TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-09-27, n. 201809615

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-09-27, n. 201809615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809615
Data del deposito : 27 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2018

N. 09615/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03853/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 118 c.p.a., numero di registro generale 3853 del 2018, proposto da:
C.R.I. - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

C A, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

e/o la declaratoria di nullità o di inefficacia e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 430/2018 emesso il 23.01.2018 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III quater;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Sig. C A, deducendo di essere stato impiegato dall’11.01.2004 al 31.12.2015, per effetto di continui provvedimenti di richiamo in servizio nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, presso l'aeroporto S. Anna di Crotone e di non aver mai percepito buoni pasto (in mancanza di un servizio mensa), ha agito in sede monitoria davanti a questo Tribunale, lamentando il mancato pagamento dei buoni pasto per un valore nominale complessivo di € 2.562,00.

In accoglimento della domanda monitoria, questa Sezione, con decreto n. 430/2018, ha ingiunto all’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana di pagare al Sig. C A l’importo di euro 2.562,00 nonché le spese di procedura liquidate (per la fase inaudita altera parte) in euro 100,00 per spese, in euro 100,00 per competenze ed in euro 100,00 per onorari, oltre I.V.A e C.P.A.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo, l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto opposizione.

Dopo aver evidenziato che l’art. 16 del d.l. n. 148/2017, convertito in l. 4 dicembre 2017 n. 172, ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2018, la sottoposizione dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, la parte opponente ha invocato l’applicazione delle disposizioni in tema di formazione dello stato passivo (artt. 207-208 r.d. n. 267/42), implicanti la devoluzione alla sede concorsuale di ogni domanda implicante l’accertamento di crediti vantabili nei confronti dell’Ente in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente improcedibilità della domanda monitoria.

Ha chiesto quindi che venga annullato, dichiarato nullo e/o inefficace e/o revocato il decreto ingiuntivo opposto.

La parte opposta, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

All’udienza pubblica del 17 luglio 2018, su richiesta del difensore della parte opponente, la causa è stata trattenuta in decisione.

L’opposizione è fondata.

Il Collegio rileva che effettivamente l’art. 16 del d.l. n. 148/2017 (convertito in l. 4 dicembre 2017 n. 172), modificando l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 178/2012, ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2018, la sottoposizione dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

Ne consegue che, a far data dal 1° gennaio 2018, i crediti vantati nei confronti del predetto Ente sono sottoposti alla procedura concorsuale di cui agli artt. 207 e ss. del r.d. n. 267/42.

L’accoglimento della domanda monitoria, consentendo al Sig. C A di soddisfare il proprio credito senza essere assoggettato alla predetta procedura concorsuale, si traduce quindi in una violazione del principio della par condicio creditorum.

Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 430/2018 deve essere revocato (compresa la condanna dell’amministrazione alle spese della procedura monitoria ivi liquidate).

In considerazione della natura della controversia, il Collegio ravvisa all’evidenza valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sia con riguardo alla fase inaudita altera parte che con riguardo alla fase di opposizione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi