TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-09-29, n. 201101449
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N. 01449/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2011, proposto da:
G P P, rappresentato e difeso dall'avv. R C, con domicilio eletto presso Eugenio Scagliusi in Bari, via Marchese di Montrone, 66;
contro
Comune di Barletta;
per l’annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Barletta, ex lege 07.08.90 n. 241, sull’istanza del 31.05.2005 di rilascio della nuova concessione demaniale marittima in favore della ricorrente signora P G P;
per l’accertamento
dell’obbligo da parte del Comune di Barletta di rilasciare la nuova concessione demaniale marittima ai sensi della legge regionale n. 17/2006, o, comunque, un provvedimento espresso sulla predetta domanda, ex art. 21 bis L. 1034/1971, entro un termine non superiore a trenta giorni con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia della p.a., e la pronunzia sull’obbligo dell’Amministrazione di risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla odierna ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 il dott. A P e udito per la parte ricorrente l’avv. R. Corvasce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Barletta sull’istanza di rilascio della concessione demaniale marittima.
La ricorrente ha presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico per il rilascio di concessioni demaniali marittime per l’anno 2004 (n. 18 lotti) indetto dal Comune di Barletta con deliberazione G. M. n. 58 del 12.3.04.
L’Amministrazione Comunale ha approvato la graduatoria con avviso pubblico del 12-18.8.04, demandando all’anno successivo il rilascio delle concessioni demaniali.
La ricorrente, seconda classificata per il lotto A13 ed in quanto tale subentrata nell’assegnazione al posto di Albanese Giovanni rinunciatario, ha chiesto e ottenuto l’assegnazione di altro lotto (B2), in ragione della posizione non idonea dell’A13 (vicino ad un canale di scolo di acque reflue).
A seguito del favorevole parere al rilascio della concessione demaniale marittima reso dall’Agenzia delle Dogane sede di Bari (nota prot. n. 2009/30234), nonché di quello del Dirigente Demanio e Patrimonio dell’Amministrazione intimata (nota prot. n. 31594 dell’11.5.09), la ricorrente ha versato l’importo di € 26.583,42 a titolo di canone demaniale ordinario, oltre al parziale pagamento dell’imposta regionale.
Il Comune di Barletta, con nota dell’1.7.09 prot. n. 44690, ha quindi trasmesso la pratica al Settore regionale Demanio e Patrimonio per la definizione della stessa, sennonché dopo tre richieste di integrazione documentale, intervenuto il Piano Regionale delle Coste, la Regione Puglia ha demandato al Comune di Barletta, divenuto competente, di provvedere in ordine all’istanza de qua.
La ricorrente, dopo aver sollecitato il rilascio della concessione di che trattasi, vista l’inerzia dell’Amministrazione Comunale, ha proposto il ricorso in esame, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge (artt. 2 e 3 L. 241/90), violazione dell'art. 1 e ss. L. n. 241/90;violazione della L.R. n. 17/06;eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e ingiustizia manifesta in relazione alla violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo, soprattutto dopo la comunicazione di avvio del procedimento;vizio di motivazione, difetto di ragionevolezza¸ violazione del principio del giusto procedimento.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Barletta.
Alla Camera di Consiglio del 21 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è fondato e meritevole di accoglimento.
Ricorrono anzitutto i presupposti formali e processuali relativi all’ammissibilità dell’azione proposta.
Quanto al merito, deve osservarsi che il comportamento serbato dall’Amministrazione Comunale (e ancor prima dall’Amministrazione Regionale, a suo tempo competente) sull’istanza di che trattasi è del tutto illegittimo e contravviene a tutti i principi e a tutte le norme in tema di azione amministrativa.
Ricorre conseguentemente l’obbligo giuridico del Comune di Barletta di provvedere in ordine all’istanza di che trattasi.
Il Collegio dichiara pertanto l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Barletta sull’istanza di che trattasi e ordina allo stesso e al Dirigente del Settore competente di adottare il provvedimento esplicito e motivato di che trattasi entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, disponendo fin d’ora, per il caso di persistente inerzia del Comune di Barletta, che a tanto provveda - entro l’ulteriore termine di giorni trenta – il Prefetto della Bat o suo delegato, nominato all’uopo con la presente Commissario ad Acta, con spese a carico del Comune inadempiente (danno erariale).
Le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00, per spese diritto e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico del Comune di Barletta.