TAR Salerno, sez. I, sentenza 2016-03-08, n. 201600520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2016-03-08, n. 201600520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201600520
Data del deposito : 8 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00670/2014 REG.RIC.

N. 00520/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00670/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 670 del 2014, proposto da:
V M, rappresentata e difesa dall’Avv. A S, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Velia, 96;



contro

Comune di Agropoli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
M M, rappresentata e difesa dall’Avv. A L, con domicilio eletto, in Salerno, alla via A. Nifo, 2, presso l’Avv. A Ferrara;



per l’annullamento

- del provvedimento, prot. n. 0261 del 7.01.2014, successivamente ricevuto, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica – Assetto ed Utilizzazione del Territorio – del Comune di Agropoli ha revocato il permesso di costruire, n. 4616/9025 del 15.10.2012;

- della nota, prot. n. 26074 del 21.10.2013, d’avvio del procedimento;

- della nota, prot. n. 31415 del 23.12.2013;

- d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2016, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;




FATTO

La ricorrente, divenuta proprietaria di un sottotetto alla piazza T. Mainenti del Comune di Agropoli, rappresentava che, il 14.02.2012, aveva presentato istanza di recupero abitativo, ai sensi e per gli effetti della l. R. C. n. 15/2000, e che, esaminati gli atti ed acquisito il nulla osta paesaggistico, il Responsabile dell’U. T. C. aveva rilasciato il permesso di costruire, n. 4616, rub. n. 9025, del 15.10.2012; che, ultimati i lavori (tanto che il sottotetto aveva già funzione abitativa, essendo stato anche arredato), e quando già utilizzava il bene, aveva ricevuto la notifica della comunicazione d’avvio del procedimento per la revoca del permesso di costruire, sul rilievo che il precedente proprietario – C G – avrebbe compiuto abusi, consistiti nell’innalzamento, in un punto, del solaio di copertura, per circa 40 cm.; che aveva fatto pervenire, al Comune, le proprie deduzioni, segnalando che era venuta a conoscenza del problema, solo a seguito della nota comunale e, inoltre, che la ritenuta abusività parziale del locale doveva ritenersi superata, per effetto del provvedimento di dissequestro – operato il 26.08.88 – dall’allora Pretore di Agropoli, emesso a seguito di accertamento tecnico – ai sensi del quale era stato stabilito che: “L’intervento edilizio del C non ha comportato aumenti di superficie e di volumi”, e aveva chiesto d’archiviare il procedimento. Ma il Responsabile dell’Area aveva, dapprima, inviato la nota, prot. 26074 del 21.10.2013 (con cui si comunicava la non accettazione delle osservazioni presentate) e, poi, il provvedimento di revoca del permesso di costruire, fondato sull’esistenza dell’ordinanza di demolizione, prot. n. 20483 del 29.12.1987. La ricorrente esponeva, dunque, che il precedente proprietario, C G, nel 1987 aveva proceduto – senza richiedere concessione o autorizzazione – alla demolizione e ricostruzione della copertura, abbassando anche il piano di calpestio (corrispondente ad altro, sottostante, appartamento, sempre di sua proprietà) di circa 40 cm; che, per tali lavori, l’allora Assessore all’Urbanistica aveva emanato ordinanza di sospensione lavori, n. 12040 del 16.07.1987; che il suo dante causa aveva quindi presentato, il 22.07.87, richiesta di autorizzazione edilizia in sanatoria, poi rilasciata, con atto n. 2049 del 20.08.1987; tuttavia, eseguiti i lavori, il cantiere era stato oggetto di una nuova verifica, che aveva evidenziato la realizzazione di un piano mansarda, mediante l’abbassamento del solaio di calpestio e l’innalzamento del solaio di copertura, di circa 40 cm.; sicché era stata, dapprima, emessa l’ordinanza di sospensione n. 16677 del 17.10.87 e, poi, l’ordinanza di demolizione, n. 20483 del 29.12.87; che, il 17 ottobre, le opere erano state sottoposte a sequestro, in virtù di provvedimento del Pretore di Agropoli, nell’ambito del procedimento penale, originatosi a carico del C; la ricorrente rappresentava, quindi, che, in virtù dell’intervenuto sequestro, le opere – rispetto a quelle sanzionate dall’Amministrazione Comunale – non avevano subito modifiche; e che, nel corso del procedimento penale, il Pretore aveva espletato una consulenza tecnica, sulla cui base aveva disposto il dissequestro delle opere, in data 26.08.1988 (sulla base della seguente motivazione: “Ritenuto che dalla disposta perizia tecnica appare certo che l’intervento edilizio del C non ha comportato aumenti di superficie e di volume e che lo stesso non può avere destinazione diversa da sottotetto non abitabile” – pag. 10 e 11 della perizia); sicché, concluso il procedimento penale con l’assoluzione, il dante causa della ricorrente aveva, evidentemente, ritenuto che i provvedimenti sanzionatori, emessi dall’Amministrazione Comunale, fossero, di fatto, anche essi caducati, al punto tale, da non ritenere necessario presentare domanda di condono (ai sensi della l. 734/94); lo stesso, cioè, aveva “confidato nell’assoluta liceità e legittimità delle opere, assistite dall’autorizzazione in sanatoria n. 2049 del 20.08.87, a questa conformi come statuito in sede penale”; e “ancor di più convinta di ciò” era la ricorrente, subentrata nella proprietà dell’immobile al C, la quale era completamente estranea alla vicenda, verificatasi nel 1987; tale sua estraneità alla commissione dell’abuso, nonché il lungo lasso di tempo trascorso e la verifica, in sede penale, della conformità di quanto edificato, rispetto all’autorizzazione in sanatoria, n. 2049/87, era stato lo specifico oggetto delle osservazioni, rassegnate, dalla stessa, all’Amministrazione Comunale. Le stesse, peraltro, non erano servite a orientare diversamente il Responsabile dell’Ufficio, il quale aveva adottato il contestato provvedimento di revoca del permesso di costruire, che veniva impugnato per i seguenti motivi:

- I) VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 1 e ss., l. R. C. n. 15/2000, in rel. artt. 10 e ss. d. P. R. 380/01); ECCESSO DI POTERE (difetto assoluto dei presupposti – carenza d’istruttoria – erroneità della motivazione – abnormità – illogicità – perplessità): le opere, sanzionate con l’ordinanza di demolizione, n. 20493 del 29.12.87, erano le stesse, sottoposte a sequestro giudiziario, da parte del Pretore di Agropoli, il 17.10.1987 (esse, infatti, non potevano aver subito modifiche, perché il cantiere era stato sottoposto a sequestro dal 17.10.87 – in data, cioè, antecedente all’ordinanza – e fino al 26.08.88); le stesse opere, per le quali l’Amministrazione aveva ritenuto esserci stato un innalzamento del solaio di copertura di 40 cm. (con la realizzazione di un piano mansarda), erano state sottoposte a una verifica tecnica, su ordine del Pretore, all’esito della quale l’Autorità Giudiziaria aveva accertato che l’intervento edilizio, eseguito dal suo dante causa, non aveva comportato aumenti né di superficie né di volumi e che la struttura – come si presentava – non poteva avere destinazione diversa, da sottotetto non abitabile; la ricorrente evidenziava, quindi, il contrasto tra quanto accertato dall’Autorità Giudiziaria – confortato da perizia tecnica – e quanto sostenuto dall’Amministrazione Comunale, ovvero che v’era stato aumento d’altezza del solaio di copertura, e che era stato realizzato un piano mansarda; quanto al primo elemento, se davvero fosse stato innalzato il solaio di copertura di 40 cm., vi sarebbe dovuto essere necessariamente

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