TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-05-11, n. 201200333

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-05-11, n. 201200333
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200333
Data del deposito : 11 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00355/1995 REG.RIC.

N. 00333/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00355/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENZA

sul ricorso numero di registro generale 355 del 1995, proposto da:
R G, C M, C C, C L, D R, C M (erede di F O), F G, G A, G M, G F, G G, G U e G E (eredi di Guerri L), I A, I D, I M, M M, O S, P O, P M, P P, T G, T G, T F, rappresentati e difesi dagli avv. V M, R S, con domicilio eletto presso Avv. R S in Ancona, piazza Cavour, 2;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso Avv. P C in Ancona, via Palestro, 19;

per l'annullamento

della delibera della Giunta Regionale n. 4219 del 21.11.1994 comunicata ai ricorrenti con lettera raccomandata del 12.1.1995 con cui è stata dichiarata non accoglibile l’istanza relativa ai contributi per il fermo pesca anno 1991 di cui alla legge regionale 18/1992.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti, pescatori con il metodo delle c.d. “reti da posta” nella Regione Marche, impugnavano l’atto in epigrafe indicato.

La vicenda può essere sintetizzata nei termini seguenti. Con la legge regionale 28.4.1992 n. 18 la Regione Marche prevedeva la concessione di un contributo a favore dei pescatori costretti al fermo dell’attività in conseguenza dei danni provocati dalla mucillagini e dalle avverse condizioni del mare nel corso del 1991.

Con una modifica contenuta nella successiva legge 39/1994, si integrava lo stanziamento a favore dei pescatori con reti da traino e da posta.

I ricorrenti presentavano quindi domanda di contributo per i danni economici subiti nel fermo pesca nei mesi da luglio a ottobre, depositando la documentazione richiesta, ad eccezione della copia autentica del libretto del carburante, in quanto, a detta dei ricorrenti, non richiesto per i motori a benzina.

Il Comitato Tecnico Scientifico preposto alla valutazione delle domande individuava la possibilità di sostituire il documento con un’autocertificazione ma l’Ufficio legale della Regione, consultato sul punto, constatava la non praticabilità della soluzione a causa del suo contrasto con la legge 18/1992.

Avverso la conseguente delibera n. 4219/1994, che negava il contributo, i ricorrenti proponevano ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione delle leggi regionali 18/1992 e 39/1994, della circolare n. 4 del 28.4.1992, del DM 17.4.1986 dell’art. 254 DPR 23.1.1973.

L’assunto di parte ricorrente è, essenzialmente, l’impossibilità di considerare dovuta a pena di esclusione, per l’ottenimento del contributo, la presentazione di un documento non richiesto dalla legge per le imbarcazioni interessate che, ovviamente, non lo possedevano.

Con ordinanza 88 del 17.3.2004 questo Tar ha richiesto elementi istruttori.

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.



1.1 L’attività istruttoria svolta dal Tribunale appare avere confermato quanto sostenuto nel ricorso. Infatti, il Comitato Scientifico previsto dalla Legge 18/1992, nell’esaminare le istanze, rilevava che non potevano essere richiesti documenti non previsti dalla legge, come il libretto di carburante. Si riteneva quindi di considerare valide le istanze dove i dichiaranti affermavano di non essere obbligati a possederlo. Tale posizione veniva espressa nel verbale n.3 del 25.3.1993 e confermata nel verbale n. 6 del 28.4.1993, dove però si prevedeva “salvo il parere contrario dell’ufficio Legislativo della Regione o dell’ufficio Legale”. Il Servizio Legale della Regione individuava un vuoto normativo sul punto e il parere veniva riferito al Servizio legislativo e affari istituzionali della Regione.

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