TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-07-20, n. 201603776
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Testo completo
N. 03776/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03292/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3292 del 2014, proposto da:
T T s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ippolito Matrone C.F. MTRPLT81R22G813V, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Ferraiuolo in Napoli, via Cappella Vecchia, n. 8/A;
contro
Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M P C.F. PSTMRZ71L28C129S, con domicilio legale in Napoli, Segreteria T.A.R. Campania;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 181 del 27.5.2014: divieto di transito per tutti i veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 13,50 metri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la T T s.c.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 181 del 27 maggio 2014, con la quale il dirigente del Dipartimento di Polizia municipale del Comune di Sorrento aveva vietato, in via