TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-30, n. 202303308

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-30, n. 202303308
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303308
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 03308/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

la Società Cooperativa Sociale “Amira” e la Cooperativa Sociale Gialla, non costituiti in giudizio;

per l’ottemperanza

della sentenza n. 5570/2022, emessa in data 02.09.2022, dalla 6^ sezione di Codesto TAR Campania - Napoli in esito al procedimento recante R.G. 2150/2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 5570 del 2022 questo Tar ha accolto il ricorso patrocinato dall’odierno ricorrente, avente ad oggetto un parziale diniego di accesso agli atti, ed ha disposto la liquidazione delle spese del relativo giudizio, per la somma di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente.

2. Con il ricorso all’odierno esame, il ricorrente rappresenta che il Comune di Pozzuoli, soccombente in sede di merito, non ha dato piena esecuzione al giudicato che si è formato sulla indicata sentenza ed in particolare, non ha adempiuto all’obbligo di liquidazione delle spese del giudizio.

2.1 Rappresenta in particolare il ricorrente che con la parte rappresentata aveva stipulato al momento del conferimento dell’incarico di difesa un accordo che prevedeva che il patrocinatore avrebbe anticipato le spese di lite e che in caso vittoria del giudizio, le eventuali spese liquidate a favore della parte ricorrente sarebbero spettate ad esso difensore il quale avrebbe avuto diritto anche al rimborso del contributo unificato.

3. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in difesa chiedendo che il ricorso sia respinto.

In particolare, l’amministrazione ha dedotto che il ricorrente sarebbe privo di titolarità attiva della situazione giuridica dedotta in lite, atteso che non soltanto egli non è stato parte del giudizio R.G. n. 2150/2022, definito con la sentenza di cui domanda l’ottemperanza, ma nemmeno la predetta sentenza avrebbe disposto la distrazione delle spese in suo favore.

Il Comune, inoltre, ha eccepito la nullità ai sensi dell’art. 1261, comma 1, cod. civ., della cessione del credito disposta "ante iudicium" dalla cedente, contestualmente alla procura alle liti, in favore dell'avvocato cessionario.

4. Così sintetizzate le rispettive posizioni delle parti, ritiene il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto.

4.1 Va in primo luogo rilevato che a sostegno della sua pretesa, parte ricorrente ha depositato la ricevuta del pagamento del contributo unificato per la proposizione del ricorso di merito, da cui si evince che il versamento è stato eseguito dallo stesso, nonché la procura alle liti rilasciata per il medesimo ricorso in cui la parte patrocinata cedeva al suo difensore il credito derivante dalla liquidazione a suo favore delle spese del giudizio.

4.2 Nel caso di specie, dunque, il ricorrente è pienamente legittimato alla proposizione del ricorso in esame in quanto agisce per ottenere l’adempimento di una obbligazione nascente dal giudicato e di cui egli è beneficiario.

A questo punto, dunque, viene in rilievo la diversa questione relativa alla natura del credito di cui è titolare il ricorrente e che, secondo la prospettiva della resistente, sarebbe un “credito litigioso”, come tale insuscettibile di un accordo di cessione tra patrocinatore e parte patrocinata.

5. Sul punto, la prospettiva dell’amministrazione non è condivisibile.

La ratio dell’art. 1261 c.c., consiste nell’evitare che, attraverso la cessione del credito per il quale è sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria, si possa creare una situazione di conflitto di interessi tra il cedente ed il cessionario.

Nella sua costante giurisprudenza, la Corte di cassazione ha sempre ribadito che è questa la finalità della norma ed anche quando ha ritenuto che il divieto valesse anche nei casi in cui la cessione del credito sia stata concordata tra difensore ed assistito prima della proposizione della lite, ha precisato come il divieto è coerente con la necessità di evitare il cumulo, nella stessa persona, della qualità di cessionario del credito e di legale incaricato del recupero del medesimo in sede giudiziaria essendo la disposizione contenuta nell’art. 1261 c.c. diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati. (Cassazione civile sez. III, 20/11/2018 n.29834)

6. Dai principi giurisprudenziali esposti è evidente che nel caso in esame l’accordo di cessione tra il procuratore e la parte dallo stesso rappresentata non rientra nella categoria di “credito litigioso” per la quale viene in rilievo il divieto di cessione ai sensi del più volte citato art. 1261 del c.c.

Il credito in parola, infatti, non era oggetto della controversia nel giudizio a quo – come detto, si trattava di un giudizio avverso un diniego di accesso agli atti- ed il patrocinatore non ha agito per il recupero dello stesso.

Non si realizza, dunque, nel caso in esame il potenziale intento speculativo a cui oppone ostacolo l’art. 1261 c.c.

7. Il ricorso in esame, in sostanza, è finalizzato ad ottenere il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella sentenza passata in giudicato.

Le spese del giudizio, si ribadisce, non costituiscono oggetto della causa ma sono il riconoscimento a favore della parte vittoriosa degli oneri sopportati per la difesa, oltre agli accessori di legge.

7.1 Ciò posto, alcun ostacolo alla piena tutela delle ragioni del ricorrente può essere rappresentato dalla circostanza che egli non si sia dichiarato antistatario in sede di merito e che la sentenza ottemperanda non abbia esplicitamente disposto che le spese del giudizio dovevano essere distratte in favore dello stesso.

La dichiarazione di antistatarietà ha, infatti, valore solo ai fini della decisione del giudice il quale individua nella sentenza il soggetto nei cui confronti deve essere eseguito il pagamento.

Nei confronti dell’amministrazione, di contro, assume rilevanza anche un accordo tra la parte - risultata vittoriosa all’esito del giudizio - ed il suo patrocinatore che realizza la medesima finalità di individuare chi sia il soggetto nei confronti del quale vadano corrisposte le somme quantificate dal giudice nella sua sentenza.

8. Va dunque ordinato al Comune di Pozzuoli di dare esecuzione alla sentenza n. 5570/2022 nella parte in cui essa è rimasta ineseguita entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, mediante il pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio ivi liquidate, oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.

8.1 Per il caso di ulteriore inadempimento nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio, il quale alla scadenza del termine fissato per l’adempimento da parte dell’amministrazione, su istanza del ricorrente, si insedierà assicurando la piena esecuzione al giudicato.

L’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’amministrazione intimata, sarà liquidato dalla sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.

8.2 L’amministrazione intimata è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora che è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta;
essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall’articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno di insediamento del commissario ad acta.

9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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