TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-03-21, n. 202400235
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2024
N. 00235/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2022, proposto da
Cda – Societa' Cooperativa Distributori Automatici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A N, C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Bergamo, Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Ufficio Roma Tuscolano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
M M, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO,
- del provvedimento di reiezione n. 120090309616 del 17/03/2022, della domanda di GIG ordinaria con n. protocollo INPS.1200.16/07/2021.0479536, adottato dall'INPS, Direzione Provinciale di Bergamo nonché della presupposta comunicazione del 17/03/2022, avente ad oggetto “domanda di cassa integrazione ordinaria – reiezione”, congiuntamente notificati in data 04/04/2022;
- per quanto occorrer possa, tutte le missive endoprocedimentali e/o di carattere istruttorio trasmesse da INPS alla ricorrente a mezzo PEC e a mezzo cassetto bidirezionale prodromiche al provvedimento di diniego, qui opposto;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale, relativo all'impugnato provvedimento, e allo stato non cogniti alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La CDA è una società operante nel settore della distribuzione automatica per la somministrazione di alimenti e bevande con sede legale a Roma e una Unità Produttiva a Seriate(BG) in Via Paderno n.2.
L’attività riguarda, sostanzialmente, la gestione in outsorcing del rifornimento e della pulizia dei distributori automatici delle imprese committenti, dello stesso settore, presenti sul territorio nazionale.
Con l’emergenza epidemiologica da Covid 19, si è verificato un forte calo dei consumi, sia a causa delle misure di contenimento, che impedivano l’accesso alle aziende e agli uffici, sia a causa di una sostanziale disaffezione al servizio offerto.
Sulla base di quanto sopra rilevato, dal mese di febbraio del 2020 l’azienda è ricorsa al trattamento della cassa integrazione salariale previsto dalla decretazione emergenziale dapprima con il D.L. 2 marzo 2020 n.9 nonché, successivamente, con il D.L.17 marzo 2020, n.18, poi prorogati dal D.L.19 maggio 2020, n.34 e dal D.L.n.104/2020 e ancora con il Decreto Ristori D.L.137/2020, quindi la Legge Bilancio 2021 L.178/2020 e, in ultimo, con il Decreto Sostegni D.L. 41/2021.
Le misure di sostegno emergenziali sono venute meno, ma il settore rileva ancora un certo livello di crisi.
In data 16/07/2021, la società ricorrente ha depositato istanza di CIGO per tre dipendenti impiegati nella sede di Seriate, due