TAR Pescara, sez. I, sentenza 2017-03-13, n. 201700098
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2017
N. 00098/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati C D T, M D T, con domicilio eletto presso lo studio C D T in Pescara, viale Regina Elena, 49;
contro
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Pescara in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G C con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara viale G. D'Annunzio 142;
Organismo di Mediazione presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Pescara;
Asl 105 - Pescara;
per l'annullamento
dell'art. 7 ("procedura di mediazione e primo incontro"), comma 4 e dell'art. 8 ("esito dell'incontro di mediazione"), comma 2, ultimo periodo, del Regolamento di Mediazione del Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Pescara; del verbale n. 2 del 15 giugno 2016 dell'Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di Pescara reso nel procedimento di mediazione n. 57/2016 e per quanto occorrer possa della decisione del procuratore speciale della Asl di Pescara del 15 giugno 2016 di non voler proseguire nel tentativo di conciliazione avviato dalla ricorrente.
Visti il ricorso, e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi gli avv.ti Claudio e M D T per la parte ricorrente, l'avv. G C per l'amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente riferisce di aver esperito un tentativo di mediazione con l’Asl di Pescara, nel corso della quale il procuratore speciale dell’Azienda ha dichiarato di non voler proseguire in tale procedura conciliativa, e quindi il mediatore si è limitato a dichiarare l’esito negativo del procedimento.
Impugna quindi il regolamento di mediazione del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Pescara, nella parte in cui all’articolo 7 comma 4 prevede che “ Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e della volontà di proseguire con il tentativo di mediazione ”; e all’articolo 8 comma 2 prevede che “ In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti il mediatore non può formulare la proposta ”.
Sostanzialmente la ricorrente lamenta il contrasto del citato regolamento, in parte qua, con la disposizione di cui all’articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui “ Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 ”.
Impugna poi la decisione