TAR Napoli, sez. III, sentenza 2013-05-14, n. 201302506

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2013-05-14, n. 201302506
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201302506
Data del deposito : 14 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02874/2010 REG.RIC.

N. 02506/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02874/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2874 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fattorie Grofalo soc. coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall’Avvocato Emanuele D’Alterio, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al viale Gramsci n. 19;

contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ove ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz 11;
Ministero degli interni, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ove ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz 11;
Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Pastore Carbone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Sedile di Porto, n. 9;

per l'annullamento

a) del D.M. n. VII/RC/9 del 25 marzo 2010 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha revocato le agevolazioni concesse con D.M. n. 153809 del 19 marzo 2007;

b) della certificazione antimafia del 10 novembre 2008 (prot. 1569/12b.16/ANT/AREA) della Prefettura di Caserta richiamata nel provvedimento sub a);

c) della nota del 26 novembre 2008 con la quale la Banca concessionaria ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la certificazione sub b);

d) di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. 0018857 del 17 febbraio 2007;

e, con primi motivi aggiunti

e) della nota della Prefettura di Caserta n. 15669/12.B.16/ANT/Area 1° del 16 giugno 2010;

f) della nota della Prefettura di Caserta n. 15669/12.B.16/ANT/Area 1° del 23 febbraio 2007;

g) della nota della Prefettura di Caserta n. 15669/12.B.16/ANT/Area 1° del 3 agosto 2007;

h) della nota n. 0243919/2-5 di prot. P del 9 ottobre 2008 del Comando Provinciale di Caserta dei Carabinieri;

i) della nota della Guardia di finanza – Nucleo Polizia Tributaria Napoli – G.I.C.O. 3° Sez., prot. n. 0260259 del 31 ottobre 2008;

j) della nota della Direzione Investigativa Antimafia – centro operativo di Napoli – 125/NA/H7 di prot. 6708 del 29 ottobre 2008;

k) della nota della Questura di Caserta – Divisione Polizia Anticrimine del 30 ottobre 2008;

l) del verbale del 31 ottobre 2008 del Gruppo Ispettivo Antimafia presso la Prefettura di Caserta;

m) della nota della Questura di Caserta – Divisione Polizia Anticrimine categ. 1000/D.P.A./MA del 17 maggio 2007;

n) della nota n. 024319/1-5 di prot. “P” del 15 marzo 2008 del Comando Provinciale di Caserta dei Carabinieri;

o) della nota della Guardia di finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Caserta, Sezione Tutela Economica, prot. 8903 del 2 agosto 2007;

p) della nota della Direzione Investigativa Antimafia – centro operativo di Napoli – 125/NA/H7 di prot. n. 4676 del 13 luglio 2007;

q) del verbale del 2 agosto 2007 del Gruppo Ispettivo Antimafia presso la Prefettura di Casetrta;

r) dell’informativa interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di Caserta a carico della Buffalo Beef s.r.l., unitamente agli atti e documenti della relativa istruttoria e della informativa interdittva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di Caserta a carico della Casaro del Re s.r.l. unitamente agli atti e documenti della relativa istruttoria, entrambe non conosciute nel loro contenuto ma richiamata nella nota n. 0243919/2-5 di prot. “P” del 9 ottobre 2008 del Comando Provinciale di Caserta dei Carabinieri;

e, con secondi motivi aggiunti

s) della nota della Prefettura di Caserta n. 1569/12.B.16/ANT/Area 1° del 7 marzo 2011.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero degli interni e di Banca Intesa-Sanpaolo S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato il 20 maggio 2010 e depositato il successivo giorno 27, la società ricorrente ha impugnato, deducendo una pluralità di motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, il decreto di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse con il D.M. n. 153809/2007 adottato dal Ministero dello sviluppo economico sulla scorta della interdittiva antimafia emessa, ai sensi dell’art. 4 del d.lg. n. 490/1994, dalla Prefettura di Caserta in data 10 novembre 2008.

La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 1354 del 25 giugno 2010 confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3655 del 29 luglio 2010.

Si sono costituiti per resistere al ricorso a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero degli interni.

Si è, altresì, costituita Intesa Sanpaolo s.p.a. soggetto istruttore nelle procedure di assegnazione dei contributi in questione.

Con l’ordinanza istruttoria n. 128 del 1° dicembre 2010 il Presidente della Sezione ha disposto l’acquisizione degli atti posti a base dell’informativa della Prefettura del 10 novembre 2008.

Con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti istruttori depositati dal Ministero degli interni deducendo una pluralità di censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con secondi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota del 7 marzo 2011 con la quale la Prefettura di Caserta, con relazione resa all’Avvocatura, ha difeso il proprio operato.

In data 15 febbraio 2013 la ricorrente ha depositato la nota del 14 luglio 2011 con la quale il Prefetto di Caserta, in esito alla richiesta di riesame dell’interessata, ha dichiarato che “all’attualità..non risultano sussistere cause interdittive ai fini antimafia” a carico della società ricorrente e delle altre tre società del gruppo (Società Agricola Grofalo, Buffalo Beef s.r.l. e Casaro del Re s.r.l.), nonché, la sentenza n. 1068 del 23 settembre 2012 con la quale il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 450/2011 ha annullato l’informativa antimafia del 9 febbraio 2010 relativa alla Società Agricola Grofalo.

Nell’imminenza dell’udienza del 4 aprile 2013, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, la ricorrente ha depositato una ulteriore memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Oggetto della presente controversia è la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse dal Ministero dello sviluppo economico sull’unico presupposto dell’intervenuta interdittiva antimafia adottata, ai sensi dell’art. 4 del d.lg. n. 490/1994, dalla Prefettura di Caserta in data 10 novembre 2008 nei confronti della società ricorrente. Dagli atti istruttori depositati dal Ministero degli interni, ed in particolare dalla nota del 9 ottobre 2008 del Comando Provinciale dei Carabinieri risulta che il “pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte” della società ricorrente è motivato dall’esistenza di un procedimento penale per favoreggiamento a carico di R G (e dalle sue frequentazioni con imputati in procedimenti penali), fratello convivente di M Grofalo, consigliere della società di cui è causa, e dalla circostanza che “sul conto delle società Buffalo Beef e Casaro del Re riconducibile alla famiglia Grofalo sono stati emessi provvedimenti interdittivi antimafia”.

Fondata e assorbente la censura di difetto di motivazione.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che l’interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Trattandosi di misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti coinvolti e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia, poi valutati dal Prefetto territorialmente competente. Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati. In particolare, occorre che siano individuati (e indicati) idonei e specifici elementi di fatto obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, anche senza un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo. Ciò nondimeno, non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendo presumersi in modo automatico il condizionamento dell’impresa), ma occorre che l’informativi antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti.

Nella fattispecie, la ricorrente ha rappresentato che R G (nei cui confronti pende il procedimento penale) non è mai stato socio della Fattoria Grofalo, non ha mai ricoperto cariche al suo interno e dal 2007 non è più convivente con il fratello M. Il solo legame di parentela tra M Grofalo (consigliere della società ricorrente) e R, estraneo alla società, non può dirsi idoneo, in mancanza di ulteriori elementi anche solo indiziari, a fondare il provvedimento interdittivo adottato (e la conseguente revoca del finanziamento). Dagli atti istruttori depositati dal Ministero degli interni non è, infatti, possibile evincere alcun indice sintomatico del possibile condizionamento della società ad opera di R G.

Come pure, risulta insufficiente il riferimento all’esistenza di analoghi provvedimenti interdittivi adottati nei confronti delle società Buffalo Beef e Casaro del Re, riconducibili alla famiglia Grofalo, laddove non vengono chiariti i rapporti che intercorrono tra le predette società e quella ricorrente. A tale proposito, la ricorrente evidenzia nella memoria da ultimo depositata che, tanto la Buffalo Beef quanto la società Agricola Grofalo, hanno impugnato le interdittive antimafia che le hanno riguardate con giudizi definiti a loro favore (C.d.S. n. 1068/2012 e T.A.R. Campania n. 4038/2012). Inoltre, il Prefetto di Caserta, a seguito della richiesta di riesame dell’interessata ha dichiarato, il 14 luglio 2011, che “all’attualità..non risultano sussistere cause interdittive ai fini antimafia” a carico della società ricorrente e delle altre tre società del gruppo (Società Agricola Grofalo, Buffalo Beef s.r.l. e Casaro del Re s.r.l.).

Tutto ciò premesso, il ricorso e i successivi motivi aggiunti, devono essere accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

In considerazione della particolare natura della vicenda trattata le spese del giudizio devono essere compensate.

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