TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-02-02, n. 202301856
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2023
N. 01856/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02228/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2015, proposto da
Soc NE MM Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Aicardi, Giuseppe Caia, Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli n. 80;
contro
Gestore dei Servizi Elettrici - Gse S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Paolo Roberto Molea, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
nei confronti
Soc SY S.r.l. - Gmbh, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. GSE/P20140115197 del 7.08.2014 per il recupero dei certificati verdi precedentemente percepiti,
nonché
per il risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Elettrici - Gse S.P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
La società NE MM - già gestore di una rete di teleriscaldamento a servizio dell'abitato di LE (TN) alimentata da una centrale che produceva soltanto calore, in funzione dal 1999 - ha realizzato, a partire dal 12 novembre 2003 e con entrata in esercizio il 3 dicembre 2004: una seconda centrale di produzione a gas naturale di cogenerazione di energia elettrica e calore, posta a servizio della predetta rete di teleriscaldamento; un ampliamento della medesima rete di teleriscaldamento.
Con istanza del 20 marzo 2008, pervenuta il successivo 9 aprile e protocollata al n. GSE/A20080023925 (successivamente integrata con nota datata 8 luglio 2008), la NE ha domandato al GSE il riconoscimento della qualifica di “ impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ”, ai sensi degli art. 4, co. 2, e 2, co. 3, lett. m), del d.m. 24 ottobre 2005 (recante “ Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della L. 23 agosto 2004, n. 239 ”), in relazione a un intervento di nuova costruzione (categoria D.2) dell'impianto termoelettrico in cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, ubicato in LE (TN) e denominato “ CAVALESE ”, di potenza pari a 1,064 MW (procedimento catalogato dal GSE come IAFR 3350), indicando quale data di entrata in esercizio il giorno 8 luglio 2008.
Con nota prot. n. GSE/P2008026173 del 30 luglio 2008, il GSE ha comunicato alla istante l'accoglimento della “ richiesta di qualificazione per la nuova costruzione dell'impianto ”, contestualmente segnalando che, “ ai sensi dell'articolo 4 comma 6, del DM 24/10/2005, l'emissione dei certificati verdi è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti ” ai fini del conseguimento della qualifica, e altresì che lo stesso “ GSE può disporre controlli sugli impianti in esercizio ”, al riguardo precisando come “ il buon esito di tali controlli ” fosse “ condizione necessaria per il mantenimento della qualifica ottenuta ”.
Con nota del 28 novembre 2013, prot. GSE/P20130229355, il GSE ha comunicato a NE l'avvio di un procedimento di controllo per verificare la conformità dell'impianto in relazione alla qualifica riconosciuta ai sensi del d.m. 24 ottobre 2005 e l'attendibilità dei dati forniti per l'emissione dei certificati verdi.
Nell'ambito di tale procedimento, è stato effettuato un sopralluogo ispettivo presso l'impianto nei giorni 10 e 11 dicembre 2013.
I rilievi effettuati dal Gruppo di Verifica del GSE sono stati riportati nel Verbale di Sopralluogo, nel quale si è dato atto anche della documentazione integrativa (richiesta anche durante l'accesso ai luoghi), depositata dalla NE all'atto del sopralluogo ovvero successivamente trasmessa, e delle dichiarazioni rese dai rappresentanti della medesima Società, i quali hanno sottoscritto per conferma tale atto.
Con nota prot. n. GSE/P20140045770 del 24 aprile 2014 il GSE ha contestato alla NE che “ diversamente da quanto dichiarato nella comunicazione del 14/07/2008 (GSE/A20080041056), non risultano essere stati realizzati gli interventi di estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento rappresentati nella planimetria allegata alla richiesta di qualifica (allegato 1), necessari ai fini della determinazione della data di entrata in esercizio dell'impianto e della categoria di intervento ”, chiarendo che “ tale difformità si evince dal confronto tra la planimetria della rete di teleriscaldamento inviata al GSE in fase di richiesta di qualifica e quella fornita durante l'attività di controllo, che rappresenta lo stato attuale della rete di teleriscaldamento (allegato 2) ”.
Ancora, ha rilevato che “ nella planimetria, di cui all'allegato 1, sono evidenziate le aree di estensione della rete previste nel 2008, mentre nella planimetria, di cui all'allegato 2, nelle suddette aree non è presente alcun tratto di rete ”.
Ha poi segnalato che “ SY S.r.l. ha richiesto e ottenuto il rilascio di certificati bianchi ai sensi dei DM 20 luglio 2004 per interventi sulla stessa rete di teleriscaldamento abbinata all'impianto di cogenerazione oggetto della presente attività di controllo tramite la compilazione della scheda 22T (Allegato A alla deliberazione AEEG EEN 9/10 così come modificato dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11) per gli anni dal 2007 al 2012 ”, il tutto “ in violazione di quanto prescritto dall'art. 5 del DM 24 ottobre 2005, che riporta: «Le sezioni di cui all'articolo 1, comma 2, per le cui produzioni di energia sono rilasciati certificati verdi ai sensi del presente decreto, non possono accedere ai titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, né ai titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» ”, ossia ai c.d. certificati bianchi contemplati dai dd.mm. 20 luglio 2004.
Con note inviate il 12 maggio 2014, la NE ha presentato le proprie osservazioni procedimentali e la relativa produzione documentale, rappresentando in particolare che, “ rispetto alla tavola di raffronto della rete TLR 2003-2008, presentata dalla scrivente in data 14.07.2008 e relativa all'incremento della tubazione primaria legata all'implementazione del cogeneratore a gas, non sono stati realizzati due rami periferici previsti in sede di domanda IAFR in fase di realizzazione entro la fine del 2008 ” ... “ Ciononostante le estensioni della rete primaria con funzione di magliatura previste, approvate, autorizzate ed integralmente realizzate hanno consentito l'allacciamento, entro la data di entrata in esercizio del cogeneratore a gas IAFR 3350 (07.07.2008), delle utenze inserite nella tabella utenze consegnata come integrazione IAFR, ad eccezione ” di alcuni “ allacciamenti … il cui contratto di fornitura calore è stato firmato ed attivato dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto (ma comunque entro i successivi 7 mesi) ”.
Ha precisato, altresì, che “ prudenzialmente, non è stata inserita nell'elenco consegnato in sede di IAFR nessuna delle utenze ascrivibili all'ampliamento della rete con realizzazione dei rami periferici prevista entro fine 2008 ed effettivamente realizzata entro tale data ”, e che “ uno dei due ampliamenti periferici previsti è stato realizzato nel corso del 2011 ”.
Per il profilo relativo al cumulo di certificati verdi e certificati bianchi per il medesimo intervento, ha allegato una “ nota congiunta NE MM – EC ”, nella quale si confermava che “ EC in qualità di ESCO accreditata, ha proposto la realizzazione di due progetti di risparmio energetico relativi alla fornitura di calore ad uso civile agli utenti finali allacciati alla rete di teleriscaldamento aventi diritto all'emissione di titoli di efficienza energetica, almeno secondo l'interpretazione normativa svolta da parte della proponente EC ” e che “ i progetti sono stati presentati nel 2011 e nel 2012, mediante utilizzo delle schede 22T ”. Nella medesima nota NE e SY hanno asserito di essere “ coscienti che un'applicazione tout court delle disposizioni tecniche previste dalla tipologia di scheda tecnica adottata avrebbe potuto portare ad una sovrapposizione dell'energia termica avente diritto ad incentivazione CV e TEE” e hanno riferito che, “ mirando al rispetto del principio di non cumulabilità, si è adottato, come concordato a livello informale con l'AEEG stessa nel 2007 ” una propria “ metodologia di calcolo dell'energia termica avente diritto al rilascio di TEE ” asseritamente idonea a evitare “ ogni possibilità di sovrapposizione fra i due sistemi di incentivazione ”.
Non ritenendo le deduzioni svolte dalla istante idonee a confutare i rilievi operati nel corso del procedimento di verifica, con nota prot. n. GSE/P20140115197 del 7 agosto 2014 il GSE ha comunicato alla NE l’annullamento del riconoscimento della qualifica IAFR, disponendo la restituzione dei certificati verdi indebitamente percepiti da parte della NE (per complessivi € 1.823.567,38 oltre IVA).
In particolare, il GSE ha rilevato che “ l'intervento realizzato non rispetta i requisiti previsti dal DM 24/10/2005 per il riconoscimento della categoria di intervento di nuova costruzione ” e che “ l'impianto incorre nel cumulo di incentivi espressamente vietato dall'art. 5 del Decreto 24/10/2005 ”.
Ha