TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-09-20, n. 202102827
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2021
N. 02827/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2013, proposto da
Comune di Messina, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Emmanuele in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando 56;
contro
P S, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania, Via Istituto Sacro Cuore 22;
N M, nella qualità di Curatore del Fallimento della Asegida Costruzioni S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania, Via Istituto Sacro Cuore 22;
per l'accertamento
a) dell’inadempimento dei resistenti per la mancata consegna e l’illegittima occupazione dell’opera pubblica realizzata in virtù dell’impegno da quest’ultimi assunti con l’atto unilaterale d’obbligo del 6 ottobre 1980; b) del diritto del Comune di Messina all’immediata consegna del predetto bene, libero e sgombero da ostacoli di ogni genere e da persona e cose;
nonché per la condanna
dei resistenti, in solido tra loro, all’immediata eliminazione delle opere che impediscono l’uso pubblico della strada e, in subordine, al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla loro condotta, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell’effettivo ristoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 settembre 2021 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Messina ha rilasciato la concessione edilizia n. 6401 in data 28 ottobre 1980, con scomputo degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 10/1977, a fronte della realizzazione di una strada pubblica della lunghezza di 140 metri e della larghezza di 9 metri, suddivisa in una sede carrabile larga 6 metri e costeggiata da due marciapiedi della larghezza di metri 1,50 ciascuno, nonché di un impianto di pubblica illuminazione costituito da sette corpi illuminanti, di una rete fognante e di un