TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-01-02, n. 201400036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-01-02, n. 201400036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201400036
Data del deposito : 2 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02837/2013 REG.RIC.

N. 00036/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02837/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2013, proposto da:
A R, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Crescenzio, 82;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M P, M C;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 152476 del 05/12/2012, con il quale sono stati nominati provvisoriamente vincitori della procedura concorsuale bandita il 12/10/06 con Decreto n. 7/2006/55 del Capo Dipartimento del medesimo Dicastero, otto candidati, dei quali sei con un punteggio inferiore a quello conseguito dal ricorrente, rimasto così escluso dal novero dei vincitori, benché utilmente inserito nella graduatoria di merito di cui al D.M. 123925 del 10/10/2012;

- ove necessario, del D.M. n. 7/2006/55 del 12.10.2006, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per il passaggio tra le aree professionali finalizzata alla copertura di n. 407 posti nella posizione economica C1 dell’area C, nella parte in cui prevede la priorità nell’inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore, non rilevando la posizione super (prima B3, quindi B2 ed infine B1), nonché di ogni atto anteriore, concomitante, successivo o comunque connesso e lesivo;

- nonché del decreto 22 ottobre n. 83725, pubblicato sul sito intranet dello stesso Ministero in data 26.10.2010 con il quale è stata approvata, in via definitiva, la graduatoria dei vincitori (allegato “B”) della procedura di selezione prevista dal bando di concorso di cui al D.M. n. 7/2006/55 del 12.10.2006, nonché di ogni atto anteriore, concomitante, successivo o comunque connesso o lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1693/13 del 19.4.2013

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2013 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 5 marzo 2013 e depositato il successivo 26 marzo, il sig. A R chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe con i quali era stato sostanzialmente disposto il suo mancato collocamento nella graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale pure in epigrafe indicata, in ragione della priorità all’inquadramento riconosciuta al personale appartenente alla posizione economica immediatamente inferiore posseduta alla data di scadenza del bando (posizione B3), ai sensi del D.M. 7/2006/55, nonostante il conseguimento di punteggio inferiore al suo.

Ricordando di avere partecipato alla procedura quale dipendente inquadrato nell’area professionale “B” (posizione economica B1) ai fini del passaggio all’area “C”, posizione economica C1, mediante riammissione alle prove orali in virtù di precedente sentenza di questa Sezione n. 6788/11 integrata da giudizio di ottemperanza, e di avere conseguito il punteggio di 71,50, utile per la collocazione tra i 407 posti messi a concorso, il ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue.

1. Violazione dell’art. 3, co. 2;
dell’art. 4, co 1;
dell’art. 51, co 1 e dell’art. 97 della Carta Costituzionale”
.

L’esclusione del ricorrente era stata conseguente alla preferenza riconosciuta ad altri candidati che avevano conseguito un punteggio inferiore e ciò era in contrasto con i principi di uguaglianza e “par condicio” nonchè di buon andamento, costituzionalmente protetti.

“2. Violazione di legge” .

Il provvedimento di nomina provvisoria dei vincitori non aveva avuto la necessaria divulgazione pubblica, su siti informatici del M.E.F., nonostante espressa previsione in senso contrario di cui al D.M. n. 7/2006/55 di indizione della procedura in questione, con conseguente violazione dell’art. 21 bis l.n. 241/90 e impossibilità di partecipazione procedimentale del ricorrente.

“3. Violazione della normativa e dei principi ispiratori del

CCNL

1998-2001”
.

L’art. 3, capoversi 2 e 3, del D.M. di indizione della procedura prescriveva le modalità per stilare l’ordine di graduatoria, prevedendo, al paragrafo 2, le disposizioni in caso di parità di punteggio e, al paragrafo 3, la generica garanzia di priorità per il personale appartenente alla posizione economica immediatamente inferiore, senza considerazione della posizione “super” (nel caso di specie, posizione B3).

Era però così introdotto un criterio disancorato dai principi oggettivi di selezione, basati, ai sensi della contrattazione collettiva di settore, sulla valorizzazione e sviluppo delle professionalità esistenti e sul grado di abilità professionale riscontrato, nel quadro di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 159/05 tendente ad escludere “scivolamenti automatici verso posizioni superiori” ed a privilegiare il criterio meritocratico di selezione.

4. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento” .

L’avere privilegiato i dipendenti provenienti da posizione B3 a scapito dei concorrenti che, pur avendo conseguito un punteggio maggiore, provenivano da posizione economica deteriore (nel caso di specie B1) era palesemente illegittimo e illogico perché riconosceva prevalenza alla posizione economica che non descriveva un diverso e maggior livello di competenza, essendo le stesse omogenee nell’area “B”, nonostante specifiche determinazioni giurisprudenziali in senso contrario in sede di progressione verticale in pubblici concorsi.

“5. Danno da perdita di chances” .

Il ricorrente concludeva la sua esposizione lamentando la perdita della possibilità di conseguire la promozione all’inquadramento superiore, rilevando anche sulla misura del trattamento economico.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo le reiezione del ricorso, come da tesi espresse in specifica memoria per la camera di consiglio, in prossimità della quale anche parte ricorrente depositava uno scritto ad ulteriore sostegno delle proprie tesi.

Nello specifico, l’Amministrazione eccepiva anche, preliminarmente, la tardività del ricorso nella parte in cui impugnava la disposizione di cui all’art. 3, cpv. 3, del bando, perché immediatamente lesivo a seguire le tesi del ricorrente, e comunque rilevava la necessità di estendere il contraddittorio.

Con l’ordinanza in epigrafe era fatta applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con la fissazione dell’udienza di merito e ordine di integrare il contraddittorio anche mediante notificazione per pubblici proclami.

Il ricorrente provvedeva ritualmente e alla pubblica udienza del 4 dicembre 2013 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato - principalmente per quanto dedotto nel primo, terzo e quarto motivo, con assorbimento di quanto esposto nel secondo - e merita accoglimento.

Alla presente fattispecie, infatti, trovano applicazione i medesimi principi già espressi per la stessa procedura concorsuale da parte del Consiglio di Stato, come peraltro evidenziato dallo stesso ricorrente.

E’ stato infatti più volte ribadito che “…sul tema principale proposto…(cioè se sia legittimo attribuire precedenza, in sede di procedure di progressione verticale da area ad area, agli aspiranti provenienti dall’area B, posizione economica B3, indipendentemente dal punteggio di merito da essi conseguito ed in pretesa adesione alla sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2002, n. 194)…- non rileva il fatto che nell’area B, secondo il nuovo sistema classificatorio del personale introdotto dalle tornate contrattuali di comparto del pubblico impiego, esistano tre progressive posizioni economiche (B1,B2 e B3), in quanto le stesse hanno giustificazione e contenuto concreto prevalentemente economico e descrivono livelli sostanzialmente omogenei di competenze, capacità, responsabilità e professionalità, mentre è solo con il passaggio di area che si realizza una vera e propria progressione verticale, con acquisizione di un livello e status giuridico lavorativo superiore, che peraltro é condizionato al possesso di specifico titolo di studio per l’accesso dall’esterno ovvero, in subordine, al titolo di studio immediatamente inferiore purché però congiunto a differenziate anzianità di servizio (9 anni in B1, 7 in B2, 5 in B3);
- i principi espressi dalla Corte Costituzionale in tema di accesso al pubblico impiego e di progressione in carriera vanno letti alla luce dei nuovi ordinamenti professionali, come si desume dalla sentenza 21 aprile 2005 n 159, e che la stessa Corte non ha affatto condannato in blocco il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma ha voluto soltanto che, in ogni caso, fosse salvaguardato il principio dell’accesso ai posti vacanti del pubblico impiego dall’esterno, ritenendo non ragionevoli esclusivamente quelle norme che prevedono scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti. Orbene, facendo applicazione di tale condivisibile avviso, deve escludersi che l’ammissione alla selezione in questione spettasse ai soli dipendenti della posizione B3 e non può non ritenersi infondata, conseguentemente, anche la tesi che il semplice fatto di rientrare in una determinata posizione economico-retributiva, quale nella specie la B3, possa costituire titolo esclusivo per potere superare, indipendentemente dalla valutazione ottenuta nell’ambito del procedimento di natura squisitamente concorsuale (Cassazione Civile, SS.UU., n. 14503 del 2003) per la progressione verticale, altri aspiranti che sia siano collocati in posizione potiore nella graduatoria di merito, come è avvenuto nel caso in esame” (Cons. Stato, Sez. IV, 18.4.12, n. 2277;
nonché anche n. 2047/12, 1612/10 e, di Sez. VI, n. 4186/10).

Quanto riportato vale quindi a sostegno delle tesi difensive espresse dal ricorrente.

Per quel che riguarda le difese dell’Amministrazione, il Collegio rileva che il ricorso non si palesa tardivo in ordine all’impugnazione della norma del bando che privilegiava i dipendenti nella posizione economica immediatamente inferiore (B3), in quanto la lesività per il ricorrente si è manifestata in concreto solo con l’effettiva approvazione della graduatoria, che vedeva la sua “posposizione” ad altri concorrenti provenienti dalla “B3” pur se lui aveva conseguito un punteggio migliore, non potendosi prevedere all’epoca di pubblicazione del bando se e quanti candidati provenienti dalla B3 avrebbero superato le prove e quale punteggio avrebbero conseguito.

Né può condividersi quanto sostenuto nel merito dalla stessa Amministrazione nel suo scritto difensivo, tendente a giustificare la norma di bando in questione quale riflettente l’impossibilità di avanzamento “per saltum” come delineata dalla giurisprudenza negli anni precedenti, in quanto, sul punto, sempre il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare in termini che “…A contrastare quanto sostenuto dagli appellanti circa la sostanziale corrispondenza dell’attuale organizzazione del lavoro dipendente pubblico per aree e posizioni economiche con quella previgente per qualifiche funzionali, con conseguente specificità delle singole qualifiche e dell’impossibilità di muoversi, se non gradualmente, dall’una all’altra, non possono non richiamarsi le condivisibili ragioni sul punto già espresse dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. ad es. n. 5047 del 25 agosto 2009), poi riprese anche dalla giurisprudenza della Sesta Sezione di questo Consiglio, e cioè che non rileva, come già segnalato più innanzi, il fatto che nell’area B esistano tre posizioni (B1, B2 e B3), in quanto le stesse hanno una ragione prevalentemente economica e descrivono un livello omogeneo di competenze, mentre è solo con il passaggio di area che si realizza una progressione verticale, con acquisizione di un livello giuridico superiore, che peraltro è condizionato al possesso dello specifico titolo di studio per l’accesso dallo esterno e, in subordine, al titolo inferiore in relazione però a differenziate anzianità di servizio richieste (9 in B1, 7 in B2, 5 in B3). Con i nuovi contratti collettivi di lavoro, invero, si è passati ad applicare, alle procedure selettive interne, non più la nozione di acquisizione e di reclutamento del personale, che era (ed è) propria dei processi selettivi dall'esterno, ma la diversa concezione dello sviluppo professionale del personale dipendente, già previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 29 del 1993 e indirettamente confermato dall’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 il quale prevede che “…1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento delle professionalità richieste, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno…”. Orbene, tra la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1999, o di riflesso la n. 194/2002, e la situazione all’origine della controversia in esame, lo scenario è mutato sostanzialmente dal momento che i nuovi contratti collettivi di lavoro hanno abolito le qualifiche ed introdotto il nuovo sistema delle "categorie" e delle "posizioni economiche", ed hanno previsto il "passaggio interno" non solo nell'ambito della stessa categoria, ma anche da una categoria all'altra (art. 15

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