TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-05-08, n. 202401387

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-05-08, n. 202401387
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401387
Data del deposito : 8 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2024

N. 01387/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02165/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. F L I e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

nei confronti

- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento adottato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, come da elenco dei movimenti pubblicato il 28 agosto 2023, attraverso il quale sono stati individuati i dipendenti trasferiti, con contestuale sua rettifica e previo inserimento della ricorrente -OMISSIS- nella posizione corretta, anche in sostituzione del controinteressato -OMISSIS-;

- e con il conseguente trasferimento della ricorrente -OMISSIS- presso il C.O.S.C. di -OMISSIS-, previa revoca del trasferimento di chi ne ha beneficiato senza averne diritto, con i primi movimenti utili e con decorrenza giuridica 11 dicembre 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 10 aprile 2024, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 24 ottobre 2023 e depositato l’8 novembre successivo, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento adottato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, come da elenco dei movimenti pubblicato il 28 agosto 2023, attraverso il quale sono stati individuati i dipendenti trasferiti, con contestuale sua rettifica e previo inserimento di essa ricorrente nella posizione corretta, anche in sostituzione del controinteressato -OMISSIS-;
la ricorrente ha pertanto chiesto di ottenere il trasferimento presso il C.O.S.C. di -OMISSIS-, previa revoca del trasferimento di chi ne ha beneficiato senza averne diritto, con i primi movimenti utili e con decorrenza giuridica 11 dicembre 2023.

Con circolare n. 12428 dell’11 aprile 2023, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha avviato la procedura di mobilità ordinaria del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, al fine di consentire il loro trasferimento ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982. La ricorrente, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il -OMISSIS- con sede in Milano, ha presentato domanda di trasferimento per la Provincia di -OMISSIS-. In data 28 agosto 2023 è stato pubblicato l’elenco dei dipendenti trasferiti e nello stesso non è stata ricompresa la ricorrente. Al C.O.S.C. di -OMISSIS- risulta essere stato trasferito, con decorrenza 12 febbraio 2024, il Vice Ispettore -OMISSIS-, proveniente dalla Questura di -OMISSIS-e avente un’anzianità di ruolo minore rispetto a quella della ricorrente, oltre che una qualifica inferiore. Dopo aver consultato la documentazione afferente allo svolgimento della procedura, la ricorrente ha potuto verificare che pur avendo ricevuto, unitamente al controinteressato, parere favorevole al trasferimento ed essere stata originariamente collocata in una posizione di graduatoria più favorevole rispetto al predetto “ concorrente ”, sia per il superiore ruolo rivestito che per la maggiore anzianità di servizio, all’esito della procedura è stato redatto l’elenco complessivo dei nominativi da movimentare in ordine alfabetico, in cui per la prima volta essa ricorrente è stata posposta al controinteressato;
con nota del 9 ottobre 2023, il Direttore Supplente del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni ha specificato che, ricevuta la comunicazione dell’esito dei colloqui, si è proceduto a redigere l’elenco complessivo dei nominativi da movimentare in ordine alfabetico.

Assumendo l’illegittimità di un tale modus procedendi, la ricorrente ne ha eccepito l’illegittimità sia per violazione di legge che per eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni;
in particolare, la difesa erariale ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, mentre nel merito ne ha chiesto il rigetto;
la difesa della ricorrente ha replicato all’eccezione di incompetenza formulata dall’Avvocatura erariale, deducendone l’infondatezza, e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10 aprile 2024, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

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