TAR Latina, sez. I, sentenza breve 2014-06-04, n. 201400403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza breve 2014-06-04, n. 201400403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201400403
Data del deposito : 4 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00310/2014 REG.RIC.

N. 00403/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00310/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2014, proposto da E B, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Anna, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Ministero Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri -, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento, previa sospensiva

della determinazione prot. n. 6289/T-23 datata 18 febbraio 2014 per il trasferimento d’autorità dall’aliquota operativa del N.O.R.M.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Difesa Comando Generale Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il ricorrente impugna il trasferimento “d’autorità” dal NORM della Compagnia CC di Formia alla Stazione CC di Formia, reparti ubicati entrambi nella stessa sede;

Considerato che il trasferimento presuppone: - la necessità di potenziare i servizi della Stazione, quindi di <imprimere una maggiore azione di prevenzione, permettendo di proiettare, costantemente sul territorio anche i cosiddetti “carabinieri di quartiere”>
[cfr. anche nota del Comando Provinciale di Latina del 5 febbraio 2014];
- il precedente impiego provvisorio nonché l’indicazione per la quale, tra tutto il personale impiegato presso la Compagnia di Formia, il ricorrente “attualmente in forza al NORM - … - è incaricato principalmente del disbrigo di attività burocratica attesa la sua poca inclinazione all’impiego operativo.” [nota del Comando Provinciale di Latina del 5 febbraio 2014];

Considerato che il ricorrente lamenta l’illegittimità del disposto trasferimento deducendo il difetto di motivazione e l’eccesso di potere perché solo laconicamente sarebbero indicate le esigenze di servizio e comunque difetterebbe ogni motivazione in esito all’inidoneità all’impiego presso il NORM al quale si sarebbe dedicato con assoluta dedizione, sì come dimostrato dai lusinghieri risultati di servizio che certificherebbero anche l’erroneità dell’affermazione secondo la quale “sarebbe poco incline all’impiego operativo”, il che disvelerebbe, altresì, l’acredine del comandante della Compagnia quindi anche l’illogicità della destinazione di un appartenente “poco incline all’impiego operativo” per assicurare una maggiore presenza sul territorio in azione di prevenzione;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato perché: - il disposto trasferimento non veicola un giudizio di inidoneità all’impiego operativo, ma presuppone l’incontestata circostanza per la quale il ricorrente appartenente al NORM “è incaricato principalmente del disbrigo di attività burocratica”;
- detta evenienza pertanto, esclude l’utilità di ogni riferimento ai lusinghieri precedenti di servizio connessi all’impiego operativo;
- la destinazione sul territorio anche per il tramite della figura del “carabiniere di quartiere” sottende scelte mirate ad assicurare una presenza costante in funzione preventiva e dissuasiva, il che esclude ogni possibile illogicità e/o contraddittorietà della destinazione di un appartenente ritenuto “poco incline all’impiego operativo”;
- dagli atti di giudizio non è emersa alcuna concreta evenienza in grado di supportare il possibile sviamento connesso ai rapporti con il titolare della posizione di comando;

Considerato in definitiva che il provvedimento risulta adeguatamente motivato;

Considerato che il ricorso deve esser pertanto respinto e che le spese, come per legge, seguono la soccombenza, per ammontare rapportato ad attività difensiva costituita dal solo deposito della costituzione di stile;

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