TAR Trieste, sez. I, sentenza 2020-05-02, n. 202000143
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/05/2020
N. 00143/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2019, proposto da
G C, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vito al Tagliamento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Marco Tullio Cicerone n. 4;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non costituita in giudizio;
nei confronti
Leader Costruzioni S.r.l. ed Immobiliare Amadio S.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentate
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'avvocato Emilio Caucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Sbisà in Trieste, via Donota n. 3;
Daniela Nonis non costituita in giudizio;
per l'annullamento
– della deliberazione consiliare del Comune di San Vito al Tagliamento n. 80 del 27.12.2018, pubblicata nell'albo pretorio del sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it dal 05.02.2019 al 19.02.2019 avente ad oggetto “Esame osservazione e approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata dell'ambito unitario d'intervento “C19” sito tra Via delle Acque, Via Fontanasso e Via del Doncal e distinto in mappa al Foglio 10 mappali 326 porz., 137-484-147-148-805-806 porz.-151 porz.-155 porz.-142 presentato dalle Ditte Leader Costruzioni srl, Immobiliare Amadio srl, Nonis Daniela”;
– e, per quanto occorrer possa, dell'emanato/emanando avviso di pubblicazione del PAC sul BUR ex art. 25, comma 7, l.r. 5/2007;
– di ogni altro atto connesso, per presupposizione o consequenzialità, anche se non conosciuto, con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Vito al Tagliamento e di Leader Costruzioni S.r.l. e di Immobiliare Amadio S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è proprietario di un fondo, sito nel territorio del Comune di San Vito al Tagliamento, che lo strumento urbanistico generale ha inserito in un più vasto ambito unitario d’intervento sottoposto, ai fini dell’esecuzione degli interventi edilizi ivi previsti, alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo Comunale (di seguito PAC).
Impugna in questa sede la deliberazione del consiglio comunale, in epigrafe descritta, tramite la quale, a seguito di un lungo iter procedurale e dell’esame delle osservazioni proposte dagli interessati (e dallo stesso ricorrente), è stato approvato il suddetto strumento attuativo.
2. A fondamento del gravame il ricorrente propone un unico articolato motivo, rubricato come segue: “ violazione di legge per violazione dell’art. 25, comma 2, l.r. 5/2007, nonché art. 4, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, l.r. 12/2008, nonché degli artt. 15 e 16 della l. 1150 del 1942 e degli artt. 7-10 della l. 241 del 1990;mancato rispetto del principio di partecipazione all’azione amministrativa;eccesso di potere per travisamento di fatto e falsa rappresentazione della realtà;irragionevolezza dell’azione amministrativa;violazione di legge per violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990 per difetto di motivazione ”.
2.1 Sotto un primo profilo (a), contesta che la delibera di approvazione del PAC avrebbe richiamato la c.d. “ Relazione tecnica sullo smaltimento delle acque meteoriche e valutazione dell’invaso a firma dell’ing. F P ” in una versione diversa da quella inizialmente inserita tra gli elaborati prodotti dai proponenti ed oggetto della delibera di adozione, perché “ aggiornata con dati pluviometrici riferiti al Comune di san Vito al Tagliamento ”. Si ritiene che tale aggiornamento dimostrerebbe “ il carattere non genuino della fase di adozione ” (per la verità estranea al presente gravame) per poi concludere che in tal modo sarebbe stato “ violato il diritto di ‘chiunque’ di presentare osservazioni sulla versione del PAC adottata ”, in quanto la nuova relazione sarebbe stata di fatto sottratta all’esame critico della collettività con violazione del carattere bifasico della procedura: essa è caratterizzata da una sorta di doppia lettura , articolata nelle deliberazioni di adozione e di approvazione dello strumento urbanistico, doppia lettura che presupporrebbe il principio di non modificabilità degli elaborati. Il rispetto della procedura ne avrebbe quindi imposto la regressione, con la conseguente rinnovazione della fase di adozione del piano.
2.2 Sotto un secondo profilo (b), lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, con la quale, a detta del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto dare conto della modificazione degli elaborati, specie in relazione al lungo tempo trascorso dalla delibera di adozione.
2.3 Sotto un terzo profilo (c), ritiene inattendibile la citata relazione sullo smaltimento delle acque meteoriche, costellata, a detta del ricorrente (e come comprovato dalle considerazioni di un perito di parte) dalla “ presenza di plurimi errori negli elaborati ” (tra cui il riferimento ad altro comune), così da viziare, nei propri presupposti istruttori specie in riferimento alle disposizioni di cui al “ Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 ”, l’impugnata deliberazione di approvazione del PAC.
3. Si sono quindi costituite l’Amministrazione comunale ed entrambe le controinteressate, che hanno dedotto nel merito e svolto rilievi in rito.
4. La causa, chiamata alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020, è stata infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Nella memoria di replica del 24 dicembre 2019, la difesa delle controinteressate ha preliminarmente rilevato la tardività della produzione documentale compiuta dal ricorrente in data 23 dicembre 2019, in quanto compiuta oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
L’eccezione, concretamente riferita al deposito da parte del ricorrente, di un unico documento, consistente in una sorta di relazione tecnica aggiuntiva, elaborata dal perito di parte (datata 20 dicembre 2019), è senz’altro fondata, dovendosi in proposito rilevare che la produzione è stata perfezionata successivamente alla scadenza del termine perentorio, stabilito a questi fini, dall’art. 73, comma 1 c.p.a. (40 giorni liberi precedenti l’udienza), perfezionatosi il 5 dicembre 2019, senza che risultino allegate ragioni idonee a giustificare tale condotta processuale.
Va conseguentemente dichiarata l’inutilizzabilità del documento oggetto del deposito tardivo.
6. Svolta tale premessa, si può passare ad esaminare l’unico motivo di ricorso, da ritenersi infondato con riferimento a ciascuna delle sue distinte declinazioni;può quindi soprassedersi (salvi taluni rilievi che saranno esposti in riferimento a singoli profili di censura) dallo scrutinio delle numerose e, peraltro, non implausibili eccezioni in rito, svolte dall’Amministrazione e dalle controinteressate (specie con riferimento alla mancata prova “ dell’effettività del danno derivante dall’intervento urbanistico ” oggetto del gravame e dalla conseguente carenza di un sottostante interesse), essendo da preferire, perché maggiormente satisfattiva degli interessi delle parti, la trattazione meritale delle questioni sottese al gravame.
7.1 Quanto al primo profilo di doglianza (a) ritiene il Collegio che il contestato aggiornamento del piano di smaltimento delle acque meteoriche costituisca un mero approfondimento istruttorio sollecitato dall’ARPA, di per sé inidoneo, contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente, a sovvertire il quadro istruttorio sulla cui base è stata adottata la deliberazione consiliare di adozione del piano e sono state, in seguito, prodotte le osservazioni degli interessati nell’alveo della procedura di approvazione.
Tale aggiornamento costituisce, in altri termini, una naturale acquisizione istruttoria, coessenziale all’ iter del complesso procedimento di formazione dello strumento urbanistico, all’alternanza di fasi che lo caratterizza, senza che ciò possa dare luogo di per sé ad una sostanziale alterazione dei contenuti di fondo del piano adottato, cosa che si potrebbe ravvisare solo se le scelte urbanistiche iniziali risultassero irrimediabilmente sovvertite, allorché, come ha sottolineato la difesa delle controinteressate, fossero anche rivisti i criteri ispiratori e così compromesso l’assetto essenziale del PAC.
Ma nel caso di specie, tutti gli elaborati di progetto (come riconosciuto dallo stesso ricorrente), ivi compresi quelli afferenti alle soluzioni idrauliche, risultano immutati, sicché, in difetto di modifiche di natura sostanziale (posto che la relazione idraulica integrativa aveva semplicemente confermato le risultanze precedentemente acquisite – vd. deliberazione G.C. n. 223 del 2018, doc. 4 del Comune), l’auspicata regressione del procedimento non ha alcuna ragion d’essere, costituendo, semmai, un irragionevole aggravamento procedimentale, manifestamente incompatibile con i canoni di economicità, speditezza e semplificazione immanenti all’azione amministrativa, anche quando declinata nel suo aspetto pianificatorio.
7.2 Venendo alla seconda censura (b), con cui il ricorrente contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la quale, a suo dire, si sarebbe resa necessaria un volta integrato il piano di smaltimento delle acque meteoriche, va precisato che, per giurisprudenza costante, gli atti di pianificazione sono pacificamente esclusi dall'applicazione delle regole di partecipazione al procedimento amministrativo, in base a quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 241 del 1990 (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. II, n. 4735 del 2019);è stato quindi sancito, in materia, che “ il principio di partecipazione di cui agli art. 7 e 8 della legge … [n. 241 del 1990] non si applica, infatti, ai procedimenti di adozione di strumenti urbanistici (oltre che per il rispetto della lettera della disposizione dell'art. 13 l. n. 241 del 1990), giacché, sul piano ontologico, l'esigenza del contraddittorio tra le parti pubbliche e private risulta già salvaguardata nell'ambito della vigente disciplina di formazione degli strumenti urbanistici primari (pubblicazione, presentazione di osservazioni, esame, controdeduzioni, approvazione), diversamente da quanto accade per le varianti c.d. di utilità pubblica, previste dal comma 5 dell'art. 1 l. n. 1 del 1978 ” (così Cons. Stato, Sez. IV, n. 1236 del 2005).
Cosicché non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio procedimentale, dovendosi considerare come il ricorrente sia stato posto nella condizione di presentare le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 4, comma 2- ter , L.R. n.12 del 2008, facoltà che egli ha ampiamente esercitato;e come, quanto meno nell’ambito del sub -procedimento instaurato per la verifica di assoggettabilità del progetto a VAS, lo stesso ricorrente abbia censurato il predetto aggiornamento del piano di smaltimento delle acque meteoriche, sia riguardo all’aspetto tecnico (lamenta che sarebbe stato “ attribuito al coefficiente di permeabilità sabbia fine limosa un valore assurdo ”) sia contestando, in linea generale, l’ammissione di documentazione integrativa nel corso della verifica di assoggettabilità: rilievi, peraltro, entrambi disattesi dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 2018, non impugnata, mediante la quale l’Amministrazione ha precisato, sul versante tecnico, che i valori, apparentemente abnormi, dovevano essere ricondotti alla diversa unità di misura utilizzata per lo sviluppo dei calcoli, e ha poi messo in evidenza che “ l’integrazione al ‘piano di smaltimento delle acque meteoriche’ ” doveva ritenersi limitata al solo ” utilizzo dei dati pluviometrici riferiti al Comune di San Vito al Tagliamento ”, in luogo di quelli riferiti al Comune di Aviano (inizialmente elaborati), chiarendo, una volta di più (cfr. sopra,7.1) “ che [i dati rettificati] confermano le previsioni progettuali originarie (i nuovi valori assunti sono addirittura inferiori a quelli originariamente considerati) tanto che né alcun elaborato progettuale del Piano né la relazione di verifica di assoggettabilità a VAS sono stati modificati e quindi non vi erano elementi di novità tali da richiedere una nuova deliberazione ” (doc. 4 del Comune).
La constatata ampiezza dell’interlocuzione (che ha quindi contemplato gli approfondimenti riguardanti il piano di smaltimento delle acque meteoriche) e il complessivo, ancorché favorevole, riscontro delle osservazioni pervenute da parte dell’Amministrazione, offrono ulteriore conferma dell’infondatezza della censura in esame.
7.3 Quanto al terzo profilo di doglianza, con il quale sono contestati i contenuti del piano di smaltimento delle acque meteoriche con particolare riferimento al mancato rispetto della regola di invarianza idraulica, deve essere riaffermato il principio di insindacabilità delle valutazioni di matrice tecnica condotte dall’Amministrazione, essendo le stesse contestabili solo in ragione di macroscopici vizi di illogicità ovvero di incongruità manifesta (qui non dedotti), ma non già e non certo sulla base di una contro -valutazione intrinseca, sollecitata dalle avverse opinioni introdotte a confutazione dal perito di parte del ricorrente. Ne consegue l’inammissibilità della censura.
Peraltro, anche a voler prescindere dalla immanente opinabilità delle considerazioni svolte dal perito (contraddette dai rilievi esposti dal consulente delle controinteressate), deve essere inoltre precisato che non trova comunque applicazione, nella presente fattispecie, la disciplina (richiamata dal ricorrente a sostegno della censura) introdotta dal “ Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 ” emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 83 del 2018, poiché ai sensi dell’art. 12 “ b) non si applica agli strumenti urbanistici comunali e ai piani di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 all'articolo 2 [i quali comprendono i piani attuativi comunali che comportano trasformazioni urbanistico-territoriali] , qualora adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso ”.
Il Regolamento in parola è infatti entrato in vigore il 12 aprile 2018;il PAC è stato invece adottato l’anno precedente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 marzo 2017.
Lo strumento urbanistico non è quindi soggetto alle citate disposizioni regolamentari, che non possono essere quindi utilizzate quale parametro di valutazione della adeguatezza normativa delle soluzioni progettuali (peraltro modulabili nelle fasi esecutive) indicate nel piano di smaltimento delle acque meteoriche, con la conseguente infondatezza anche del profilo di censura in esame.
8. Per quanto precede, il ricorso deve essere dunque respinto in relazione a ciascuna delle doglianze esposte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.