TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2024-02-27, n. 202403873

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2024-02-27, n. 202403873
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403873
Data del deposito : 27 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2024

N. 03873/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14250/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14250 del 2019, proposto da
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, A G, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

QCII Basilicata II S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M F, F S M, A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F S M in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per ottenere

la condanna della società QCII Basilicata II S.r.l. alla restituzione al Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. - dell’importo delle tariffe incentivanti indebitamente percepite ai sensi del D.M. 28 luglio 2005 per 8 impianti fotovoltaici dei quali si è qualificata soggetto responsabile, pari complessivamente a 1.881.905,58 euro

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di QCII Basilicata II S.r.l. e del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO IN FATTO

1 - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 novembre 2019 e depositato il successivo 20 novembre, il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE) ha proposto azione volta ad ottenere, nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione, la condanna dalla società intimata alla restituzione degli incentivi indebitamente percepiti per un totale di € 1.881.905,58 con riferimento ad 8 impianti di cui la stessa è Soggetto Responsabile, onde procurarsi titolo giudiziale al fine dell’avvio di una procedura di esecuzione forzata.

Il ricorso si inserisce nell’ambito di una serie di analoghe azioni nei confronti di società del gruppo QCII Basilicata che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 28 luglio 2005 (c.d. Primo Conto Energia) per 239 impianti eserciti e dalle quali è stata disposta la decadenza con provvedimenti, con richiesta di restituzione di un importo complessivo di € 55.700.489,35, impugnati in sede giurisdizionale e per i quali pende, avverso le sentenze di rigetto in primo grado (TAR Lazio – Roma, sentenze brevi n. 7428, 7507, 7405, 7413, 7508, 7402, 7506 e 7412 del 2017), il giudizio in appello.

Nel precisare parte ricorrente – che ha al contempo azionato il credito restitutorio anche in sede di ottemperanza alle sentenze di primo grado - di aver proposto tale azione in via cautelativa per l’ipotesi di rigetto della parallela azione di ottemperanza, illustra a sostegno dell’azione gli antefatti storici e giuridici, nonché le vicende giurisdizionali, sottesi alla pretesa creditoria del GSE nei confronti della società intimata ed alla rappresentata necessità di pervenire alla costituzione di un titolo giudiziale sulla cui base poter avviare una procedura esecutiva per ottenerne la soddisfazione al fine di evitare un danno erariale. Profili che verranno meglio illustrati congiuntamente alla disamina del merito della proposta azione.

2 - Si è costituita in giudizio la QCII Basilicata II s.r.l., sostenendo ed eccependo quanto segue:

(i) inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, venendo in rilievo una pretesa svincolata dalle sorti del provvedimento di decadenza ancora sub judice e non riconducibile, neanche in via mediata, all’esercizio di pubblici poteri;

(ii) inammissibilità dell’azione avversaria, a fronte della non definitività dei provvedimenti di decadenza degli incentivi essendo ancora sub judice in appello il provvedimento di decadenza e abuso del processo;

(iii) sospensione necessaria del processo per pendenza del giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di decadenza che si porrebbe in un rapporto di pregiudizialità necessaria;

(iv) inammissibilità del ricorso, stante il sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, con conseguente violazione del divieto di ne bis in idem – venendo in rilievo le medesime somme di cui si chiede la restituzione per due volte - e abuso del processo;

(v) infondatezza dell’azione avversaria, a fronte dell’illegittimità del provvedimento di decadenza emessi dal GSE avverso il quale vengono articolate varie censure sul merito del relativo contenuto;

(vi) in subordine, applicabilità della sopravvenienza normativa di cui alla legge n. 205 del 2017 e all’art. 1 della legge n. 128/2019, di conversione del decreto legge n. 101/2019, che imporrebbe di procedere alla riduzione della percentuale dell’incentivo da restituire, di cui quindi non vi sarebbe certezza in ordine al quantum.

3 - In corso di causa, il GSE ha documentato l’esito negativo dell’istanza di riesame, proposta dalla società intimata ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, del decreto legge n. 76/2020.

4 - Il GSE ha in seguito proposto domanda cautelare in via autonoma ai sensi dell’art. 55 c.p.a., per l’emissione di sequestro conservativo presso terzi su un credito IVA di cui è titolare la società resistente, sino alla concorrenza dell’importo di € 153.681,00.

Al riguardo, ha rappresentato come nelle more del giudizio siano intervenute le sentenze del Consiglio di Stato nn. 2484/22, 2495/22, 2486/22, 2488/22, 2491/22, 2493/22, 2496/22, 2494/22, di rigetto dell’appello nell’ambito del giudizio impugnatorio avverso i provvedimenti di decadenza dalle tariffe, con conseguente suo carattere di definitività.

Ha altresì rappresentato l’intervenuto rigetto dei ricorsi in ottemperanza con sentenze di analogo tenore del TAR Lazio, Roma, del 2020 nn. 2382, 2379, 2376, 2373, 2372, 2368, 1866, 1865, 2864, 1863, 1862, 1856, 1854, 1853, 1850, 1849, confermate con sentenze anche esse di analogo tenore dal Consiglio di Stato, rispettivamente nn. 2206, 2205, 2208, 2216, 2218, 2219, 2215, 2214, 2213, 2220, 2204, 2212, 2209, 2210, 2203, 2202 del 2022.

Ha altresì richiamato la sentenza di questa Sezione n. 18576 dell’11 dicembre 2023 adottata su causa gemella recante la condanna della società intimata alla restituzione degli incentivi indebitamente percepiti nonché l’ordinanza della Sezione n. 3102 del 2023 in ordine all’ammissibilità del sequestro conservativo.

5 - In vista della camera di consiglio del 31 gennaio 2024, fissata per l’esame della domanda cautelare di sequestro conservativo, la società resistente ha depositato una memoria difensiva con allegazione di documenti, chiedendo il rigetto della misura cautelare per i medesimi argomenti già articolati nella memoria di costituzione, ulteriormente argomentando e opponendo quanto segue:

(i) pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di questa Sezione n. 18576/2023 sulla causa gemella, con annessa istanza cautelare di sospensione della relativa efficacia;

(ii) sussistenza di due distinti giudizi di responsabilità erariale nei confronti di persone fisiche responsabili degli impianti, l’uno deciso dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, con esito di assoluzione, l’altro deciso dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, con esito di condanna, aventi medesimo oggetto ed entrambi oggetto di appello, con autorizzazione nelle more di tre sequestri conservativi;

(iii) inammissibilità ed infondatezza del ricorso in considerazione del procedimento di riesame dei provvedimenti di decadenza avviato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 56 del decreto legge n. 76/2020 ed esitato nell’adozione da parte del GSE di provvedimento di rigetto datato 20 gennaio 2021, avverso il quale pende ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio (R.G. N. 3632/2021);

(iv) sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del presente giudizio, in ragione della pendenza del predetto ricorso avverso l’esito negativo del riesame, che si pone in rapporto di stretta pregiudizialità ed avente carattere di antecedente logico-giuridico, o, in subordine, sussistenza di ragioni di opportunità per disporre la sospensione facoltativa del presente giudizio.

La società ha infine svolto deduzioni in ordine alla mancanza di periculum in mora per la concessione della richiesta misura cautelare, stante l’intervenuto sequestro conservativo, da parte della Corte dei Conti, della metà dei crediti IVA per complessivi € 1.031.574,00 – e vertendo le azioni proposte in questa sede dal GSE, pro quota, sul residuo 50% dei crediti IVA – e stante la sussistenza di ulteriori efficaci sequestri, sempre disposti dalla Corte dei Conti, per complessivi € 51.723.777,05.

5 - Alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024 fissata per l’esame della domanda cautelare, dopo la discussione, verificata l’integrità del contradditorio, la completezza dell’istruttoria e la piena esplicazione delle prerogative difensive delle parti, è stato dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., a fronte della quale parte ricorrente ha affermato la rispondenza di tale soluzione anche alle esigenze cautelari sottese alla proposta istanza di sequestro conservativo; verificata l’assenza di opposizione della parte intimata, la causa è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 - Il ricorso è fondato.

1.1 - Il Gestore dei Servizi

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi