TAR Milano, sez. III, sentenza 2011-10-05, n. 201102372
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N. 02372/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02727/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.E.A. - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.p.A., in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G F F, con domicilio eletto presso lo Studio di quest’ultimo in Milano, Via Larga n. 23;
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
MINISTERO DELLA DIFESA – Aeronautica Militare Comando Logistico Servizio Infrastrutture – Comandante Secondo Deposito Centrale Aeronautica Militare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
MINISTERO DELL’INTERNO - Prefettura UTG di Varese, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – Sopraintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO in persona del Sindaco p.t., non costituito;
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
nei confronti di
CONSORZIO PARCO LOMBARDO della VALLE del TICINO
ENAV – ENTE NAZIONALE per ASSITENZA al VOLO
ENAC – ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE
REGIONE LOMBARDIA , non costituiti
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del processo verbale di adunanza della seduta di conferenza di servizi del 30 luglio 2010 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per la costruzione della nuova Caserma per il II Gruppo Volo della Polizia di Stato presso l'Aeroporto di Milano Malpensa;
del provvedimento prot. n. 10556 del 6 agosto 2010 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha trasmesso a SEA il verbale di adunanza della seduta della conferenza di servizi del 30 luglio 2010 con cui è stato approvato il progetto definitivo per la costruzione della Nuova Caserma per il II Gruppo Volo della Polizia di Stato presso l’Aeroporto di Milano Malpensa;
del provvedimento prot. N. 1421 del 2 febbraio 2010 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria – ha convocato la Conferenza di servizi per l’esame e l’approvazione del progetto definitivo per la costruzione della Nuova Caserma per il II Gruppo Volo della Polizia di Stato presso l’Aeroporto di Milano Malpensa;
dei pareri favorevoli espressi e taciti degli Enti/Amministrazioni convocati;
di tutti i precedenti verbali di adunanza della conferenza di servizi convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria e quelli relativi al tavolo tecnico;
delle note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria prot. N. 11133 del 28 agosto 2010, a firma del Presidente della conferenza di servizi e prot. n. 1542 dell’ottobre 2010;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni in forma specifica annullando il provvedimento de quo e, solo in subordine, per equivalente
quanto ai motivi aggiunti:
del decreto provvedimentale prot. n. 14494 dell’11 novembre 2010 con cui Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha approvato il progetto definitivo per la costruzione della Nuova Caserma per il II Gruppo Volo della Polizia di Stato presso l’Aeroporto di Milano Malpensa e reso formale assenso al proseguimento della procedura esecutiva;
di ogni altro atto preordinato, consequenziale, precedente o successivo, comunque connesso al provvedimento impugnato
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Difesa e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota del 2 febbraio 2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria convocava una conferenza di servizi riguardante l’esame e l’approvazione del progetto definitivo per la costruzione di una nuova caserma della Polizia di Stato da realizzarsi presso l’Aeroporto di Milano Malpensa.
1.2. La conferenza di servizi si concludeva nella seduta del 30 luglio 2010, ad esito della quale veniva redatto un verbale di approvazione del progetto dell’opera.
1.3. S.E.A. - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali -, soggetto che gestisce i servizi aeroportuali degli aeroporti milanesi, impugna il verbale suindicato, ritenendo che le opere previste nel progetto approvato siano incompatibili con gli strumenti di pianificazione aeroportuale e contrastanti con esigenze di sicurezza.
1.4. Con atto contenente motivi aggiunti la ricorrente impugna altresì, riproponendo i medesimi motivi già sollevati avverso l’atto conclusivo della conferenza di servizi, il provvedimento dell’11 novembre 2010, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, preso atto dell’esito della conferenza di servizi, ha a sua volta approvato il progetto definitivo della realizzanda caserma.
1.5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per opporsi all’accoglimento del gravame.
1.6. La Sezione, con ordinanza n. 71 del 13 gennaio 2011, ha accolto l’istanza cautelare.
1.7. In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.
1.8. Tenutasi la pubblica udienza in data 16 giugno 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con un unico articolato mezzo di gravame la ricorrente deduce diverse censure.
2.1. Con una prima censura deduce la violazione delle norme contenute negli artt. 702 e 705 del codice della navigazione;norme che, a dire dell’istante, attribuirebbero ad ENAC ed al gestore aeroportuale il potere ed il dovere di approvare ogni progetto riguardante opere da realizzare all’interno degli aeroporti;e che non ammetterebbero sul punto alcuna deroga, neppure qualora l’autorità procedente faccia ricorso al modulo procedimentale della conferenza di servizi decisoria di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/90 (secondo la ricorrente potrebbe ammettersi tutt’al più il ricorso alla conferenza di servizi istruttoria). Nel caso concreto il progetto della realizzanda caserma non è stato approvato né da ENAC né da SEA s.p.a., con conseguente riferita violazione delle suindicate disposizioni.