TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202400211
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Pubblicato il 26/03/2024
N. 00211/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2023, proposto da
A C e C M, rappresentati e difesi dagli avvocati M R e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M R in Perugia, piazza Piccinino n. 9;
contro
- Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria
ex lege
in Perugia, via degli Offici, 14;
- Comune di Torgiano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria prot. n. 24224 del 9 dicembre 2022;
- del diniego di autorizzazione paesaggistica del Comune di Torgiano prot. n. 13820 del 14 dicembre 2022;
- di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi compreso, in quanto occorrer possa, il preavviso di provvedimento negativo prot. n. 22455 del 15 novembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il dott. P U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di un edificio nel centro storico di Torgiano - ubicato accanto alla Chiesa della Compagnia della Morte, in area oggetto di vincolo paesaggistico imposto con d.m. 11 ottobre 2018 ai sensi dell’art. 136, lettere c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio - nel quale si stanno realizzando interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico (sulla base dei necessari titoli abilitativi, tra cui l’autorizzazione paesaggistica n. 47/2021).
2. Al fine di accedere agli incentivi statali previsti dalla legge 77/2020 (c.d. superbonus 110%), hanno presentato al Comune – sottolineano, “in via meramente cautelativa”, stante la vigente formulazione dell’art. 7-bis del d.lgs. 28/2011 - istanza di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, ai sensi del d.P.R. 31/2017, relativamente all’installazione di nove elementi modulari fotovoltaici integrati nella falda sud del tetto (quale tipologia di intervento di lieve entità riconducibile alla previsione dell’Allegato B, punto B.8, del predetto regolamento).
3. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Torgiano ha espresso parere positivo, in quanto “ data l’ubicazione che rende l’installazione totalmente invisibile dalle vie pubbliche e da posizioni panoramiche medio distanti, si ritiene l’intervento privo di impatto significativo dal punto di vista paesaggistico ”.
4. Tuttavia, con nota prot. 22455 in data 15 novembre 2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha trasmesso un preavviso di provvedimento negativo, nel quale in particolare ha sottolineato che:
- il manto di copertura non è stato realizzato in laterizio di recupero, come sarebbe stato prescritto con l’autorizzazione paesaggistica n. 47/2021;
- posto che l’edificio sarebbe posto in aderenza ed a ridosso della “ Chiesa di San Bartolomeo (o Chiesa della Compagnia della Morte) ” e che le opere sarebbero visibili dalla chiesa e dal suo campanile, “ La scrivente ... non ritiene che un impianto fotovoltaico possa dare dignità a un manufatto del centro storico e tantomeno ad una chiesa e al suo campanile ”;
- quanto al procedimento applicabile, “ questo Ufficio ritiene che la ‘lieve entità’ dell’intervento non sussiste e lo stesso sia da valutarsi non nell’ambito di un procedimento semplificato, come proposto, ma nell’ambito di un procedimento ordinario, ex Art. 146 del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii. ”;
- nel merito dell’intervento, “ Per quanto evincibile dalla documentazione già agli atti di questo Ufficio e di quella trasmessa con la presente istanza, l’impianto fotovoltaico, comunque visibile in una visione dall’alto, che attualmente costituisce la prima forma di approccio e conoscenza ad un territorio (google maps), inevitabilmente interferisce con i caratteri storici e architettonici della vicina chiesa e del suo campanile e con i caratteri storici-architettonici-urbanistici del tessuto urbano in esame”; per concludere col ritenere che l’installazione dei pannelli fotovoltaici è “confliggente con i vigenti dispositivi di tutela, stridente con l’immagine architettonica e urbanistica del tessuto urbano storico in esame e con i valori storici ed estetico-architettonici della vicina Chiesa di San Bartolomeo ... l’intervento proposto è incompatibile con i valori che si intende tutelare, poiché introduce elementi significativamente ‘antropizzanti’ senza tenere del debito conto la salvaguardia dell’autenticità del tessuto urbano storico e della sua immagine architettonica – urbanistica – paesaggistica consolidata ”.
5. In data 26 novembre 2022 una degli istanti ha trasmesso le proprie osservazioni, ribadendo che l’intervento doveva ritenersi escluso dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011, che il Campanile e la Chiesa della Compagnia della Morte sono di proprietà privata e chiusi al pubblico e non visitabili e che google maps ha funzione precipuamente commerciale e non certo di apprezzamento delle caratteristiche paesaggistico/ambientali di un territorio.
6. Ciononostante, in data 14 dicembre 2022 il Comune di Torgiano ha comunicato agli istanti il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice, in aderenza al parere negativo della Soprintendenza prot. n. 24224 del 9 dicembre 2022, trasmesso con la medesima p.e.c..
6.1. Nel parere, oltre a ribadire quanto già affermato nel preavviso, la Soprintendenza, dopo aver evidenziato che “ la sostenibilità ambientale deve procedere parallelamente alla tutela paesaggistica ”, ha rilevato che:
- se l’intervento deve farsi rientrare tra quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica “ non è comprensibile il motivo per cui la richiedente ha trasmesso istanza di autorizzazione paesaggistica, pur semplificata, al Comune di Torgiano e questo ultimo ha chiesto a questo Ufficio il parere obbligatorio e vincolante di competenza previsto dall’Art. 146 del D.lgs. 42/2004 ”;
- “ la Chiesa di San Bartolomeo è vincolata sia ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, sia ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto, e l’immobile oggetto della richiesta si addosserebbe alla chiesa e l’occulterebbe parzialmente. Il fatto che la chiesa e il campanile non siano visitabili non ne riduce o annulla i valori riconosciuti, correlati ad interessi collettivi prevalenti sugli interessi privati, pur legittimi e in altro modo soddisfabili ”;
- “ l’installazione proposta interferisce visivamente con l’immagine del bene, già alterato nella sua configurazione preesistente dalla sovrapposizione in facciata dell’immobile in esame, interferendo anche con il suo significato culturale e dunque con il suo decoro con introduzione di elementi estranei alla trama materica e cromatica che contraddistingue le coperture tradizionali del tessuto urbano storico ”;
- “ il D.L. Energia n. 17/2022, convertito in L. n. 34/2022, include le aree o immobili di cui all’art. 136 c. 1 lett c) tra quelle oggetto di valutazione paesaggistica: si prefigura un’attività edilizia libera ove i pannelli siano integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ma tale liberalizzazione trova un limite per le “ … coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale...” (manti in laterizio tipici delle coperture presenti nel territorio regionale umbro — artt. 33, 45 e 51 DGR 420/2007, come aggiornata dalla DGR 852/2015), di fatto riducendo a casi specifici e limitati la liberalizzazione stessa. A tale proposito, questo Ufficio fa nuovamente presente di avere rilevato che il manto di copertura oggetto di rifacimento e visibile nella documentazione fotografica trasmessa sembrerebbe non essere costituito da elementi in laterizio di recupero, come richiesto dalla scrivente con Nota ns. Prot. n. 9812 del 01/06/2021 (prescrizione II.) ”;
- “ se la ‘panoramicità’ di un territorio, intesa come visibilità-percepibilità dello stesso, è strettamente correlata a una visione dall’intorno da breve-media-lunga distanza, non è da escludersi dalla visibilità-percepibilità la visione satellitare o dall’alto, attualmente molto diffusa quale forma di conoscenza preliminare di un territorio, con modalità anche street view che, spesso, permette di ‘percorrerlo’ individuandone i caratteri identitari da approfondire nel corso di uno studio o di un viaggio o da ‘fruire’ virtualmente e pur parzialmente in caso di impossibilità economica o fisica (età, malattia, disabilità, ecc.) a compiere tale viaggio. A fronte della crisi economica legata al COVID e al conflitto attualmente in corso, risulta dunque riduttivo dichiarare, come fatto in sede di trasmissione delle osservazioni, che la visione dall’alto è funzionale alla sola individuazione di esercizi commerciali, poiché anzi, in particolare nel caso dei tessuti urbani storici tale visione dall’alto consente di ‘leggerne’ la struttura urbana nelle sue stratificazioni, con il circuito delle mura, gli invasi spaziali presenti, i rapporti tra organismi monumentali ed edilizia corale, nel susseguirsi e articolarsi di manti di copertura in laterizio dalle colorazioni tradizionali variegate e dei chiaroscuri derivanti dalle maggiori altezze di campanili e cupole emergenti e dalle articolazioni volumetriche dell’edificato storico. Tale visione è dunque non solo significativa, ma sostanziale per la conservazione dell’immagine consolidata di un tessuto urbano storico, in particolare ove il vincolo di tutela paesaggistica sia ex Art 136 c. 1 lett c) del D.lgs 42/2004 ss.mm.ii. ”.
Sulla base di tali premesse, la Soprintendenza ha concluso per la non compatibilità paesaggistica dell’intervento, in quanto “ L’installazione di moduli fotovoltaici sull’immobile in esame è infatti confliggente con i vigenti dispositivi di tutela, stridente con l’immagine architettonica e urbanistica del tessuto urbano storico in esame e con i valori storici ed estetico-architettonici della vicina Chiesa di San Bartolomeo. Alla luce delle premesse e delle considerazioni formulate, l’intervento proposto è incompatibile con i valori che si intende tutelare, poiché introduce elementi significativamente ‘antropizzanti’ senza tenere nel debito conto la salvaguardia dell’autenticità del tessuto urbano storico e della sua immagine architettonico-urbanistica-paesaggistica consolidata. A fronte di un vincolo che riconosce al capoluogo un notevole interesse, collegandolo al tessuto urbano storico e, al suo interno, alla Chiesa di San Bartolomeo, indipendentemente dalla visibilità dalle strade circostanti, posizionare un impianto fotovoltaico all’ingresso di tale tessuto urbano storico, all’interno delle tessiture materiche e cromatiche di manti di copertura tradizionali e immediatamente a ridosso della chiesa e del suo campanile si pone in contrasto con le motivazioni di tutela alla base del vincolo, strettamente correlate alla salvaguardia delle condizioni di decoro e dell’immagine storicamente consolidata degli organismi monumentali di tale tessuto storico (‘monumento’ nella sua interezza), con un impatto paesaggistico inevitabilmente significativo. Nel ribadire quanto già evidenziato con la precedente Nota ns. Prot. n. 22455 del 15/11/2022, questo Ufficio suggerisce, comunque, l’opportunità di orientare la progettazione verso un diverso intervento di efficientamento energetico: essendo già previsti e in corso di realizzazione la sostituzione degli infissi con nuovi termicamente più performanti e un rivestimento termico esterno a cappotto ‘di ultima generazione’, come prescritto dalla scrivente, un miglioramento dell’efficientamento energetico dell’immobile potrebbe ad esempio essere raggiunto realizzando un rivestimento a cappotto aggiuntivo presso i paramenti interni e all’intradosso della copertura, a parità comunque di altezza assentita. ”.
7. Nel ricorso vengono dedotti, avverso il diniego, due articolati ordini di censura, appresso sintetizzati.
7.1. Violazione dell’art.