TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-09-24, n. 202400585

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-09-24, n. 202400585
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400585
Data del deposito : 24 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2024

N. 00585/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00631/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2023, proposto da
M C P, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Luca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia ,

- dell'ordinanza di demolizione n. 411 del 18.09.2023, notificata in data 26.09.2023, con la quale il Responsabile dell''Area Tecnica del Comune di San Luca, ha ordinato e diffidato la sig.ra P M C a provvedere a propria cura e spese alla demolizione e rimozione dei seguenti manufatti:

I. n. 1 manufatto in muratura, con rivestimento esterno in legno, composto da un vano adibito ad attività commerciale, delle dimensioni di 10,10 metri x 7,80 metri, da un secondo vano, accessibile dal primo e posto sul lato destro rispetto a quest''ultimo, adibito a sala ristoro avventori, e un ulteriore vano di 4,10 metri x 6,13 metri, adibito a cucina;

II. n. 1 copertura in legno costruita nella parte anteriore del manufatto predetto, con base e recinzione perimetrale realizzata con pedane in legno, della dimensione complessiva di 4,90 metri x 3,80 metri;

III. n. 1 area realizzata sul lato destro rispetto al prospetto dell''immobile indicato al punto 1, recintata da paletti legno, adibita ad area ristoro dell''ampiezza di 3,80 metri x 7,20 metri;

IV. n. 1 copertura in legno, prolungamento dell''immobile di cui al punto 1, posta sul lato sinistro rispetto al suo prospetto, costituita da una paratia di legno di media altezza, posizionata a terra sulla parte anteriore, e da pannelli in lamiera coibentati posizionati sia sul alto che in quello posteriore, adibito a piano di cottura;

V. n. 1 manufatto in legno, con struttura, copertura e pareti in legno, delle dimensioni di 5,90 metri x 1,95 metri che consentiva l''accesso ad un vano servizi della medesima ampiezza;

VI. n. 1 gazebo con struttura in ferro tubolare, fissa al suolo con bulloni in ferro dell''ampiezza di 5,00 metri x 5,00 metri, adibita ad area ristoro.

Tutti ubicati in località Cano e contraddistinti alla particella 5 del foglio di mappa n. 20, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data della notifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Luca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso ritualmente proposto la sig.ra M C P ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 8505 del 18.09.2023 con cui il Comune di S. Luca (RC) ha ordinato ex art. 35 d.P.R. n. 380/01 la demolizione dei manufatti di sua proprietà, meglio identificati in epigrafe, edificati senza alcun titolo autorizzatorio su suolo comunale in località “Cano”.



2. A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente espone in fatto:

- di essere proprietaria iure hereditatis delle opere amovibili (“sbaraccamenti”) descritte nell’ordinanza di demolizione, insistenti su un’area ricompresa in una zona del Parco dell’Aspromonte (località “Cano”), concessa in locazione nel 2002 al defunto marito dal Comune di San Luca fino al 2008, avente una superficie di mq. 2070 e distinta al catasto terreni al Foglio n. 20 part. 6;

- che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune datata 16.08.2002, lo stesso coniuge sarebbe stato autorizzato, dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, alla posa in opera sullo stesso suolo di un manufatto a semplice elevazione da adibire a punto ristoro, nonché di due piccoli manufatti, sempre a struttura in legno e di facile rimozione da adibire a servizi igienici, per una durata corrispondente al contratto di locazione e ciò in attuazione della delibera G.M. n. 139/99;
tale autorizzazione, dapprima revocata, veniva rinnovata con determina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune il 26.05.2003 per l’intervallo temporale decorrente dal 1 giugno al 30 settembre 2003;

- che il marito di essa ricorrente, pertanto, avrebbe proceduto alla realizzazione delle opere come autorizzate, edificando costruzioni smontabili, supportate da alcune parti (secondarie) in muratura, necessarie per garantire la stabilità della struttura al suolo, nonché per garantire e salvaguardare le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria, oltre alla realizzazione di migliorie, quali una copertura in legno, costruita nella parte anteriore del manufatto e con la base e recinzione perimetrale, realizzata con pedane in legno, nonché di un gazebo con struttura in ferro tubolare e altre, sempre di natura provvisoria, descritte dalla relazione tecnica in atti.

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