TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2016-11-14, n. 201600878

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2016-11-14, n. 201600878
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600878
Data del deposito : 14 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2016

N. 00878/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00576/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 576 del 2016, proposto da:
M C C, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Levante n. 4;

contro

il Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza del

TAR

Sardegna Seconda sezione n. 2592 dell’11 dicembre 2006;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 il dott. Tito Aru e udito l’avv. S S per la ricorrente;


Con sentenza n. 2592 dell’11 dicembre 2006, passata in giudicato, il

TAR

Sardegna, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Cannas Maria Cristina ha annullato il parere sfavorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale sulla domanda di condono edilizio da lui presentata il 1° marzo 1995 (prot. n. 7604), oltre alla nota amministrativa di comunicazione del medesimo e alla conseguente ordinanza di demolizione del manufatto.

Malgrado i solleciti inoltrati, l’ufficio comunale non ha ottemperato all’onere scaturente dal giudicato di pronunciarsi nuovamente, sulla base dei principi di diritto statuiti dal giudice, sull’istanza di condono a suo tempo proposta dalla sig.ra Cannas.

Con il ricorso in esame ella chiede l’ottemperanza al giudicato di cui alla citata decisione n. 2592/2006 entro il termine di giorni trenta dalla notifica della pronuncia con designazione, in difetto, di un Commissario ad Acta che provveda in nome e luogo dell’Amministrazione intimata, con vittoria delle spese.

Il Comune di Quartu Sant’Elena non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2016 il legale della ricorrente ha insistito nelle richieste di accoglimento del ricorso.

Il ricorso merita accoglimento.

E' noto che nel giudizio amministrativo di legittimità il giudicato non è sempre idoneo a definire compiutamente la vicenda tra le parti.

Difatti, una volta che a seguito della pronuncia di annullamento sia venuto meno l'atto amministrativo impugnato ha spesso luogo una riedizione del potere amministrativo con l'emanazione di un nuovo atto sostitutivo di quello annullato nell’adozione del quale l'amministrazione sarà tenuta, in virtù del cosiddetto effetto conformativo della pronuncia giurisdizionale, a non ripetere i vizi già censurati dal giudice amministrativo.

La necessità di una riedizione del potere amministrativo si palesa tanto più evidente ed imprescindibile nell'ipotesi– ricorrente nel caso in esame - in cui il giudicato si sia formato in un giudizio concernente la tutela di interessi pretensivi.

Nel caso di annullamento di un diniego, infatti, l'interesse del ricorrente potrà dirsi soddisfatto solo in seguito dell'emissione di un nuovo provvedimento amministrativo di contenuto positivo.

E’ ben vero che l’amministrazione potrà, ancora, pronunciarsi in senso negativo per il privato, prendendo in esame ulteriori aspetti della vicenda sostanziale non vagliati in sede di emissione del precedente atto amministrativo annullato in sede giurisdizionale, ma per quanto sopra precisato potrà solo farlo motivando in modo differente dal primo il nuovo provvedimento negativo.

Nel caso di specie, invece, l’ufficio comunale è rimasto del tutto inerte, omettendo di adottare i provvedimenti conseguenti al giudicato (che risale a 10 anni fa) e lasciando privi di riscontro anche i solleciti del legale della ricorrente.

Di qui, stante la persistente inadempienza del Comune di Quartu Sant’Elena, che non si è neppure costituito in giudizio, l’accoglimento del ricorso.

Ritiene peraltro il Collegio, prima di procedere alla nomina di un commissario ad acta, di assegnare all’amministrazione comunale il termine ultimo del 31 gennaio 2017 per l’adozione del provvedimento esecutivo del giudicato per cui è causa, avvertendo che in mancanza, stante il lungo tempo trascorso dalla definizione del giudizio di merito, procederà senza indugio alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti in via sostitutiva, con addebito all’ente delle ulteriori relative spese.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della serialità della causa.

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