TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-12, n. 202401401
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Pubblicato il 12/04/2024
N. 01401/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2024, proposto da
F M, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
dell’ordinanza del Tribunale di Messina, Ufficio Esecuzioni Mobiliari, in data 10 gennaio 2022, resa nel sub-procedimento cautelare n. 2775-1/2021.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 2 febbraio 2024, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Messina, Ufficio Esecuzioni Mobiliari, in data 10 gennaio 2022, resa nel sub-procedimento cautelare n. 2775-1/2021.
Il ricorrente ha anche chiesto la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.
Con memoria in data 20 marzo 2024 il ricorrente ha rappresentato che in data 11 marzo 2024 l’Amministrazione aveva dato esecuzione all’ordinanza in epigrafe e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Nella camera di consiglio in data odierna la parte ricorrente ha precisato che il gravame era stato notificato all’indirizzo istituzionale dell’Amministrazione posto che, ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo n. 300/1999, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato per le agenzie fiscali è facoltativo.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione
Avuto riguardo a quanto è stato esposto, il Tribunale deve dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
L’adempimento dell’Amministrazione è intervenuto dopo la notifica del ricorso e per ciò che attiene al regolamento delle spese di lite occorre fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, osservando, altresì, quanto segue: a) la notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 13 gennaio 2022, con la conseguenza che, quando il ricorso in ottemperanza è stato proposto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a , della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a , del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003;b) il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione ha acquistato l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Le spese di lite vengono, quindi, poste a carico dell’Amministrazione e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame.