TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2023-01-27, n. 202300041
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Pubblicato il 27/01/2023
N. 00041/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria
ex lege
in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza della Prefettura di Reggio Emilia Area IV, prot. interno n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del cittadino straniero -OMISSIS-;
- dell’ingiunzione di pagamento, adottata mediante provvedimento prot. -OMISSIS-, della somma di euro-OMISSIS- a carico dello stesso -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, di contenuto sconosciuto al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è cittadino straniero beneficiario delle misure di accoglienza.
All’esito di un articolato iter istruttorio, la Prefettura di Reggio Emilia ha emesso, rispettivamente in data -OMISSIS-, i provvedimenti nn. -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dell’odierno ricorrente ed ha ingiunto allo stesso il pagamento della somma di €-OMISSIS- quale rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per le misure di accoglienza di cui lo stesso ha indebitamente fruito.
Avverso tali provvedimenti ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 16 dicembre 2022, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 par. 3 e 4, dell'art.20 par. 3, 5 e 6 della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 23 comma 6 D.lgs 142/2015. Eccesso di potere - assenza dei presupposti per la misura della revoca dell’accoglienza;
2) Eccesso di potere per motivazione incoerente o incongrua – omessa istruttoria - travisamento dei presupposti- incongruità ed irragionevolezza del rimborso richiesto.
Si sono costituiti in giudizio, in data 21 dicembre 2022, l’UTG - Prefettura di Reggio Emilia ed il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del ricorso e depositando poi, in data 23 dicembre 2022, relazione e copiosa documentazione.
All’esito dell’udienza cautelare dell’11 gennaio 2023, è stata emessa l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui, “Rilevato che dalla documentazione in atti versata sembrerebbe che la procura allegata rientri nella tipologia della procura generale e non di quella speciale come richiesto dall’art. 40 c.p.a.;” è stato assegnato a parte ricorrente il termine di 10 giorni per il deposito di memoria relativa alla prospettata questione di inammissibilità del ricorso per sussistenza di una procura generale in luogo della necessaria procura speciale.
Parte ricorrente ha depositato la richiesta memoria in data 20 gennaio 2023 e, poi, all’udienza in camera di consiglio del 25 gennaio 2023, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per vizio della procura, in quanto la stessa risulta essere una procura generale e non una procura speciale come richiesto dall’art. 40 c.p.a.
2. - Con riferimento alla procura depositata in atti col ricorso introduttivo, il Collegio osserva che la stessa non reca menzione alcuna della causa cui si riferisce, limitandosi semplicemente a prevedere che la parte delega l’avvocato “a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva…” .
Da tale constatazione emerge, dunque, che la predetta procura è pianamente una procura generale e non contiene alcun riferimento, anche minimo, alla causa per cui è stata rilasciata.
A tal riguardo, il Collegio osserva, in via preliminare, che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale” e, perché possa definirsi speciale, la procura deve indicare “l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia” (v. Consiglio Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5723).
Ciò premesso, il Collegio rileva che, come sopra già affermato, nessuno di questi elementi è indicato nella procura rilasciata da -OMISSIS- al difensore in data 23 novembre 2022.
Inoltre, il Collegio osserva che nel presente caso non possono, poi, trovare applicazione i principi sulla specialità della procura apposta a margine o in calce al ricorso in quanto la procura è stata depositata come allegato separato, in particolare come copia informatica di un documento cartaceo firmato con firma autografa.
Né, al riguardo, può spiegare alcun effetto sanante la procura speciale del 20 gennaio 2023, depositata dalla ricorrente in pari data, atteso che la giurisprudenza è ormai costante nell’affermare che la procura speciale deve necessariamente precedere la formalizzazione dell’istanza processuale alla quale è riferita e non è, pertanto, ammissibile la sanatoria ex post , essendo inapplicabile l’art. 182 c.p.c.. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2020 n. 8343;Sez. VI, 7 maggio 2019 n. 2922;e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, ord. 14 luglio 2022 n. 5999, nonché TAR Calabria, Reggio Calabria, 23 settembre 2022 n. 619).
Per quanto attiene, poi, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6/2022, richiamata da parte ricorrente nella propria memoria del 20 gennaio 2023, il Collegio osserva che la stessa richiama le pronunce del predetto Consiglio di Stato secondo cui “v'è procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l'autorità giudiziaria da adire, e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso.” ma, nel presente caso, l’atto cartaceo recante la procura non era apposto a margine o in calce al ricorso che era un atto in formato nativo digitale e non un atto cartaceo sottoscritto.
La mancanza di procura speciale per il ricorso introduttivo del presente giudizio rende, dunque, lo stesso inammissibile come già statuito in un caso analogo da questo Tribunale nella sentenza n. 319/2022 secondo cui “viene dichiarata valida la procura speciale, anche se carente di data o degli elementi identificativi della controversia interessata, quando essa è apposta in calce al ricorso e la conseguente incorporazione dei due atti (mandato difensivo e ricorso) in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro (v. Cass. civ., Sez. II, 27 maggio 2019 n. 14437), nel senso che, quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando esso direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima (v. Cass. civ., Sez. VI, 3 ottobre 2019 n. 24670);…è pur vero che l’art. 8, comma 3, del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 («Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico») stabilisce che “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce” (norma ora contenuta nell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 28 luglio 2021, recante “Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”), ma il rispetto di tale formalità, se determina che l’autografia della sottoscrizione della parte sia certificata dal difensore, non fa venir meno l’esigenza che, quando è redatta su foglio separato e non congiunto materialmente al ricorso in versione cartacea, la procura rechi in sé elementi esaustivi circa il proprio oggetto, onde poter risalire alla effettiva volontà del sottoscrittore di investire quel difensore dello jus postulandi nella specifica controversia interessata;…non rileva, dunque, che la “procura apposta in calce” sia configurabile come tale anche quando la stessa sia sottoscritta su supporto cartaceo e poi depositata nel fascicolo processuale, in copia informatica, unitamente al ricorso in formato nativo digitale, giacché nell’ordinamento vigente la previsione della figura della procura speciale “in calce” o “a margine” è funzionale unicamente all’attribuzione al difensore del potere di certificare l’autografia della sottoscrizione del soggetto che gli rilascia il mandato alla lite, secondo modalità che il legislatore ha evidentemente dovuto adattare al “processo telematico” e all’utilizzo di strumenti che ora sono anche informatici;…esula, invece, dalla disciplina di settore la determinazione del contenuto minimo della procura speciale “in calce”, sia nella versione normativa attuale sia in quella anteriore all’introduzione dei documenti informatici, e non è dunque desumibile dalla sola sopravvivenza di tale figura – con le modalità operative aggiornate – la generalizzata idoneità del criterio della procura speciale “in calce” valida anche quando priva degli elementi identificativi della lite da instaurare;…in realtà, l’assunto dell’adeguatezza della procura speciale “in calce”, pur se generica nelle espressioni utilizzate, risulta essere il frutto di una elaborazione della giurisprudenza fondata sul contesto documentale unitario e quindi sulla relazione fisica tra la delega e il ricorso, ovvero sul fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso (v. Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2020 n. 4069), e non è invece compatibile con il caso in cui uno dei due documenti è di tipo informatico e l’incorporazione materiale difetta, pur se la procura speciale “in calce” – in forme diverse – conserva valore, per evidenti esigenze di continuità, allo scopo di riconoscere al difensore il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione del delegante;…in una simile fattispecie, in altri termini, resta frustrata l’esigenza che il soggetto il quale rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo conferito, non ricavabile neppure in via presuntiva dalla congiunzione fisica dei due documenti, impossibile quando almeno uno dei due sia informatico;…quanto poi all’eventuale sanabilità del vizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, cod.proc.amm. e 182, comma 2, cod.proc.civ., va evidenziato come la giurisprudenza si sia espressa negativamente, posto che la disciplina del processo amministrativo qualifica l’esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso e che tale previsione comporta che il relativo requisito si rinvenga inderogabilmente al momento della proposizione del ricorso, impedendo quindi la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non già quella distinta delle inammissibilità (v. Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2020 n. 8343;Sez. VI, 7 maggio 2019 n. 2922;e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, ord. 14 luglio 2022 n. 5999, nonché TAR Calabria, Reggio Calabria, 23 settembre 2022 n. 619);” .
La sopra menzionata pronuncia di questo Tribunale risulta, del resto, pienamente in linea con quanto affermato da altra condivisibile giurisprudenza di primo grado secondo cui “se è vero, come osservato dalla parte ricorrente, che l'art. 8, comma 3, lett. b), dell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 262 del 28 dicembre 2020, contenente “Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”, dispone che "…la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce (...) b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce", tale disposizione non può far venire meno l'esigenza che, allorquando redatta come avvenuto nel caso in esame, su foglio separato e non congiunto materialmente al ricorso, la procura rechi in sé gli elementi minimi del proprio oggetto, onde poter risalire alla effettiva volontà del sottoscrittore di investire quel difensore dello jus postulandi nella specifica controversia interessata.” (TAR Reggio Calabria, sentenza n. 699/2022).
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per difetto della procura ad litem .
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio fra le parti.