TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-07-15, n. 201002807

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-07-15, n. 201002807
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201002807
Data del deposito : 15 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00378/2010 REG.RIC.

N. 02807/2010 REG.SEN.

N. 00378/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 378 del 2010, proposto da:
C B, in proprio e quale associato e legale rappresentante di Comes Studio Associato, anche quale capogruppo e mandatario della costituenda ATI tra Comes Studio Associato e prof. arch. C B, ing. S C, arch. F B, ing. A V, arch. E M, geol. G M, ing. E C, ing. I M, ing. F B, rappresentati e difesi dagli avv. A G C e D B, con domicilio eletto presso la prima in Firenze, via Cittadella 25/A;



contro

Comune di Follonica, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sili, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Catelani in Firenze, via Gustavo Modena 23;



nei confronti di

Sistemi S.r.l. - Società di Ingegneria, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con le mandanti prof. arch. Fausto Provenzano e ing. Gianluca Maio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Pantano, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Calabri in Firenze, via F. Baracca, 17;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale del 5.2.2010, comunicato via fax alla Comes con nota prot. 2251 del 5.2.2010, relativo alla gara di "appalto progettazione ex-Ospedaletto" con cui la Commissione di gara ha proceduto, in via di autotutela, all'annullamento del proprio verbale del 16.11.2009 nella parte in cui aggiudicava provvisoriamente alla Comes la gara per la mancanza di un requisito essenziale per la partecipazione alla gara ed al conferimento dell'incarico e contestualmente aggiudicava al secondo classificato (Sistemi Srl - Società di Ingegneria) l'appalto medesimo;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove nelle more intervenuto, in favore della Sistemi Srl - Società di Ingegneria, ignoto ai ricorrenti;

- per quanto occorrer possa della nota prot. 959 del 19.1.2010, con cui il Servizio Lavori Pubblici - Servizio Gare e Appalti della città di Follonica richiedeva alla Comes di "trasmettere entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della presente il provvedimento dell'Università di Parma che, dando conto della natura occasionale dell'attività del Prof.B, nell'appalto in oggetto, in relazione anche al fatto che lo stesso sia legale rappresentante di Comes, rimuova l'incompatibilità alla partecipazione alla gara ed al conferimento dell'incarico. In mancanza i tale provvedimento non saremo in grado di procedere all'aggiudicazione";

- nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè ignoto.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Follonica e di Sistemi S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il Comune di Follonica ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva con opzione per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in relazione all’intervento denominato ex Ospedaletto. La gara veniva in una prima fase aggiudicata provvisoriamente al Comes Studio Associato tuttavia, anche in esito alla impugnazione proposta da Sistemi srl avverso l’aggiudicazione provvisoria, il Comune di Follonica con atto del 5 febbraio 2010 provvedeva ad annullare la precedente aggiudicazione provvisoria e a nuovamente aggiudicare provvisoriamente la gara, questa volta alla Sistemi srl.

Avverso l’atto di annullamento in autotutela e nuova aggiudicazione provvisoria, nonché atti connessi, insorge parte ricorrente con il presente gravame, articolando nei confronti degli atti impugnati il seguente complesso motivo: 1 – “Violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art. 2 del d.lgs. 162/06 – Violazione e/o falsa applicazione della

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