TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-10-26, n. 202101544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-10-26, n. 202101544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101544
Data del deposito : 26 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2021

N. 01544/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00748/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 748 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Bari, via Dante, 51;

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto -OMISSIS-emesso dalla Questura della Provincia di Bari in data 7.4.2017 e notificato in data 9.5.2017, di rigetto della istanza finalizzata ad ottenere il rilascio della Carta Europea e di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia -OMISSIS-rilasciata dalla medesima Questura in data 24.4.2013;

- di tutti gli atti presupposti e connessi, derivati e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente -OMISSIS- contestava il decreto del 7.4.2017 della Questura di Bari di rigetto della propria istanza volta ad ottenere il rilascio della Carta Europea e di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Deduceva censure così riassumibili:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 31, 42 e 43 TULPS;

2) eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per difetto di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990.

2. - Si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari, resistendo al gravame.

3. - All’udienza del 29 settembre 2021 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato.

Invero, dagli atti di causa e dalla motivazione del gravato provvedimento emerge come il ricorrente -OMISSIS- sia stato destinatario di una denuncia/querela inoltrata in data 3.4.2014 dalla sig.ra -OMISSIS-(cognata del medesimo ricorrente) per l’ipotesi di reato di “ingiuria e minacce”, denuncia/querela successivamente rimessa in data 5.6.2014.

In sintesi lo stesso -OMISSIS- avrebbe offeso l’onore della sig.ra -OMISSIS-e avrebbe minacciato di morte lei e i suoi due figli perché ritenuta responsabile della tragica morte del proprio fratello -OMISSIS-.

L’Amministrazione, nel censurato provvedimento, correttamente evidenzia che detta circostanza, nonostante l’intervenuta remissione della querela, inficia il requisito dell’assoluta affidabilità di -OMISSIS-, requisito indispensabile per essere titolari di licenza di armi e determina un orientamento negativo da parte della stessa Autorità anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2015, secondo cui la remissione di querela non elimina certamente “i comportamenti e le circostanze ritenute rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e all’assenza di pericolo di abuso da parte di chi si autorizzato alla detenzione e all’uso delle armi”.

Ancora l’Amministrazione resistente condivisibilmente richiama il precedente del Consiglio di Stato di cui alla sentenza -OMISSIS-/2015 secondo cui l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza, con la conseguenza che è demandata alla P.A. la valutazione del comportamento del soggetto, espressivo della personalità e della pericolosità sociale, al fine di prevenire, per quanto possibile, l’abuso delle armi da parte dei soggetti non pienamente affidabili.

Evidenzia la citata decisione del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2015 che il giudizio di non affidabilità demandato alla Questura è “… giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta”, “… potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle stesse”.

Secondo l’Amministrazione evocata in giudizio assume rilevanza il carattere preventivo della valutazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per cui non sussiste la necessità di un quadro probatorio che richieda certezza o rilevante e qualificata probabilità, essendo sufficiente l’esistenza di elementi indiziari sulla mera probabilità di abuso dell’arma, in quanto in materia di armi e relative autorizzazioni l’espansione della sfera di libertà di un soggetto recede a fronte del bene e della sicurezza pubblica che è particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele.

Nel caso di specie non può non condividersi la motivazione adottata dall’Amministrazione resistente nel censurato provvedimento (e il richiamo ai condivisibili precedenti del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2015 e -OMISSIS-/2015), tenuto altresì conto di quanto emerso all’esito dell’istruttoria disposta da questo Collegio con ordinanza -OMISSIS-/2021, avendo la P.A. depositato la nota del 24.7.2017 in adempimento a detta ordinanza.

Dalla lettura di detta relazione della Questura di Bari - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale emerge che il sig. -OMISSIS-, rivolgendosi alla stessa sig.ra -OMISSIS-e ai suoi due figli avrebbe pronunciato la seguente frase: “Vi devo uccidere … morirete tutti e tre impiccati”, e che la sig.ra -OMISSIS-in sede di denuncia ha riferito di essere stata avvicinata da alcuni conoscenti che le hanno raccomandato di stare attenta e di salvaguardare lei e i suoi figli, in quanto avevano sentito che ci sarebbero state delle ripercussioni nei confronti loro famiglia sia a livello lavorativo (in quanto la sig.ra -OMISSIS-lavorava nella stessa officina meccanica del marito), sia livello di incolumità fisica, rappresentando contestualmente che il sig. -OMISSIS- era possessore di armi.

Dette circostanze hanno quindi legittimamente indotto l’Amministrazione ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla possibilità di abuso delle armi da parte dello -OMISSIS-, a prescindere dalla circostanza della remissione della querela, emergendo da quanto esposto - come evidenziato dalla menzionata sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2015 - un quadro non rassicurante con riferimento alla condotta di vita dello stesso ricorrente in precedenza autorizzato all’uso e alla detenzione di armi.

Del resto la P.A. in materia di autorizzazione all’uso/detenzione di armi è chiamata a svolgere un giudizio per sua stessa natura ampiamente discrezionale che, in considerazione degli elementi negativi in precedenza analizzati, non poteva non concludersi nei termini di cui al gravato provvedimento.

Come evidenziato, intatti, da Cons. Stato, Sez. III, 13.7.2021, -OMISSIS-:

“Nel nostro vigente ordinamento l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale perché le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, con la conseguenza che la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista il pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica;
pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche se non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all’uso delle stesse;
sono rilevanti, a tal fine, oltre alle manifestazioni di aggressività verso le persone, anche senza l’impiego di armi, ed alle manifestazioni di scarso equilibrio o scarsa capacità di autocontrollo, la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata e anche la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia.”.

5. - In conclusione, da quanto premesso discende la reiezione del ricorso.

6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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