TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-10-12, n. 200904780

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-10-12, n. 200904780
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904780
Data del deposito : 12 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00506/2004 REG.RIC.

N. 04780/2009 REG.SEN.

N. 00506/2004 REG.RIC.

N. 01673/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi n. 506/04 e n. 1673/05 di registro generale, proposti da:
T P, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda agricola omonima, con sede in Caselle Landi, rappresentato e difeso dall’avv. C C, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Gallera San Babila 4/A

contro

PROVINCIA di LODI, non costituita in giudizio

nei confronti di

- REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, dott. R F, evocata e costituita nel giudizio n. 506/04, rappresentata e difesa dall’avv. V F dell’Avvocatura regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Pola 14
- COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA, evocato nel giudizio n. 1673/05 e non costituito

per l'annullamento

dei seguenti atti, emessi dal dirigente del Settore Tutela Territoriale e Ambientale della Provincia:

- determinazione dirigenziale 21 novembre 2003 (n. REGTA/501/2003), che sospende l’autorizzazione rilasciata all’Azienda agricola ricorrente - con precedente determinazione 31 maggio 2001 (n. REGTA/212/2001) - per un intervento di miglioramento fondiario e messa in sicurezza dell’argine in area, interna al Parco Regionale Adda Sud, sottoposta a vincolo paesaggistico (località Cascina Colombera, comune di Castelnuovo Bocca d’Adda) [ricorso n. 506/04, notificato il 20 gennaio e depositato il 3 febbraio 2004];

- determinazione dirigenziale 22 marzo 2005 (n.

REGTA

170/2005) che pronuncia la decadenza dell’autorizzazione suindicata [ricorso n. 1673/05, notificato il 30 maggio e depositato il 14 giugno 2005]

Visti i ricorsi;

Visti l’atto di costituzione della Regione e le memorie delle parti nella causa n. 506/04;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 7 ottobre 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l’avv. Carola Ragni (per delega dell’avv. Cerami) e l’avv. Fidani;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO



1. L’Azienda agricola ricorrente è proprietaria di terreni situati nel comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, censiti in catasto al foglio 5, mappali 16, 17, 18, 32, 33, 57, 58, 59, 66, 68, 69, per una estensione di mq 262.800.



2. Con determinazione dirigenziale 31 maggio 2001 n. 212 essa veniva autorizzata dalla Provincia di Lodi (Settore Tutela Territoriale e Ambientale), ai sensi dell’art. 36 comma 2 della legge regionale n. 14 del 1986, ad effettuare un intervento di miglioramento fondiario e messa in sicurezza dell’argine con escavazione e commercializzazione di materiale inerte sabbioso, per un volume di mc 82.157 e durata di 36 mesi.



3. Con provvedimenti emanati alla fine del 2003 la Regione Lombardia (ordinanza 14 novembre 2003, emessa ex art. 8 legge 29 giugno 1939 n. 1497) ed il Consorzio del Parco Adda sud (ordinanza 20 novembre 2003 n. 147) inibivano la prosecuzione dell’attività sul presupposto che l’area, compresa nel Parco Adda Sud, fosse sottoposta a vincolo paesaggistico.



4. La stessa Provincia di Lodi, avendole la Regione Lombardia comunicato l’esistenza del vincolo paesaggistico, sospendeva la propria autorizzazione 31 maggio 2001 con determinazione dirigenziale 21 novembre 2003.



5. Detti provvedimenti venivano impugnati dinanzi a questo Tribunale (ricorsi nn. 504, 505, 506 del 2005), che ne sospendeva l’efficacia con ordinanze (24.3.04 nn. 770, 771, 772) confermate in appello (Cons. Stato VI, 28.5.04 nn. 2501, 2506, 2502).



6. A seguito delle sospensive cautelari la Provincia di Lodi (Settore Tutela Territoriale e Ambientale) prorogava l’autorizzazione per i lavori di miglioramento fondiario sino al 31 maggio 2007 (determinazione dirigenziale 17.5.04 n. 349).



7. Successivamente, con ripetute ordinanze, precedute da sopralluoghi effettuati con la partecipazione dell’ARPA di Lodi, il Comune disponeva la sospensione dei lavori, in quanto eseguiti in difformità dal progetto autorizzato (ordinanze 20.08.04 n. 8, 2.11.04 n. 10, 26.11.04 n. 11).

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