regime di proroga del precedente contratto scaduto, per i periodi I gennaio 2004 - 30 settembre 2005 e I settembre 2005 - 15 maggio 2006, adeguamento operato in base all’indice di variazione prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dall’ISTAT relativamente ai periodi in questione.
Anche detta determina veniva gravata con atto di motivi aggiunti, dalla società Sud Servizi Generali, che al riguardo lamentava come essa non avesse adeguato il prezzo dell’appalto in relazione al mancato utile dell’impresa ed ai costi sopportati dall’impresa medesima per l’aumento del costo della manodopera.
È da notare che la società aveva rivendicato già la revisione prezzi in relazione al periodo I settembre 2005 - 15 maggio 2006 con il ricorso n. 971/2006 (integrato anch’esso da motivi aggiunti contro la determina 11 aprile 2008 n. 196 – nella parte riguardante il segmento temporale d’interesse), deciso con sentenza della terza Sezione 26 marzo 2009 n. 669, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione quinta, 17 settembre 2010 n. 6935.
Dalle conclusioni e dalle argomentazioni di tali pronunce non vi è motivo di discostarsi, riguardando la medesima controversia, seppure riferita ad un arco temporale successivo.
Di conseguenza, deve dichiararsi che la domanda avanzata con il ricorso è divenuta improcedibile per carenza di interesse, atteso che, nelle more del giudizio, il Comune di Torremaggiore ha riconosciuto in favore della società ricorrente l’adeguamento del canone in virtù dell’indice F.O.I.
I motivi di contestazione della determina 11 aprile 2008 n. 196 devono ritenersi d’altra parte infondati: invero, è legittima l’applicazione di tale parametro ai fini dell’adeguamento del canone già contrattualmente fissato, in tal modo assorbendo e superando ogni questione circa l’applicazione di altri criteri di valutazione sollecitati dall’istante. Nella sua discrezionalità ben poteva infatti l’Amministrazione fare ricorso all’indice F.O.I., attesa la mancata elaborazione da parte dello ISTAT di un indice semestrale di aggiornamento dei prezzi.
Quanto alla pronuncia sulle spese, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e del contegno delle parti, il Collegio ritiene giustificato compensare integralmente tra le stesse le spese, competenze ed onorari del giudizio.