TAR Campobasso, sez. I, decreto decisorio 2010-09-30, n. 201001149

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, decreto decisorio 2010-09-30, n. 201001149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201001149
Data del deposito : 30 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00150/2001 REG.RIC.

N. 01149/2010 REG.DEC.

N. 00150/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 150 del 2001, proposto da:
A G, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso G F Avv. in Campobasso, p.zza C. Battisti, 11;

contro

Agenzia delle Entrate- Ufficio di Campobasso, Ministero delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

nei confronti di

T E, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso L L Avv. in Campobasso, via Roma, 48;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’autorizzazione prot. n. 59758 del 11.12.2000 con cui l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Campobasso ha autorizzato il Sig. T E a vendere i valori bollati anche presso la sede distaccata del Tribunale di Campobasso;

nonché di tutti gli atti connessi e/o consequenziali, anteriori o successivi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 marzo 2001;

Considerato che la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo ha provveduto a notificare alle parti costituite l'avviso di cui all'art. 9, secondo comma della legge 21 luglio 2000, n. 205 in data 1 e 12 dicembre 2009;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall'art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l'invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell'avviso medesimo;

Considerato che non risulta pervenuta alcuna dichiarazione di persistenza dell’interesse alla definizione del ricorso;

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