TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-16, n. 202303371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-16, n. 202303371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303371
Data del deposito : 16 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2023

N. 03371/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01563/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6.

per l'annullamento

- dell’atto di irrogazione della sanzione disciplinare della censura emesso in data -OMISSIS- dal Provveditore Regionale per la Sicilia del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, trasmesso con nota Prot. -OMISSIS- e notificato in data 16.03.2015;

- dell’atto di contestazione del 15.01.2015 emesso dal suddetto Provveditore e trasmesso con nota Prot. -OMISSIS-;

- nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi, esecutivi o comunque consequenziali di quelli impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, svoltasi da remoto, del giorno 27 settembre 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 29 aprile 2015 e depositato il successivo 7 maggio, la sig.ra -OMISSIS- ha premesso di essere dipendente dell’Amministrazione penitenziaria con la qualifica di Collaboratore di Istituto Penitenziario, transitata nei ruoli di dirigente di II Fascia con l’incarico di Direttore reggente della Casa Circondariale di -OMISSIS-.

Secondo quanto ulteriormente rappresentato, nel quadro della programmazione didattico-educativa a favore dei detenuti della Casa circondariale di -OMISSIS-, in data 04.11.2014, presso gli uffici della suddetta Casa Circondariale, si è tenuta una riunione congiunta del consiglio di classe della -OMISSIS- dell'I.I.S.S. "-OMISSIS-" di -OMISSIS- e della Commissione Didattica della Casa Circondariale. A tale riunione, tra gli altri, erano presenti la ricorrente, quale direttore reggente dell’Istituto penitenziario e la dirigente scolastica dell’I.S.S.S. “-OMISSIS-”, prof.ssa -OMISSIS-.

Secondo quanto emerge dal verbale della riunione " ... la D.5. (n.d.r. dirigente scolastico, dr.ssa -OMISSIS-, -OMISSIS-) interviene affermando che purtroppo per i noti motivi di contenimento della spesa pubblica, non è possibile produrre fotocopie in numero copioso e propone la fornitura, in modo gratuito, agli allievi di testi scolastici obsoleti di varie materie presenti nella sede dell'Istituto per il comodato gratuito alle famiglie in difficoltà economica. La D.S. sottolinea che il termine obsoleto non sta ad indicare un testo dai contenuti non più validi bensì testi che sono edizioni passate, ma dal punto di vista dei contenuti e della valenza didattica risultano tuttora ottimali ". La dr.ssa -OMISSIS- interviene dicendo che tale proposta risulta irricevibile. La dott.ssa -OMISSIS- riaffermando che le fotocopie per i motivi su citati non è possibile farle produrre all'amministrazione scolastica;
pertanto, tale riproduzione può essere effettuata dall'amministrazione della casa circondariale. La ricorrente a seguito di tale considerazione afferma che questo scambio di pareri con la dott.ssa -OMISSIS- la riporta indietro di trent'anni. La -OMISSIS- risponde che invece crede di trovarsi trent'anni avanti ... A questo punto la ricorrente inizia ad urlare contro gli operatori della casa circondariale presenti, affermando che appena non sarà più reggente e diventerà titolare cambierà le regole. La -OMISSIS- sostiene che anche da reggente può farsi valere. La ricorrente dichiara di non volere più interloquire con la -OMISSIS- e congedandosi da tutti i partecipanti abbandona la riunione alle ore 14.50 sottolineando che non "ce l'ho con la D.S. (-OMISSIS-) ed i professori presenti ma con...”.

In ragione del succitato comportamento con atto, trasmesso (n. prot. -OMISSIS-) del 15.01.2015, notificato alla dr.ssa -OMISSIS- in data 23 gennaio 2015, le è stato contestato di avere, in occasione della riunione congiunta del consiglio di classe della i -OMISSIS- dell'I.I.S.S. "-OMISSIS-" e della Commissione Didattica della Casa Circondariale di -OMISSIS-, in data 4.11.2014, assunto un comportamento scorretto verso i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e verso i dipendenti e non conforme al decoro delle funzioni di Direttore penitenziario ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 3 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. La dr.ssa -OMISSIS- ha prodotto giustificazioni sostanzialmente rappresentando l'illegittimità formale del citato verbale del 4.11.2014 nonché l’illegittimità sostanziale dello stesso per avere riportato una ricostruzione asseritamente parziale dei fatti accaduti durante la riunione ed artatamente omissiva rispetto alla effettività degli accadimenti.

Le deduzioni non venivano ritenute esimenti e così con nota (-OMISSIS-) del 4.03.2015 alla dirigente -OMISSIS- la sanzione disciplinare della censura prevista dall'art. 79 del T.U. n. 3 /1957, tenuto conto dei principi di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l’annullamento chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti censure.

1- Violazione di legge (art. 103 D.P.R. 3/1957) – Eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento.

Il lasso di 44 giorni tra la violazione e la contestazione degli addebiti violerebbe la regola dell’immediata contestazione degli addebiti.

2- Violazione di legge (artt. 78, 79 e 101 D.P.R. 3/1957) – Violazione di legge per falsa applicazione (L.354/1975 e art. 3 D.P.R. 230/2000) - Eccesso di potere per carenza di motivazione e per violazione e vizi del procedimento.

Difetterebbe poi la qualificazione giuridica degli addebiti contestati, con la disposizione che si intenderebbe violata.

3- Violazione di legge (art. 103 D.P.R. 3/1957) – Eccesso di potere per carenza di istruttoria;
violazione e vizi del procedimento;
carenza di motivazione.

Sarebbe altresì violato l’art. 103 del d.P.R. n. 3/1957 che impone un’autonoma istruttoria da parte dell’organo competente, laddove nel caso di specie l’Amministrazione si sarebbe limitata a recepire i fatti come verbalizzati.

4- Violazione di legge (artt. 78, 79 e 101 D.P.R. 3/1957) – Violazione di legge per falsa applicazione (L.354/1975 e art. 3 D.P.R. 230/2000) - Eccesso di potere per travisamento dei fatti;
illogicità;
irragionevolezza;
sproporzionalità;
motivazione insufficiente.

Anche a volersi limitare all’analisi della suddetta verbalizzazione, prosegue parte ricorrente, non sarebbe comprensibile come si possano ravvisare, nelle frasi proferite dalla ricorrente (peraltro estrapolate da un più ampio contesto) comportamenti suscettibili di censura disciplinare.

Si è costituito in resistenza il Ministero della Giustizia, ribadendo la legittimità del provvedimento gravato.

Parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni e all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 27 settembre 2023 svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

In forza dei principi di economia, della ragione più liquida e dell’interesse di parte ricorrente può prescindersi dallo scrutinio delle censure rivolte ai profili procedimentali per incentrare l’esame del Collegio sulle censure di merito proposte da parte ricorrente avverso il provvedimento sanzionatorio. Esse sono fondate.

Deve preliminarmente richiamarsi la consolidata giurisprudenza secondo cui “ Le valutazioni dell'Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari, ivi comprese quelle afferenti ai fatti ascritti al dipendente, alla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, sono connotate da ampia discrezionalità, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso il procedimento;
per tale ragione, il provvedimento disciplinare sfugge a un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità
” (cfr. . ex multis TAR Brescia, (Lombardia) sez. I, 03/11/2022, n.1072;
Consiglio di Stato sez. II, 07/11/2022, n.9756).

Il Collegio, quindi, consapevole dei limiti sussistenti con riguardo al sindacato giurisdizionale in ambito disciplinare, ritiene comunque che il ricorso debba essere accolto risultando fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione che affligge il procedimento disciplinare, con l’effetto di dover considerare non adeguatamente supportata dagli esiti istruttori la sanzione comminata.

Deve, infatti, rilevarsi che il provvedimento impugnato si fonda sul verbale della riunione svoltasi tra la ricorrente ed esponenti e sopra riportato ed è così motivato: “ il comportamento tenuto dalla dr.ssa -OMISSIS- – direttore della C.C. -OMISSIS- – si connota quale contegno scorretto verso i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e verso i dipendenti e non conforme al decoro delle funzioni di direttore penitenziario che, ai sensi della l. 26 luglio 1975, 354 e dell’art. 3 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, è preposto alla Direzione degli istituti penitenziari e che deve esercitare i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell’istituto

Ora, dal verbale sopra riportato in estratto non risulta che la ricorrente nel corso della riunione del 4 novembre 2014 abbia rivolto alla dirigente scolastica espressioni ingiuriose o scarsamente rispettose, ma anzi proprio dal verbale risulta che la dott.ssa -OMISSIS- abbia precisato che il tono particolarmente accalorato che ha poi condotto all’abbandono della riunione non era rivolto al personale scolastico.

Dal tenore e dall’oggetto della discussione emerge chiaramente che la ricorrente avvertiva una sorta di frustrazione per il fatto che non fossero disponibili libri di testo aggiornati (nemmeno fotocopiati) per i detenuti che partecipavano alle lezioni, con ciò emergendo anche un accentuato attaccamento alle proprie funzioni vissute, probabilmente, con eccessiva partecipazione personale, ma non per questo ponendo in essere un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare non essendo il comportamento della ricorrente trasmodato in attacchi personali ovvero in comportamenti inurbani.

Le espressioni linguistiche adottate e i toni impiegati dalla ricorrente non costituiscono valido fondamento per l’irrogazione della sanzione disciplinare della censura ex art. 79 del d.P.R. 3/1957, né per aver violato, col comportamento tenuto, gli articoli 3 e 13 del d.P.R. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare va considerato che sebbene il provvedimento impugnato dia conto che nell’atto di contestazione siano stati definiti i fatti alla base del procedimento, tuttavia il detto atto si presenta eccessivamente sintetico, non esplicitando adeguatamente “il comportamento scorretto” mantenuto dalla ricorrente.

L’inflizione di una sanzione disciplinare, per quanto sia la più lieve tra quelle previste nell’ordinamento degli impiegati civili dello Stato, non è pertanto giustificabile dall’impiego delle espressioni utilizzate dalla ricorrente e riportate nel verbale in atti.

In definitiva il ricorso deve essere accolto e la sanzione annullata.

Tenuto conto della novità delle questioni trattate e della natura della controversia, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

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